La presente ordinanza intende assicurare l’attuazione tempestiva dei trattati internazionali in materia di circolazione stradale e dei relativi emendamenti.
AS 2024 549
Ordinanza
sulle competenze del DATEC e dell’USTRA relative alla modifica di trattati internazionali in materia di diritto della circolazione stradale
(OCTrIn)
(OCTrIn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 106a della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr),
ordina:
Art. 1 Scopo
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza non si applica alla conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 novembre 20022 concernente il trasporto di merci pericolose su strada.
Art. 3 Competenze del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può:
a. apportare modifiche di particolari tecnici delle regolamentazioni internazionali di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
b. dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali sulla costruzione e l’equipaggiamento che riguardano particolari tecnici di importanza secondaria;
c. approvare emendamenti all’Accordo europeo del 1° luglio 19704 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.
Art. 4 Competenze dell’Ufficio federale delle strade
L’Ufficio federale delle strade può approvare i seguenti emendamenti, purché di portata limitata:
a. emendamenti di trattati internazionali concernenti il riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;
b. emendamenti all’Accordo del 20 marzo 19585 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
c. emendamenti agli allegati dell’Accordo del 30 settembre 19576 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.
Art. 5 Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
Art. 5Abrogato
2. Ordinanza del 19 giugno 19957 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
N. 1.4Abrogato
Art. 6 Disposizione transitoriaLe procedure di approvazione in corso al momento dell’entrata in vigore sono disciplinate dal diritto anteriore.
Art. 7 Entrata in vigoreLa presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025. 20 settembre 2024 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi