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AS 2025 363

AS 2025 363
(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Preambolo

Ordinanza
sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

(OACust)

del 25 aprile 2018 (RU 2018 2251; RS 861.1)

Art. 13 cpv. 1 lett. eInvece di:1 L’UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all’autorità competente del Cantone nel quale deve essere offerta la custodia o dev’essere eseguito il provvedimento. L’autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l’esistenza a lungo termine della struttura di cui all’articolo 4 o 7.Leggasi:1 L’UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all’autorità competente del Cantone nel quale deve essere offerta la custodia o dev’essere eseguito il provvedimento. L’autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l’esistenza a lungo termine della struttura di cui all’articolo 5 o 8. 6 giugno 2025 Cancelleria federale

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