AS 2025 431
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 4 lett. o4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con gli atti dell’UE seguenti:o. regolamento (UE) 2025/122.
Art. 34k Conclusione di trattati internazionali legati al regolamento (UE) 2025/121 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2025/123, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA4 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2025/12 e definiscano quanto segue:a. le norme tecniche e procedurali relative alle verifiche del formato e della trasmissione dei dati nonché agli avvisi corrispondenti (art. 13 par. 4);b. le norme tecniche e procedurali relative alla trasmissione delle informazioni anticipate sui passeggeri (dati API) dal router, comprese le prescrizioni relative alla sicurezza dei dati (art. 14 par. 5);c. le responsabilità dei contitolari del trattamento e gli obblighi dettati dalla legislazione in materia di protezione dei dati dei contitolari del trattamento e del responsabile del trattamento (art. 18 par. 4);d. le norme relative alle connessioni e all’integrazione delle autorità di frontiera competenti con il router, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati (art. 23 par. 2);e. le norme relative alle connessioni e all’integrazione dei vettori aerei con il router, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati (art. 24 par. 2).2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2025/12, sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti delegati siano stati adottati sulla base degli articoli e dei paragrafi del regolamento (UE) 2025/12 menzionati di seguito e definiscano quanto segue:a. la fine del periodo transitorio durante il quale i vettori aerei devono fare in modo che i passeggeri possano fornire i dati API manualmente nel corso dell’accettazione online (art. 5 par. 6);b. i requisiti tecnici e le norme operative per la raccolta automatizzata e manuale dei dati API, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati (art. 5 par. 7);c. le norme sui protocolli comuni e sui formati di dati supportati da usare per il trasferimento criptato dei dati API al router, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati (art. 6 par. 3);d. le norme in materia di rettifica, integrazione e aggiornamento dei dati API (art. 9 par. 6).
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.
20 giugno 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |