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AS 2006 1677

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 29 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. e–f

1 Per quanto concerne le autorità sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

e. DFF per il Dipartimento federale delle finanze; f. AFD per l’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 100 cpv. 1 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo e di chiarire un infortunio devono essere muniti: a. di un odocronografo secondo l’allegato I B del regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (odocronografo digitale) i veicoli il cui condu- cente sottostà all’OLR 1; b. di un odocronografo secondo l’allegato I del regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (odocronografo analogico) o di un odocrono- grafo digitale gli altri autoveicoli pesanti non menzionati nella lettera a e i veicoli il cui conducente sottostà alla OLR 2. Sono eccettuati gli autoveicoli di lavoro, i veicoli il cui interno è adibito ad abitazione e le automobili pesanti che non sono usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2).

Art. 101 cpv. 1bis 1bis Nei veicoli che necessitano di un odocronografo giusta l’articolo 100 capover- so 1 lettera b e il cui conducente non sottostà all’OLR 2 è sufficiente un registratore di fine percorso.

1 RS 741.41

2005-2094 1677

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2006

Art. 102 cpv. 1, 2 e 4 1 I dispositivi di limitazione della velocità, gli odocronografi e i registratori di fine percorso devono essere installati, collaudati e riparati da un’officina che dispone di un permesso pertinente. Il permesso è rilasciato dall’AFD alle officine che offrono la garanzia che tali lavori sono eseguiti accuratamente e che dispongono di personale qualificato nonché degli apparecchi e delle installazioni necessari. 2 I dispositivi di limitazione della velocità, gli odocronografi e i registratori di fine percorso e i loro raccordi devono sempre essere muniti dei sigilli di piombo di un’officina riconosciuta. 4 Se il veicolo è provvisto di un odocronografo digitale, prima di effettuare il collau- do, l’esame successivo o una riparazione l’officina deve scaricare tutti i dati dalla memoria dell’odocronografo e metterli a disposizione, su richiesta, degli aventi diritto. L’officina è tenuta a conservare durante tre anni i dati scaricati e, trascorso il termine, a cancellarli.

Art. 102a cpv. 1 1 I veicoli provvisti di luci blu e una tromba a due suoni alternati (art. 78 cpv. 3 e 82 cpv. 2) devono essere dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati. Per i veicoli secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera b, i cui conducenti non sottostanno all’OLR 2, e i veicoli secondo l’articolo 101 capoverso 1 provvisti di luci blu e una tromba a due suoni alternati sono sufficienti un odocronografo (art. 100), un regi- stratore di fine percorso (art. 101) o un apparecchio per la registrazione dei dati.

Art. 220 cpv. 1 lett. e e 1bis 1 Per l’esecuzione della presente ordinanza, il DATEC emana istruzioni e disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: e. abrogata 1bis Il DFF disciplina i particolari per quanto concerne i requisiti e il controllo delle officine che installano, collaudano e riparano dispositivi di limitazione della veloci- tà, odocronografi e registratori di fine percorso.

Art. 222h Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 marzo 2006 1 Per i veicoli secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera a, messi in circolazione per la prima volta innanzi il 1° gennaio 2007, è sufficiente un odocronografo analogico.

2 Dal 1° gennaio 2007 è necessario un odocronografo digitale per i veicoli:

a. messi in circolazione per la prima volta; b. che devono essere muniti per la prima volta di un odocronografo; o c. che sono stati messi in circolazione per la prima volta dal 1° gennaio 1996 e a cui viene sostituito tutto il sistema dell’odocronografo.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2006

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.

29 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2006

Allegato 2

N. 12 (Direttiva CE n. 3821/85/CEE)

1 Autoveicoli e loro rimorchi

12 Normativa CE concernente l’apparecchio di controllo

nel settore dei trasporti su strada Direttive di base Titolo e date di pubblicazione delle direttive di base, regolamenti, decisioni della CE e modifiche con date di pubblicazione

3821/85/CEE Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8, modificato da: Regolamento 3314/90/CEE (GU n. L 318 del 17.11.1990, pag. 20) Regolamento 3572/90/CEE (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 13) Regolamento 3688/92/CEE (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 12) Regolamento 2479/95/CE (GU n. L 256 del 26.10.1995, pag. 8) Regolamento 1056/97/CE (GU n. L 154 del 12.6.1997, pag. 21) Regolamento 2135/98/CE (GU n. L 274 del 9.10.1998, pag. 1) Regolamento 1360/2002/CE (GU n. L 207 del 5.8.2002, pag. 1) corretto da GU n. L 77 del 13.3.2004, pag. 71 Regolamento 1882/2003/CE (GU n. L 284 del 31.10.2003, pag. 1) Regolamento 432/2004/CE (GU n. L 71 del 10.3.2004, pag. 3)