AS 2006 3859
Legge federale sulla protezione delle acque
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
Modifica dell’8 ottobre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 4 settembre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 19 novembre 20032, decreta:
I La legge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 62 cpv. 2bis 2bis Il diritto alle indennità federali secondo il capoverso 2 permane se:
a. la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto è stata presa entro il termine prorogato; b. per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, dev’essere autorizzato un nuovo impianto; c. la nuova decisione di prima istanza è presa prima del 1° novembre 2005; e d. la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004 Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker