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AS 2008 2301

Ordinanza sul trasporto aereo

Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA)

Modifica del 14 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 agosto 20051 sul trasporto aereo è modificata come segue:

Art. 16a Formazione in materia di trasporto di merci pericolose 1 I compiti in relazione al trasporto aereo di merci pericolose che rientrano in una delle 12 categorie di cui al capitolo 1–4 delle prescrizioni tecniche dell’allegato 18 alla Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale possono essere eseguiti soltanto da personale che ha seguito: a. una formazione corrispondente alle proprie responsabilità; e b. un corso di ripetizione almeno ogni 24 mesi. 2 Tutte le persone che formano personale delle categorie 1–5 e 7–12 devono essere titolari di un certificato della categoria 6. 3 Tutte le persone che formano personale della categoria 6 devono disporre, oltre che di un certificato valido della categoria 6, di un’autorizzazione di formazione. L’auto- rizzazione è rilasciata dall’Ufficio se il richiedente supera un esame di idoneità e dimostra esperienza nel trasporto aereo di merci pericolose. L’autorizzazione è valida quattro anni. 4 La durata dei corsi di formazione della categoria 6 è di almeno cinque giorni per il corso di base e di almeno tre giorni per il corso di ripetizione. 5 Il titolare dell’autorizzazione di formazione rilascia i certificati della categoria 6 trasmettendone una copia all’Ufficio. Quest’ultimo tiene un elenco delle persone titolari di un’autorizzazione di formazione e di quelle titolari di un certificato della categoria 6. 6 Le formazioni destinate al personale di tutte le categorie devono basarsi su pro- grammi la cui ultima versione è stata approvata dall’Ufficio. I programmi devono essere elaborati in conformità con le norme di cui all’articolo 16 capoverso 1, e adattati a ogni modifica di queste ultime.