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AS 2022 539

Accordo del 26 ottobre 2004
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
Decisione n. 1/2022 del Comitato misto Svizzera–UE che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 modificato
Adottata l’8 settembre 2022Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2022

Preambolo

Il Comitato misto,

visto l’Accordo del 22 luglio 19721 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, modificato dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del 26 ottobre 20042 che modifica l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati, di seguito «Accordo», in particolare l’articolo 7 del protocollo n. 23,

considerando quanto segue:

  • (1) conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell’Accordo, la Confederazione Svizzera e l’Unione, in quanto parti contraenti, hanno comunicato al Comitato misto i prezzi interni di riferimento per il 2021 di tutte le materie prime alle quali si applicano misure di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione effettiva dei prezzi delle suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata;

  • (2) è pertanto necessario aggiornare i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui al protocollo n. 2, tabella III, dell’Accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole di cui alla tabella IV di detto protocollo,

ha adottato la presente Decisione:

Art. 1

Il protocollo n. 2 dell’Accordo è così modificato:

  • a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;

  • b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 2022.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2022

Per il Comitato misto:

Il presidente, Thomas A. Zimmermann

Testo originaleAccordo del 26 ottobre 2004tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformatiDecisione n. 1/2022 del Comitato misto Svizzera–UE che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 modificatoAdottata l’8 settembre 2022Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2022

Accordo del 26 ottobre 2004<br />tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera<br />e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati<br />Decisione n. 1/2022 del Comitato misto Svizzera–UE che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 modificato<br />Adottata l’8 settembre 2022Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2022 | Lexipedia | Lexipedia