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AS 2023 183

Ordinanza dell’UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

ordina:

I

Gli allegati 1 e 4 dell’ordinanza dell’UFAM del 29 novembre 20171 concernente le misure fitosanitarie per le foreste sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2023.

6 aprile 2023

Ufficio federale dell’ambiente:

Katrin Schneeberger

(art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

N. 2

2 Diritto applicabile

La seguente nuova voce è inserita alla fine della tabella:

Unione europea

Svizzera

...

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE, GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53.

  • Art. 4 par. 1

Art. 20 OSalV

  • Art. 5 par. 5

Art. 13 e 15 OSalV

  • Art. 10 par. 1

Art. 39, 40, 60–64 e 75–88 OSalV

  • All. I parte A

Art. 8 cpv. 4 OSalV

  • All. I parte B

Art. 8 cpv. 4 OSalV

(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC

N. 2

2 Anoplophora chinensis (Forster)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/20952 e gli allegati I e II ivi menzionati nonché le norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) numero 5, 9, 14 e 31 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ivi menzionate3.

2.2 Disposizioni speciali
  • 2.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dall’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 possono essere introdotti anche in Svizzera.

  • 2.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 4 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.

  • 2.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 4, 9 capoverso 2 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

N. 4.2.4

  • 4.2.4 In Svizzera, il legname specificato di cui all’articolo 1 lettera b della decisione di esecuzione (UE) 2015/893 è definito come segue: legname ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati, che soddisfa i seguenti criteri:

    • a. si tratta di legno, escluso il materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e

    • b. figura tra le seguenti descrizioni:

Codice NC / voce di tariffa doganale

Descrizione

4401.1200

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401.2200

Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

ex 4401.4900

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati

ex 4403.12

Legno grezzo trattato con una tinta, con creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, diverso da quello di conifere o di legni tropicali

4403.9300

Legno di faggio (Fagus spp.) grezzo, la cui dimensione minima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403.9400

Legno di faggio (Fagus spp.) grezzo, altri, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403.9500

Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, la cui dimensione minima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403.9600

Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, altri, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403.9700

Legno di pioppo (Populus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4403.9900

Legno diverso da quello di conifere o di legni tropicali (escluso quello di faggio [Fagus spp.], pioppo [Populus spp.] o betulla [Betula spp.]), grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4404.2000

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traverse di legno per strade ferrate

4407.92

Legno di faggio (Fagus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

4407.93

Legno di acero (Acer spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

4407.95

Legno di frassino (Fraxinus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

4407.96

Legno di betulla (Betula spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

4407.97

Legno di pioppo (Populus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

ex 4407.99

Legno diverso da quello di conifere (escluso quello di faggio [Fagus spp.], acero [Acer spp.], frassino [Fraxinus spp.], betulla [Betula spp.] o pioppo [Populus spp.]), segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

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