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AS 2022 488

Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
(Ordinanza sulle lingue, OLing)
(Ordinanza sulle lingue, OLing)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 giugno 20101 sulle lingue è modificata come segue:

Art. 9 Scambi in ambito scolastico

(art. 14 LLing)

Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità Movetia per:

  • a. lo sviluppo e lo svolgimento di programmi per la promozione degli scambi scolastici;

  • b. la consulenza, l’accompagnamento e il sostegno di progetti di scambio;

  • c. la documentazione, la valutazione e l’informazione in merito alle offerte e alle attività di scambio.

Art. 10, rubrica e lett. a

Lingue nazionali nell’insegnamento

(art. 16 lett. a e b LLing)

Per promuovere le lingue nazionali nell’insegnamento sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:

  • a. progetti per lo sviluppo di piani e sussidi didattici per l’insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale che hanno carattere innovativo o presentano un legame con gli obiettivi comuni della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica della formazione;

Art. 11 Conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti

(art. 16 lett. c LLing)

Per promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:

  • a. lo sviluppo di piani d’insegnamento integrato nella lingua e cultura d’origine;

  • b. il perfezionamento dei docenti;

  • c. lo sviluppo di sussidi didattici.

Art. 12 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo

(art. 17 LLing)

1 Per promuovere la ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo sono concessi aiuti finanziari all’Istituto di plurilinguismo dell’Università di Friburgo e dell’Alta Scuola Pedagogica di Friburgo per:

  • a. il coordinamento, la direzione e lo svolgimento della ricerca;

  • b. la gestione di un centro di documentazione;

  • c. la gestione di una rete nazionale di ricerca;

  • d. la collaborazione in reti di ricerca e organizzazioni scientifiche internazionali.

  • 2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) conclude un accordo di prestazioni con l’Istituto di plurilinguismo.

Art. 13 Sostegno ad agenzie di stampa

(art. 18 lett. a LLing)

Possono essere concessi aiuti finanziari ad agenzie di stampa d’importanza nazionale se informano regolarmente in almeno tre lingue nazionali su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche.

Art. 14 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 18 lett. b LLing)

1 Per la promozione della comprensione tra le comunità linguistiche possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:

  • a. attività utili alla sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo che:

    1. promuovono la pratica, la consapevolezza e la valorizzazione del plurilinguismo, e

    2. rendono possibile la partecipazione ad attività culturali plurilingui;

  • b. attività utili alla creazione di reti di attori impegnati a favore della comprensione tra le comunità linguistiche che:

    1. promuovono lo scambio di sapere e di esperienze, e

    2. stabiliscono e curano la collaborazione.

2 Le organizzazioni e le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:

  • a. essere attive in almeno due regioni linguistiche;

  • b. non perseguire uno scopo lucrativo;

  • c. esercitare da almeno tre anni attività di sensibilizzazione o creazione di reti ai sensi del capoverso 1.

3 L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

  • a. al tipo e all’importanza delle attività;

  • b. alla qualità e all’efficacia delle attività;

  • c. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.

4 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi che l’organizzazione o istituzione sostiene per l’esercizio delle attività. Il lavoro prestato a titolo volontario può essere conteggiato come prestazione propria nella misura di al massimo il 10 per cento di tali costi.

Art. 15 cpv. 1

1 Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti utili alla sensibilizzazione o alla creazione di reti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1.

Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, nonché 2 lett. e

1 Per promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali e comunali sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui per l’adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:

  • b. la formazione e il perfezionamento linguistico e professionale del personale delle amministrazioni per le questioni concernenti il plurilinguismo;

2 Per promuovere il plurilinguismo nel settore dell’istruzione sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui per l’adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:

  • e. Abrogata

Art. 18 Misure generali nel Cantone dei Grigioni

(art. 22 cpv. 1 lett a LLing)

Per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:

  • a. insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche;

  • b. attività di traduzione;

  • c. pubblicazioni in romancio e italiano;

  • d. promozione del plurilinguismo nell’amministrazione cantonale;

  • e. salvaguardia e promozione dell’identità linguistica e culturale;

  • f. promozione di progetti di terzi concernenti il plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell’identità linguistica e culturale.

Art. 19 cpv. 1

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni romance nei seguenti settori:

  • a. elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia;

  • b. sviluppo e rinnovo della lingua;

  • c. insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia;

  • d. consulenza, mediazione e documentazione.

Art. 20 cpv. 1

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia sia per i bambini e i giovani sia per gli adulti.

Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino

(art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)

Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:

  • a. programmi e progetti di ricerca nell’ambito della lingua e della cultura;

  • b. pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;

  • c. manifestazioni e progetti per la promozione della lingua e cultura italiana;

  • d. progetti di terzi concernenti la promozione del plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell’identità linguistico-culturale.

Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:

  • a. progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;

  • b. misure di promozione della creazione letteraria e culturale;

  • c. l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di rilevanza linguistica e culturale.

2 Sono inoltre concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere l’attività dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

3 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell’organizzazione o dell’istituzione.

Art. 24

Abrogato

Art. 25

Abrogato

Art. 26 Domande

1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFC.

2 L’UFC rende pubblico il termine per la presentazione delle domande in un bando di concorso sul proprio sito Internet.

3 Le domande devono comprovare l’adempimento dei requisiti di promozione e fornire tutte le informazioni necessarie per i criteri di promozione.

4 È data priorità alle domande che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 27 cpv. 1

1 In merito alle domande di aiuti finanziari decide l’UFC. Per le domande di promozione secondo gli articoli 10 e 11 si fonda su una raccomandazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Art. 29

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2022

24 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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