AS 2023 153
Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 24 novembre 20221 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1–1ter
1 La presente ordinanza stabilisce il raggio della zona di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e della zona intermedia di cui all’articolo 88a OFE per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività.
1bis Essa disciplina la macellazione del pollame da cortile proveniente dalla zona intermedia.
1ter Essa disciplina l’esportazione dei seguenti animali e prodotti animali dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia:
a. pollame da cortile, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno;
b. uova da cova;
c. carne di pollame;
d. uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;
e. sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi letame e liquame.
Titolo prima dell’articolo 2
Sezione 2: Zona di protezione, di sorveglianza e intermedia per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività, macellazione di pollame da cortile dalla zona intermedia ed esportazione dalle zone
Art. 2 Zona di protezione, di sorveglianza e intermedia
La zona di protezione, di sorveglianza e intermedia per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell’allegato.
Art. 2a Macellazione di pollame da cortile dalla zona intermedia
1 I detentori di animali della zona intermedia che sono tenuti a notificare la stabulazione di effettivi di pollame secondo l’articolo 18b capoverso 1 OFE devono notificare le macellazioni previste al veterinario cantonale con cinque giorni lavorativi di anticipo.
2 Il veterinario cantonale provvede affinché il pollame da cortile sia sottoposto all’esame per accertare la presenza dell’influenza aviaria prima della macellazione. Se tale esame ha dato esito negativo, la macellazione può avvenire anche al di fuori della zona intermedia.
Art. 3 Esportazione di pollame da cortile, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia
1 L’esportazione di pollame da cortile, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata.
2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di pollame da cortile ai fini della macellazione diretta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.
Art. 4 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia
1 L’esportazione di carne di pollame dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sottoposta a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6872.
2 L’esportazione dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata. L’esportazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
3 L’esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata, a meno che:
a. i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti a un metodo di trasformazione ammesso secondo l’allegato IV capitolo III del regolamento (UE) n. 142/20113 o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni dell’influenza aviaria;
b. l’autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.
4 L’esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile secondo i capoversi 1–3 necessita dell’autorizzazione del veterinario cantonale.
Art. 5 Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia
Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia devono essere accompagnati all’esportazione da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 6 Esportazione di animali e di prodotti animali dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia verso i Paesi terzi
1 L’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1ter lettere a e b dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia verso i Paesi terzi è vietata.
2 L’esportazione di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1ter lettere c–e dalla zona di protezione, di sorveglianza e intermedia verso i Paesi terzi richiede un’autorizzazione. Il veterinario cantonale autorizza l’esportazione se:
a. l’esportatore presenta documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione;
b. le aziende detentrici di pollame da cui l’esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale sono state sottoposte all’esame per accertare la presenza dell’influenza aviaria e quest’ultimo ha dato esito negativo;
c. per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 3;
d. sono rispettate le condizioni per l’importazione del Paese di destinazione;
e. sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e
f. sulla base dell’attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscono l’esportazione.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.
III
1 La presente ordinanza entra in vigore il 25 marzo 2023.4
2 Gli articoli 2–6 e l’allegato si applicano sino al 19 aprile 2023.
23 marzo 2023 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
Allegato
(art. 2)
Zona di protezione, di sorveglianza e intermedia
Nel Cantone di Zurigo è stabilita la seguente zona di protezione, la seguente zona di sorveglianza e la seguente zona intermedia:
Zona di protezione
La zona di protezione comprende l’azienda detentrice di animali infetta nel Comune di Fehraltorf.
Zona di sorveglianza
La zona di sorveglianza comprende un territorio del raggio di 3 km intorno all’azienda detentrice di animali infetta nel Comune di Fehraltorf. Sono interessati i seguenti Comuni:
Fehraltorf
Illnau-Effretikon
Pfäffikon
Russikon
Uster
Volketswil
Zona intermedia
La zona intermedia comprende un territorio del raggio di 3–10 km intorno all’azienda detentrice di animali infetta nel Comune di Fehraltorf. Sono interessati i seguenti Comuni:
Bäretswil
Bassersdorf
Bauma
Brütten
Dietlikon
Dübendorf
Egg
Fällanden
Gossau (ZH)
Greifensee
Hinwil
Hittnau
Illnau-Effretikon
Lindau
Maur
Mönchaltorf
Nürensdorf
Pfäffikon
Russikon
Schlatt (ZH)
Schwerzenbach
Seegräben
Turbenthal
Uster
Volketswil
Wangen-Brüttisellen
Weisslingen
Wetzikon (ZH)
Wila
Wildberg
Winterthur
Zell (ZH)
Zumikon