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AS 2000 2888

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 1° novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:

Art. 95 cpv. 1 frase introduttiva e lett. g 1 Fatti salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso totale massimo ammesso am- monta a: Tonnellate

g. autoveicoli con più di tre assi 32,00

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.41

2888 2000-2280