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AS 2024 335

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneConcerne soltanto il testo tedesco

Art. 4 cpv. 3 lett. a e 6Abrogati

Art. 5 cpv. 1 lett. e ed eter, 3 e 41 In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all’estero svolgono in particolare i compiti seguenti:e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14 cpv. 2, 14a cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);eter ricevono e trasmettono domande di adeguamento della grafia dei nomi (art. 99f);3 La competenza della rappresentanza è retta dall’articolo 3 dell’ordinanza del 7 ottobre 20152 sugli Svizzeri all’estero.4 L’UFSC emana le necessarie istruzioni ed esercita la vigilanza.

Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva e lett. h2 Sono documentati:h. Abrogata

Art. 8 Dati documentatiI seguenti dati sulla persona sono tenuti e documentati nel registro dello stato civile:a. nomi:1. cognome,2. cognome prima del matrimonio,3. nomi,4. altri nomi ufficiali;b. sesso: maschile/femminile;c. nascita:1. data,2. ora,3. luogo,4. nati morti;d. stato civile:1. stato: celibe o nubile; coniugato/divorziato/vedovo/non coniugato; in unione domestica registrata/unione domestica sciolta giudizialmente/
unione domestica sciolta per decesso/unione domestica sciolta in seguito a una dichiarazione di scomparsa,2. data;e. morte:1. data,2. ora,3. luogo;f. stato di vita: vivo, deceduto, disperso, nato morto, sconosciuto;g. genitori:1. cognome dei genitori,2. nomi dei genitori,3. altri nomi ufficiali dei genitori;h. genitori adottivi:1. cognome dei genitori adottivi,2. nomi dei genitori adottivi,3. altri nomi ufficiali dei genitori adottivi;i. cittadinanza svizzera/cittadinanza cantonale/luogo di attinenza:1. data: valida a partire da/valida fino a,2. motivo dell’acquisto,3. annotazione del motivo dell’acquisto,4. motivo della perdita,5. annotazione del motivo della perdita;j. dati relativi alla relazione:1. tipo: vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione,2. data: valida a partire da/valida fino a,3. motivo dello scioglimento.

Art. 8a Ulteriori informazioni e datiNel registro dello stato civile sono tenuti ulteriori informazioni e dati che non sono tuttavia documentati. Fra questi rientrano in particolare:a. procedura preparatoria al matrimonio;b. dati del sistema:1. numeri del sistema,2. tipo di iscrizione,3. stato dell’iscrizione,4. elenchi di Comuni, circondari dello stato civile, Stati e indirizzi;c. numero d’assicurato secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero AVS);d. numero SIMIC/numero N;e. riferimento del registro delle famiglie;f. diritto di patriziato o di corporazione;g. cittadinanza estera o apolidia secondo certificato di cittadinanza o documento d’identità;h. protezione degli adulti:1. costituzione di un mandato precauzionale e luogo in cui lo stesso è depositato (art. 361 cpv. 3 CC),2. curatela generale o effetto di un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 449c CC);i. dati statistici secondo l’ordinanza del 30 giugno 19934 sulle rilevazioni statistiche;j. se noti, i dati relativi alla filiazione genetica e biologica di un bambino concepito all’estero nell’ambito di una maternità surrogata o dono di ovuli o spermatozoi e non registrati nei dati di filiazione (art. 8 lett. g);k. ulteriori osservazioni sulle particolarità di una determinata fattispecie.

Art. 15a cpv. 4 e 4bis4 Se il rilevamento avviene in occasione di una nascita o di un riconoscimento e non è possibile provare i dati sui genitori in tempo utile e in modo giuridicamente soddisfacente, in casi eccezionali motivati l’ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare alcuni dati dello stato civile dei genitori. 4bis Tale rinuncia non è possibile per quanto riguarda il nome, il cognome, il sesso e la data di nascita. Se non è possibile provare questi dati in tempo utile e in modo giuridicamente soddisfacente, in casi eccezionali motivati i genitori vengono rilevati nel registro dello stato civile con nomi, cognomi, sesso e data di nascita e con la menzione «dati non verificati».

Art. 26 cpv. 2 e 32 Il nome dello Stato estero è documentato con la denominazione abbreviata conformemente alla «Lista delle denominazioni degli Stati»5 gestita dalla Cancelleria federale.3 Se il luogo dell’evento si trova in una regione la cui appartenenza a uno Stato è controversa, il nome dello Stato è documentato conformemente alla lista dei Codici degli Stati e dei territori gestita dall’Ufficio federale della statistica e utilizzata nelle statistiche della Confederazione6.

Art. 27Abrogato

Titolo prima dell’art. 28Sezione 4: Documentazione

Art. 281 La validazione della documentazione dei dati dello stato civile avviene tramite la funzione di documentazione nel registro dello stato civile.2 Soltanto gli ufficiali dello stato civile con il pertinente diritto d’accesso (art. 79) possono effettuare la documentazione identificandosi personalmente come utenti.

Art. 29 cpv. 2 e 3 2 Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica spetta all’autorità di vigilanza competente per: a. la prima documentazione dei dati dello stato civile da modificare; o b. i fatti di stato civile che hanno avuto luogo prima dell’ultima documentazione e devono successivamente essere documentati.3 Se le competenze non sono chiare, la modifica è effettuata conformemente alle direttive dell’UFSC.

Art. 29a Da parte di un’autorità dello stato civile di un altro Cantone Se un Cantone, a causa di una temporanea carenza, non dispone di personale idoneo per modificare i dati dello stato civile, le modifiche possono essere eseguite, per un periodo di tempo limitato e d’intesa con l’UFSC, da un’autorità dello stato civile di un altro Cantone.

Art. 30 Da parte di un’autorità giudiziaria1 La modifica ordinata da un’autorità giudiziaria è eseguita dall’autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria. 2 Se concerne più Cantoni, la competenza è retta per analogia dall’articolo 29.

Art. 31 Archiviazione1 I Cantoni sono responsabili dell’archiviazione adeguata e sicura dei documenti giustificativi relativi alla documentazione dei dati dello stato civile (art. 7) e dei documenti relativi ad altri dati del registro dello stato civile (art. 8).2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni un sistema centrale per archiviare in forma elettronica i documenti giustificativi. 3 Gli uffici dello stato civile devono archiviare i documenti giustificativi in forma elettronica se la modifica di dati dello stato civile concerne più autorità di vigilanza e la competenza è retta dall’articolo 29 capoverso 2. 4 I documenti giustificativi relativi alla documentazione di dati dello stato civile, inoltrati alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) secondo l’articolo 2b dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19997 sull’asilo, sono conservati da quest’ultima. La SEM li tiene a disposizione delle autorità dello stato civile.

Art. 32 cpv. 2 e 32 Se sono digitalizzati e archiviati in forma elettronica nel sistema centrale (art. 31 cpv. 2), i documenti giustificativi cartacei possono essere distrutti tre mesi dopo l’archiviazione, sempre che ne sia stata proposta la restituzione alle persone interessate e queste vi abbiano espressamente rinunciato.3 Agli atti di stato civile stranieri nonché alle decisioni giudiziarie e amministrative straniere che non possono essere restituiti si applica il capoverso 1.

Art. 35 cpv. 6 e 6bis6 Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all’articolo 34 lettera bbis, l’ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico.6bis Un certificato scritto del medico curante tenuto a notificare la nascita conformemente all’articolo 25 della legge del 18 dicembre 19988 sulla medicina della procreazione (LPAM) deve attestare all’ufficio dello stato civile che al momento della nascita la madre è sposata con una donna e che il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM. Il certificato può essere presentato, insieme alla notifica della nascita o successivamente, all’ufficio dello stato civile in cui è stata documentata la nascita.

Art. 35a Nascita di un bambino con una variante dello sviluppo sessuale1 Se il sesso del neonato non può essere stabilito in modo univoco e ciò è attestato da un certificato medico, in un primo momento la nascita può essere notificata e documentata senza indicare il sesso.2 Il sesso deve essere notificato, al più tardi tre mesi dopo il giorno della nascita, all’ufficio dello stato civile che ha documentato la nascita. I genitori sono tenuti alla notifica. Nel contempo possono dare nuovi nomi al figlio. 3 Il sesso notificato a posteriori va documentato per ordine dell’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile. Essa ordina, se del caso, la rettifica dell’iscrizione dei nomi del bambino.

Art. 44a cpv. 3 e 43 Se al richiedente non è chiaro quale sia l’ufficio dello stato civile competente per la divulgazione dei dati, l’UFSC, se dispone delle informazioni necessarie, lo indirizza su richiesta all’ufficio competente. 4 Se più uffici dello stato civile sono competenti e se dal trattamento della domanda da parte di più uffici risulterebbe un onere relativamente importante, l’UFSC può stabilire quale ufficio è competente per la divulgazione dei dati o divulgare i dati esso stesso.

Art. 45 cpv. 22 I dati dello stato civile non aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c) o non ancora documentati in modo giuridicamente soddisfacente (art. 28), da modificare (art. 29 e 30) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

Art. 46 cpv. 1 lett. d1 L’autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione di dati dello stato civile:d. se i dati non sono attuali e un aggiornamento è possibile in un futuro prossimo.

Art. 49 cpv. 1 lett. dAbrogata

Art. 50 cpv. 1 lett. a, cter e dbis1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio:a la nascita di un figlio, se al momento della nascita sussiste un rapporto di filiazione con un solo genitore;cter l’iscrizione successiva di una seconda madre secondo l’articolo 35 capoverso 6bis;dbis la morte nel corso del primo anno di vita di un figlio, se non sussiste alcun rapporto di filiazione con un secondo genitore;

Art. 58 cpv. 22 Le richieste della Croce Rossa Svizzera nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti, segnatamente per quanto riguarda la ricerca di origini e di persone scomparse, sono equiparate alle richieste di tribunali e autorità amministrative svizzere.

Art. 80 Set di caratteriI dati sono registrati con il set di caratteri ISO-Norm 8859-1 + Latin Extended-A9.

Art. 84 cpv. 1 e 3 1 L’UFSC esercita l’alta vigilanza sul servizio dello stato civile e provvede all’applicazione corretta e uniforme del diritto federale.3 L’UFSC esercita l’alta vigilanza segnatamente attraverso i seguenti strumenti: a. emanazione d’istruzioni;b. emanazione e messa a disposizione di moduli dello stato civile obbligatori o facoltativi;c. ispezione delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e degli archivi cantonali dello stato civile;d. ricezione dei rapporti periodici d’ispezione cantonali (art. 85 cpv. 2);e. preparazione dell’approvazione di atti normativi cantonali nell’ambito dello stato civile (art. 49 cpv. 3 CC);f. preparazione dei ricorsi dell’UFG contro le decisioni cantonali in materia di stato civile (art. 90 cpv. 4);g. consulenza e sostegno delle autorità cantonali dello stato civile e delle rappresentanze svizzere sulle questioni di stato civile;h. formazione del personale consolare in materia di stato civile;i. garanzia della conformità del registro dello stato civile con le disposizioni del diritto federale;j. salvaguardia degli interessi della Svizzera nella Commissione internazionale dello stato civile (CISC);k. esame delle domande di divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità estere (art. 61).

Art. 88 Adeguamento tecnico di gruppi di dati dello stato civileSe per un gruppo di dati dello stato civile che sono oggetto di documentazioni è necessario eseguire uno stesso adeguamento di natura puramente tecnica, l’UFSC può incaricare il Servizio Infostar mediante decisione scritta di adeguare tali dati nel registro dello stato civile.

Art. 92a cpv. 1 lett. a–c1 L’ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti nel suo circondario almeno per i periodi seguenti:a. registro delle nascite, per 110 anni;b. registro dei matrimoni, per 80 anni;c. registro delle morti, per 50 anni;

Art. 98 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. fbis1 Nel registro delle nascite vanno iscritte d’ufficio le seguenti annotazioni a margine:fbis. adeguamenti della grafia dei nomi in seguito alle richieste secondo l’articolo 99f;

Art. 99eAbrogato

Art. 99f Disposizioni transitorie della modifica del 26 giugno 20241 Una persona i cui dati sono stati iscritti nel registro dello stato civile prima dell’entrata in vigore della presente modifica può chiedere a ogni ufficio dello stato civile in Svizzera e alla rappresentanza svizzera competente all’estero che i propri nomi siano scritto con il set di caratteri di cui all’articolo 80 della presente modifica.2 La domanda può essere presentata:a. in qualsiasi momento nell’ambito della documentazione di un fatto di stato civile;b. dal 1° gennaio 2025, in qualsiasi momento e indipendentemente da un fatto di stato civile.3 I coniugi aventi un cognome coniugale possono presentare soltanto congiuntamente la domanda per l’adeguamento della grafia dei nomi. 4 La domanda per un minorenne va presentata dal rappresentante legale. Se il minorenne ha compiuto il dodicesimo anno di età, è necessario il suo consenso. 5 Per la domanda va utilizzato il modulo messo a disposizione dall’UFSC.

II

La presente ordinanza entra in vigore l11 novembre 2024.

26 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi