AS 2022 752
Ordinanza
concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
e il supplemento per i cereali
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. d e 3 lett. c
1 I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:
d. fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens);
3 Non sono versati contributi per:
c. superfici con colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero, cartamo, soia, fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens), raccolti prima della loro maturazione o non per l’estrazione dei granelli;
Art. 2 lett. e
Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:
franchi | |
| 1000 |
Art. 6b cpv. 2
2 Il contributo per miscele di fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens) con cereali o dorella è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |