(art. 14a cpv. 1 e 19 cpv. 2 e 3 LStat)
L’UST può effettuare collegamenti conformemente agli articoli 28–34 su richiesta di altre unità amministrative federali nonché di terzi per scopi impersonali, segnatamente per scopi di ricerca, di pianificazione e di statistica, previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati nei limiti delle sue risorse tecniche, organizzative e di personale.
Esso sostiene in particolare i progetti di collegamento della Confederazione e dei servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni nonché quelli della ricerca di rilevanza nazionale.
Il committente che fornisce dati di terzi da collegare tra loro o con dati raccolti conformemente alla LStat deve fornire la prova che:
Nell’interesse dell’efficienza dei costi e dell’efficacia, l’UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. Tali compiti e la forma di collaborazione sono chiaramente definiti nel contratto di collegamento e di protezione dei dati.
La creazione dello pseudo-identificatore specifico del progetto, che consente di collegare i dati provenienti da fonti diverse a livello di unità statistica, è riservata in ogni caso all’UST.
Alla scadenza del contratto e su riserva dell’articolo 33, l’UST distrugge i dati di terzi.
Il DFI regolamenta la partecipazione di terzi al processo di collegamento.