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AS 2022 564

Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sui materiali e gli oggetti,

ordina:

I

L’ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti è modificata come segue:

1 Gli allegati 2 e 9 sono modificati2.

2 Gli allegati 4, 6 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

3 L’allegato 10 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2022.

26 settembre 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 15 cpv. 2)

Regole per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione dei materiali e degli oggetti in plastica

N. 2.4.1.3 e 2.4.2.1.7

2.4.1.3 Analisi delle sostanze migrate

La migrazione specifica è analizzata nelle derrate alimentari secondo un metodo analitico conforme alle disposizioni dell’articolo 46 dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr).

2.4.2.1.7 Analisi delle sostanze che migrano

Al termine del tempo di contatto prescritto, la migrazione specifica è analizzata nella derrata o nel simulante alimentare impiegando un metodo analitico conformemente all’articolo 46 OELDerr.

(art. 24 cpv. 1 e 3)

Sostanze ammesse nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata e limitazioni a cui sono soggette

Titolo

Concerne soltanto il testo francese

(art. 24 cpv. 2)

Elenco delle sostanze ammesse nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice derivata da cellulosa e limitazioni a cui sono soggette

Titolo

Concerne soltanto il testo francese

(art. 35 cpv. 1)

Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito4

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