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AS 2010 3569

AS 2010 3569

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Modifica del 18 agosto 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 febbraio 20071 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e

1929 (2010)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1 cpv. 1 e 3 1 Sono vietati la fornitura, la vendita, l’esportazione e il transito di beni giusta l’allegato 1, compresi le tecnologie e i software, destinati alla Repubblica Islamica dell’Iran. 3 Sono vietati servizi di ogni genere, compresi l’assistenza finanziaria, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari e gli investi- menti in relazione con la fornitura, la vendita, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione o l’impiego di beni giusta l’allegato 1.

Art. 1a Divieto di fornire e acquisire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito e la mediazione di materiale d’armamento d’ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggia- mento militari, di attrezzature paramilitari, nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio provenienti dalla Repubblica Islamica dell’Iran. 2 Sono vietati la fornitura, la vendita, l’esportazione e il transito di carri armati, autoblinde, sistemi d’artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri d’attacco, navi da guerra, missili e sistemi missilistici, nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio destinati alla Repubblica Islamica dell’Iran.

consultabili al seguente indirizzo Internet dell’ONU: www.un.org/documents/scres.htm

2010-1726 3569

Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2010

3 È vietata la fornitura di formazione tecnica, mezzi finanziari o assistenza finanzia- ria, consulenza, altri servizi o assistenza in relazione con la fornitura, la vendita, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni giusta il capoverso 2.

Art. 1b Divieto di partecipazione 1 Alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nel capoverso 2 è vietato acquisire partecipazioni a imprese che: a. operano nell’estrazione dell’uranio; b. sviluppano, fabbricano o impiegano beni, compresi le tecnologie e i soft- ware, di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 20044 sull’energia nucleare (OENu) e all’allegato 2, parte 1 dell’OBDI5; c. sviluppano, fabbricano o impiegano beni, compresi le tecnologie e i soft- ware, in relazione con missili balistici che possono trasportare armi nucleari. 2 Il divieto di partecipazione concerne le seguenti persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni: a. il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran; b. i cittadini iraniani nonché le imprese e le organizzazioni registrate nella Repubblica Islamica dell’Iran o soggette alla sua giurisdizione; c. le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b; d. le imprese e le organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b.

Art. 3a Divieto di adempimento di determinate richieste È vietato adempiere richieste delle seguenti persone fisiche, imprese e organizza- zioni se dette richieste hanno un nesso con un contratto o un affare la cui esecuzione è ostacolata o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure decise dal Con- siglio di sicurezza dell’ONU nell’ambito delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007),

1803 (2008) e 1929 (2010):

a. il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran; b. persone fisiche, imprese e organizzazioni con sede nella Repubblica Isla- mica dell’Iran; c. persone fisiche, imprese e organizzazioni giusta gli allegati 3 e 4; d. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favore di persone, imprese o organizzazioni menzionate nelle lettere a–c.

4 RS 732.11 5 RS 946.202.1

Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2010

Art. 4 cpv. 1 e 2 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1a, 1b, 2 e 3a. Essa notifica al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU e all’Agenzia internazionale per l’energia atomica la fornitura di beni, compresi le tecnologie e i software, in conformità alle risoluzioni 1737 (2006) e 1803 (2008).

2 Abrogato

Art. 6 cpv. 1 1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 1b, 2, 3a o 3b è punito conformemente all’arti- colo 9 LEmb.

II La presente modifica entra in vigore il 19 agosto 2010.6

18 agosto 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 La presente ordinanza è già stata pubblicata in via straordinaria il 18 ago. 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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