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AS 2003 1195

Ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OTA)

Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (OTA)

Modifica del 14 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 settembre 19891 sulle tasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2 lett. a e b

2 Per gli esami di prototipo degli aeromobili della categoria standard vengono

riscosse le tasse seguenti:

Tassa di base Tassa supplemen- tare secondo il tempo impiegato (ammontare Fr. massimo) Fr.

a. Grandi aeromobili (esigenze di navigabilità per aeromobili da trasporto) 27 500.– 700 000.– b. Piccoli aeromobili (esigenze di navigabilità per gli aeromobili della categoria normale, utilitaria e per l’acrobazia) 13 750.– 700 000.–

1bis Per il rilascio d’autorizzazioni ai sensi dell’ordinanza dell’8 settembre 19972 concernente l’esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale (OJAR-OPS 1) sono riscosse le tasse seguenti:

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