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AS 2026 231

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note
tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento
(UE) 2024/1358 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto
dei dati biometrici
(Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac)
del 26 settembre 2025

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 20252,

decreta:

Art. 11 Lo scambio di note del 14 agosto 20243 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici è approvato.2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 4 paragrafo 3 dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

Art. 2La modifica delle leggi federali di cui all’allegato 1 è adottata.

Art. 3Il coordinamento della modifica delle leggi di cui all’allegato 1 con altri atti normativi è disciplinato nell’allegato 2.

Art. 41 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato 1. Consiglio nazionale, 26 settembre 2025 La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025 Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 20265.2 Conformemente all'articolo 4 capoverso 2, la modifica delle leggi federali di cui all’articolo 2 entra in vigore il 12 giugno 2026. 20 maggio 2026 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. abis, seconda nota a piè di pagina1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:abis.se richiesto, dev’essere in possesso di un visto secondo il regolamento (CE) n. 810/20097 o di un’autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/12408 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 109k Sistema d’informazione Eurodac1 In virtù del regolamento (UE) 2024/13589 il Sistema d’informazione Eurodac (Eurodac) contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che:a. hanno depositato una domanda d’asilo;b. partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono ammessi nel quadro di una siffatta procedura;c. sono stati soccorsi in mare;d. hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione;e. sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;f. soggiornano illegalmente nello spazio Schengen.2 Le seguenti categorie di dati vengono trasmesse all’Eurodac tramite un’interfaccia nazionale unica:a. i dati d’identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d’identità;b. le impronte digitali e l’immagine del volto;c. i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino;d. altri dati compresi dati personali degni di particolare protezione secondo i capi II–VIII del regolamento (UE) 2024/1358, riguardanti la persona e la sua identità.3 I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell’archivio comune di dati di identità (CIR).

Art. 109l Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell’Eurodac1 Il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita, l’immagine del volto e gli altri dati previsti dal regolamento (UE) 2024/135810 degli stranieri di età non inferiore a sei anni che:a. entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino e non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l’intero periodo tra il rintraccio e l’allontanamento;b. soggiornano illegalmente in Svizzera.2 Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che durante il rilevamento dei dati biometrici difenda gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato. Il Consiglio federale definisce ruolo, competenze e mansioni della persona di fiducia.3 I dati rilevati secondo il capoverso 1 sono trasmessi all’unità centrale entro 72 ore dal rintraccio. Se l’interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.4 Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali sono trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento è nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto, queste sono trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dalla fine dell’impedimento.5 I dati trasmessi secondo il capoverso 1 sono registrati nell’Eurodac e i dati biometrici sono confrontati automaticamente con i dati già presenti. Il confronto si basa sull’immagine del volto unicamente se non è possibile basarsi sulle impronte digitali. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM e alle autorità competenti.6 Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.7 Nel quadro dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino11 la SEM è il punto di accesso nazionale. È responsabile della trasmissione e del trattamento dei dati e della comunicazione con l’unità centrale.8 Se l’allontanamento è eseguito, la SEM comunica all’unità centrale la data dell’espulsione o della partenza dal territorio degli Stati Dublino.9 I dati trasmessi sono memorizzati nell’Eurodac a cura dell’unità centrale e distrutti automaticamente cinque anni dopo il rilevamento biometrico. La SEM chiede senza indugio all’unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.10 Le autorità seguenti hanno accesso ai dati dell’Eurodac:a. la SEM: per l’adempimento dei compiti che le incombono in quanto unità nazionale ETIAS;b. la SEM, le rappresentanze e missioni svizzere all’estero, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione Politica del DFAE, nonché il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti per il soggiorno di breve durata.11 Gli articoli 102b, 102c e 102e LAsi12 si applicano alle procedure di cui ai capoversi 1–8.

Inserire prima del titolo della sezione 7

Art. 109lbis Comunicazione di dati dell’Eurodac1 I dati personali registrati nell’Eurodac non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.2 La SEM può tuttavia trasmettere dati a uno Stato terzo, se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/135813.

Art. 109lter Disposizioni esecutive relative all’EurodacIl Consiglio federale disciplina:a. a quali unità delle autorità federali di cui all’articolo 109l capoverso 10 spettano le facoltà menzionate in tale disposizione;b. la procedura di acquisizione dei dati dell’Eurodac da parte delle autorità di cui all’articolo 109lquater capoverso 1;c. i dati dell’Eurodac ai quali le autorità hanno accesso;d. le modalità relative alla sicurezza dei dati;e. la collaborazione con i Cantoni.

Art. 109lquater Confronto nell’Eurodac ai fini del perseguimento penale1 Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono chiedere all’autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 2 un confronto delle impronte digitali o dell’immagine del volto oppure una consultazione tramite dati alfanumerici nell’Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:a. fedpol; b. il SIC;c. il Ministero pubblico della Confederazione; d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.2 La Centrale operativa e d’allarme di fedpol costituisce l’autorità nazionale di verifica ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2024/135814. Verifica in particolare che le condizioni di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1358 relative al confronto da parte dell’autorità nell’Eurodac siano soddisfatte.3 Se queste condizioni sono soddisfatte, l’autorità nazionale di verifica avvia una consultazione nell’Eurodac. Il confronto delle impronte digitali o dell’immagine del volto oppure la consultazione tramite dati alfanumerici nell’Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.4 In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l’autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione nell’Eurodac e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.5 Ai sensi del capoverso 1, sono considerati:a. reati di terrorismo: le fattispecie secondo gli articoli 258–260sexies e 275 CP15 nonché secondo l’articolo 74 della legge federale del 25 settembre 201516 sulle attività informative;b. reati gravi: i reati elencati nell’allegato 1 della legge del 12 giugno 200917 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

Art. 109lquinquies Controllo delle impronte digitali e dell’immagine del volto Eurodac1 Un esperto controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione automatica di Eurodac, se necessario per confermare tale risultato positivo.2 Un esperto controlla l’immagine del volto se la consultazione automatica di Eurodac si basa unicamente sull’immagine del volto e dà un risultato positivo.3 La SEM definisce le qualifiche che gli esperti di cui ai capoversi 1 e 2 devono possedere.4 Se l’interessato contesta un risultato che non è stato controllato da un esperto, la SEM ordina un tale controllo qualora vi sia un fondato dubbio per quanto riguarda l’esattezza del rilevamento dei dati oppure la corrispondenza dei dati. Le impronte digitali e le immagini del volto fornite da Eurodac possono essere conservate a tal fine per un massimo di due mesi in AFIS.

Art. 110c cpv. 1 lett. e1 Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:e. la SEM, le autorità cantonali di migrazione e di polizia nonché il Corpo delle guardie di confine nell’ambito dei loro compiti nel settore dell’asilo e degli stranieri in relazione all’accesso ai dati Eurodac, se è presente un collegamento con una serie di dati personali Eurodac secondo il regolamento (UE) 2024/135818.

Art. 111c cpv. 33 Gli articoli 109lbis, 111a e 111d si applicano per analogia.

Art. 120d lett. fÈ punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un’autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:f. dell’Eurodac per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109k–109lquater della presente legge nonché agli articoli 102abis–102aquater e 102c capoversi 5 e 6 LAsi.

2. Legge del 26 giugno 199819 sull’asilo

Art. 99, rubrica e cpv. 1–4Rilevamento e valutazione delle impronte digitali e dell’immagine del volto1 Ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione di età non inferiore a sei anni sono rilevate le impronte di tutte le dita e l’immagine del volto. 2 Le impronte digitali e l’immagine del volto sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita da fedpol e dalla SEM.3 Le impronte digitali e l’immagine del volto rilevate sono confrontate con quelle della banca dati gestita da fedpol.4 Se constata una concordanza con un’impronta digitale o un’immagine del volto già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti effettuati dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto.

Art. 102abis Sistema d’informazione Eurodac1 In virtù del regolamento (UE) 2024/135820 il Sistema d’informazione Eurodac (Eurodac) contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che:a. hanno depositato una domanda d’asilo;b. partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono ammessi nel quadro di una siffatta procedura;c. sono stati soccorsi in mare;d. hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione;e. sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;f. soggiornano illegalmente nello spazio Schengen.2 Le seguenti categorie di dati vengono trasmesse all’Eurodac tramite un’interfaccia nazionale unica:a. i dati d’identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d’identità;b. le impronte digitali e l’immagine del volto;c. i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino;d. altri dati personali compresi i dati degni di particolare protezione secondo i capi II–VIII del regolamento (UE) 2024/1358, riguardanti la persona e la sua identità.3 I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell’archivio comune di dati di identità (CIR).

Art. 102ater Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell’Eurodac1 Nel quadro dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino21 la SEM è il punto di accesso nazionale. È responsabile della trasmissione e del trattamento dei dati e della comunicazione con l’unità centrale.2 Le autorità seguenti possono registrare e consultare dati nell’Eurodac secondo il regolamento (UE) 2024/135822:a. la SEM, il Corpo delle guardie di confine e la polizia aeroportuale: per l’adempimento dei propri compiti nel settore dell’asilo;b. la SEM e le rappresentanze svizzere all’estero: per l’adempimento dei propri compiti nella procedura di ammissione di gruppi di rifugiati.3 Le autorità trasmettono i dati di cui al capoverso 2 all’unità centrale entro 72 ore dal loro rilevamento.4 Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali sono trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento è nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto, queste sono trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dalla cessazione del motivo dell’impedimento.5 I dati trasmessi secondo il capoverso 2 sono registrati nell’Eurodac e i dati biometrici sono confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il confronto si basa sull’immagine del volto unicamente se non è possibile basarsi sulle impronte digitali. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM.6 Non viene svolto un confronto automatico dei dati:a. se il richiedente protezione internazionale giunge in Svizzera in seguito a un trasferimento effettuato in virtù di una decisione che accoglie una richiesta di presa in carico secondo l’articolo 40 del regolamento (UE) 2024/135123;b. se i dati di un richiedente protezione internazionale sono aggiornati giacché è stato accertato che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati Dublino;c. al momento della registrazione dei dati nel quadro della procedura di cui all’articolo 102abis capoverso 1 lettera b, per quanto concerne una persona ammessa insieme a un gruppo di rifugiati.7 Al momento di trasmettere i dati di un cittadino di un Paese terzo candidato alla partecipazione a un programma di ammissione di un gruppo di rifugiati, i dati sono confrontati automaticamente con quelli delle persone che hanno ottenuto protezione e con quelli delle persone che hanno partecipato a un tale programma oppure che sono state ammesse quali rifugiati.8 Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.9 La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all’unità centrale:a. lo Stato Dublino competente, non appena quest’ultimo è stato determinato secondo il regolamento (UE) 2024/1351;b. se il richiedente è preso o ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) 2024/1351, la data dell’arrivo in Svizzera;c. se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d’asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza;d. se l’allontanamento è eseguito con successo, la data dell’espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati Dublino;e. se in virtù della clausola di sovranità del regolamento (UE) 2024/1351 o nell’ambito di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati (art. 56) la Svizzera diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l’esame della domanda o concede un titolo di soggiorno a una persona, la propria decisione di assumere la competenza;f. se non sono stati rispettati i termini per un trasferimento Dublino, lo Stato di nuova competenza.10 L’unità centrale distrugge automaticamente i dati trasmessi al più tardi dieci anni dopo il rilevamento dei dati biometrici. La SEM chiede all’unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera all’Eurodac.

Art. 102aquater Confronto nell’Eurodac ai fini del perseguimento penale1 Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono chiedere all’autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 2 un confronto delle impronte digitali o delle immagini del volto oppure una consultazione tramite dati alfanumerici nell’Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:a. fedpol; b. il SIC;c. il Ministero pubblico della Confederazione; d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.2 La Centrale operativa e d’allarme di fedpol costituisce l’autorità nazionale di verifica ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2024/135824. Verifica in particolare che le condizioni di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1358 relative al confronto da parte dell’autorità nell’Eurodac siano soddisfatte.3 Se queste condizioni sono soddisfatte, l’autorità nazionale di verifica avvia una consultazione nell’Eurodac. Il confronto delle impronte digitali o delle immagini del volto oppure la consultazione tramite dati alfanumerici avviene automaticamente tramite il punto di accesso nazionale.4 In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l’autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.5 Ai sensi del capoverso 1, sono considerati:a. reati di terrorismo: le fattispecie secondo gli articoli 258–260sexies e 275 CP25 nonché secondo l’articolo 74 della legge federale del 25 settembre 201526 sulle attività informative;b. reati gravi: i reati elencati nell’allegato 1 della legge del 12 giugno 200927 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

Art. 102aquinquies Controllo delle impronte digitali e dell’immagine del volto Eurodac1 Un esperto controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione automatica di Eurodac, se necessario per confermare tale risultato positivo.2 Un esperto controlla l’immagine del volto se la consultazione automatica Eurodac si basa unicamente sull’immagine del volto e dà un risultato positivo.3 La SEM definisce le qualifiche di cui devono disporre gli esperti di cui ai capoversi 1 e 2.4 Se l’interessato contesta un risultato che non è stato controllato da un esperto, la SEM ordina un tale controllo qualora vi sia un fondato dubbio per quanto riguarda l’esattezza del rilevamento dei dati oppure la corrispondenza dei dati. Le impronte digitali e le immagini del volto fornite da Eurodac possono essere conservate a tal fine per un massimo di due mesi in AFIS.

Art. 102c cpv. 5 e 65 I dati personali registrati nell’Eurodac non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.6 La SEM può tuttavia trasmettere dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino, se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera ai fini del rimpatrio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/135828.

Art. 102cbis Disposizioni esecutive relative all’EurodacIl Consiglio federale disciplina:a. a quali unità delle autorità federali di cui all’articolo 102ater capoverso 2 spettano le facoltà ivi menzionate;b. la procedura di acquisizione dei dati dell’Eurodac da parte delle autorità di cui all’articolo 102aquater capoverso 1;c. i dati dell’Eurodac ai quali le autorità hanno accesso;d. la registrazione dei dati e la procedura di cancellazione;e. le modalità relative alla sicurezza dei dati;f. la collaborazione con i Cantoni.

3. Legge federale del 20 giugno 200329 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 1 cpv. 22 Sono fatti salvi gli articoli 9a, 92a, 101, 102, 102c–102e, 109l, 109lbis, 109m e 111a–111d della legge federale del 16 dicembre 200530 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), gli articoli 96–99, 102, 102a, 102ater e 102b–102e della legge del 26 giugno 199831 sull’asilo (LAsi) nonché l’articolo 44 della legge del 20 giugno 201432 sulla cittadinanza (LCit).

Art. 15 Comunicazione all’esteroLa comunicazione di dati all’estero è retta dagli articoli 6 LPD33, 102c–102e, 109l, 109lbis e 111a–111d LStrI34, nonché 97, 98, 102ater, 102b e 102c LAsi35.

4. Codice penale36

Art. 354 cpv. 33 I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d’informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 200837 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 199838 sull’asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 200539 sugli stranieri e la loro integrazione, della legge federale del 20 giugno 200340 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo e dalla legge del 18 marzo 200541 sulle dogane.

Art. 357 cpv. 55 Per reati di terrorismo di cui all’articolo 16 della decisione 2008/615/GAI s’intendono i crimini e i delitti menzionati all’allegato 3 numero 22 della legge del 21 marzo 202542 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

(art. 3)

Coordinamento con altri atti normativi

I. Legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC (LUDSC)

1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione

All’entrata in vigore della legge del 20 giugno 202543 sui compiti dell’UDSC le disposizioni qui appresso della presente modifica della legge federale del 16 dicembre 200544 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; all. 1 n. 1) hanno il seguente tenore:

Art. 109l cpv. 1, frase introduttiva e 10 lett. b1 L’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita, l’immagine del volto e gli altri dati previsti dal regolamento (UE) 2024/135845 degli stranieri di età non inferiore a sei anni che: 10 Le autorità seguenti hanno accesso ai dati dell’Eurodac:b. la SEM, le rappresentanze e missioni svizzere all’estero, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione Politica del DFAE, nonché l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e i posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti per il soggiorno di breve durata.

Art. 110c cpv. 1 lett. e1 Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:e. la SEM, le autorità cantonali di migrazione e di polizia nonché l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» nell’ambito dei loro compiti nel settore dell’asilo e degli stranieri in relazione all’accesso ai dati Eurodac, se è presente un collegamento con una serie di dati personali Eurodac secondo il regolamento (UE) 2024/135846.

2. Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo

All’entrata in vigore della legge del 20 giugno 202547 sui compiti dell’UDSC le disposizioni qui appresso della presente legge del 26 giugno 199848 sull’asilo (LAsi; all. 1 n. 2) hanno il seguente tenore:

Art. 99 cpv. 44 Se constata una concordanza con un’impronta digitale o un’immagine del volto già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti effettuati dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto.

Art. 102ater cpv. 2 lett. a2 Le autorità seguenti possono registrare e consultare dati nell’Eurodac secondo il regolamento (UE) 2024/135849:a. la SEM, l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e la polizia aeroportuale: per l’adempimento dei propri compiti nel settore dell’asilo;

3. Codice penale

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice penale50 (all. 1 n. 4) o la modifica del Codice penale contestuale alla legge del 20 giugno 202551 sui compiti dell’UDSC (all. 2 n. 8), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il seguente tenore:

Art. 354 cpv. 33 I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d’informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 200852 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 199853 sull’asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 200554 sugli stranieri e la loro integrazione, dalla legge federale del 20 giugno 200355 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo e dalla legge federale del 20 giugno 202556 sui compiti dell’UDSC.

II. Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (DF 1° ottobre 2021)

1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

All’entrata in vigore della presente modifica della LStrI57, la disposizione qui appresso della LStrI ha il seguente tenore:

Art. 111jPrivo di oggetto o abrogato

2. Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LAsi58 (all. 1 n. 2) o la modifica di questa legge contestuale al decreto federale del 1° ottobre 202159 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (all., n. 2), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il seguente tenore:

Art. 99 cpv. 44 Se constata una concordanza con un’impronta digitale o un’immagine del volto già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti effettuati dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto.

Art. 102aquaterTesto della presente versione

III. LUDSC (cifra I) e DF del 1° ottobre 2021 (cifra II)

All’entrata in vigore dei tre disegni (vale a dire: il presente progetto, nonchè il progetto LUDSC [cifra I] e il DA del 1° ottobre 2021 [cifra II]) la disposizione qui appresso della legge sull’asilo ha il seguente tenore:

Art. 99 cpv. 44 Se constata una concordanza con un’impronta digitale o un’immagine del volto già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti effettuati dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto.

IV. Adeguamento di una nota a piè di pagina nella LStrI

All’entrata in vigore del presente decreto federale del 26 settembre 2025, la versione della seconda nota a piè di pagina concernente l’articolo 5 capoverso 1 lettera abis LStrI che contiene prevale sulle altre versioni adottate in precedenza dal Parlamento. La nota a piè di pagina si conclude come segue:

«[…]; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1358, GU L, 2024/1358, 22.5.2024.»

Decreto federale<br />che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note<br />tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento<br />(UE) 2024/1358 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto<br />dei dati biometrici<br />(Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac)<br />del 26 settembre 2025 | Lexipedia | Lexipedia