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AS 2026 139

Trattato sulla Carta dell’energia

Adottato il 3 dicembre 2024
Entrato in vigore il 3 settembre 2025

Traduzione

Art. Articolo 1

Allegato NI Titolo dell’allegato

Sostituire il titolo con il seguente testo, facente riferimento all’allegato EM della versione emendata dell’ECT originale e all’allegato EM I della versione dell’ECT emendata nel 1998:

«Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci 27.01–27.15, 28.04.10 e 44.01–44.02, energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta, combustibili sintetici e attività non ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» (ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 5)»

Allegato NI Sezione A

Sostituire il testo dell’allegato con il seguente, facente riferimento all’allegato EM della versione emendata dell’ECT originale e all’allegato EM I della versione dell’ECT emendata nel 1998:

«Con riferimento a tutte le Parti contraenti, i materiali e prodotti energetici e le attività enumerati nella presente sezione non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia».

27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.

Ex 44.01 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di pellets, tronchetti, ceppi o forme simili.

4401.10 – Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.

44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.»

Allegato NI Sezione B

Sostituire il testo dell’allegato con il seguente, facente riferimento all’allegato EM della versione emendata dell’ECT originale e all’allegato EM I della versione dell’ECT emendata nel 1998:

«(1) In relazione agli investimenti effettuati il 3 settembre 2025 o successivamente nell’Unione europea e nei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del Trattato:

  • [tab] a)

    • i) Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci da 27.01 a 27.15 ed energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta.

    • ii) 28.04.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno rinnovabile, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende l’idrogeno prodotto da fonti non rinnovabili e caratterizzato da emissioni significativamente ridotte durante l’intero ciclo di vita, inferiori cioè a 3 t CO2 eq / t H2. Per idrogeno rinnovabile si intende l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, a eccezione della biomassa, caratterizzato durante l’intero ciclo di vita da emissioni inferiori a 3 t CO2 eq / t H2.

    • iii) Combustibili sintetici, a eccezione di quelli a basse emissioni di carbonio, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per combustibili a basse emissioni di carbonio si intendono i combustibili da carbonio riciclato, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi e liquidi da esso prodotti, che consentono di ridurre del 70 per cento le emissioni durante l’intero ciclo di vita. Per combustibili da carbonio riciclato si intendono i combustibili liquidi e gassosi prodotti da rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile o da gas di trattamento dei rifiuti e gas di scarico di origine non rinnovabile.

    • [tab] iv) Attività economiche riguardanti la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio di biossido di carbonio.

  • b) In deroga alla lettera a):

    • i) L’energia elettrica (voce 27.16) prodotta da gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante centrali elettriche e infrastrutture che consentono l’utilizzo di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che emettono meno di 380 g di CO2 di origine fossile per kWh di elettricità generata non è ricompresa nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato dopo il 31 dicembre 2030.

    • ii) Se in relazione con investimenti che sostituiscono investimenti esistenti per la produzione di energia elettrica (voce 27.16) a partire da materiali e prodotti energetici di cui alle voci da 27.01 a 27.10, l’energia elettrica (voce 27.16) prodotta da gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante centrali elettriche e infrastrutture che consentono l’utilizzo di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che emettono meno di 380 g di CO2 di origine fossile per kWh di elettricità generata non è ricompresa nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti di cui alla sezione B del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024.

    • iii) Il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare in modo sicuro e sostenibile gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compreso l’idrogeno, non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti di cui alla sezione B del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024.

2) In relazione agli investimenti effettuati in Svizzera il 3 settembre 2025 o successivamente, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato:

  • a) 28.04.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno rinnovabile, che rientrano nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende l’idrogeno di origine fossile e l’idrogeno prodotto con l’elettricità, entrambi caratterizzati da emissioni di gas serra significativamente ridotte durante l’intero ciclo di vita, inferiori cioè a 3 t CO2 eq / t H2. Per idrogeno rinnovabile si intende l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, con emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita inferiori a 3 t CO2 eq / t H2.

  • b) Combustibili sintetici non caratterizzati da una significativa riduzione delle emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita rispetto ai combustibili sintetici prodotti da combustibili fossili senza abbattimento delle emissioni. Per significativamente si intende il raggiungimento di una soglia pari o superiore al 70 per cento.

(3) In relazione agli investimenti effettuati nel Regno Unito il 3 settembre 2025 o successivamente, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato:

  • a) Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci da 27.01 a 27.15 ed energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta.

  • b) 28.04.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno rinnovabile, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende:

    • i) idrogeno di origine fossile con cattura e stoccaggio del carbonio;

    • ii) idrogeno prodotto con l’elettricità; o

    • iii) idrogeno prodotto con altri metodi;

  • che soddisfa i requisiti del Regno Unito relativi all’idrogeno a basse emissioni di carbonio (Low Carbon Hydrogen Standard) nella versione pubblicata al momento in cui è effettuato l’investimento.

  • c) Le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e prodotti energetici di seguito indicati, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia»:

    • (i) Energia elettrica (voce 27.16 dell’allegato EM I) prodotta da gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dell’allegato EM I) mediante centrali elettriche e infrastrutture che utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio e caratterizzata da una riduzione significativa delle emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita.

    • (ii) Trasporto, trasmissione e distribuzione di gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dell’allegato EM I) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

(4)

  • a) Fino all’entrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato adottati il 3 dicembre 2024 la parte III del Trattato non si applica alle Parti contraenti sottoelencate per un investimento eseguito nella sua area da un investitore di un’altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività non ricompresi in quest’ultima Parte contraente nella sezione B del presente allegato:

    • [tab] 1. Giappone

  • b) Fino all’entrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato adottati il 3 dicembre 2024 le Parti contraenti sottoelencate non prestano il proprio consenso incondizionato di cui all’articolo 26 paragrafo 3 lettera a) rispetto a una controversia sorta in relazione a un investimento effettuato da un investitore di un’altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività non ricompresi in quest’ultima Parte contraente nella sezione B del presente allegato:

    • [tab] 1. Svizzera

    • [tab] 2. Turchia»