AS 2025 808
Ordinanza del DFI
concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale
(ORDOA)
(ORDOA)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 5 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale,
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:
Art. 7a–7cAbrogati
Art. 7d Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2025I residui di sostanze farmacologicamente attive non conformi alla modifica del 26 novembre 2025 concernente l’elenco 1 dell’allegato non devono più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale dal 1° luglio 2026.
II
L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore 1° gennaio 2026.
26 novembre 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Laurent Monnerat |
(art. 3 cpv. 1–5 e 4 cpv. 2 lett. a)
Elenco dei limiti massimi per i residui
N. 1, nota a piè di pagina
1 Elenco dei limiti massimi autorizzati per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale e classificazione di tali sostanze
I limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive sono fissati nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/20102.