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AS 2011 3535

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 6 luglio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 92d Sezione 1b: Premi dei beneficiari del soccorso d’emergenza ai sensi dell’art. 82 LAsi2

Art. 92d

1 Ai beneficiari del soccorso d’emergenza ai sensi dell’articolo 82 LAsi3 si

applicano per analogia gli articoli 82a LAsi e 105a LAMal.

2 La scadenza dei premi di un beneficiario del soccorso d’emergenza è sospesa su

richiesta del Cantone al momento da esso indicato.

3 Se all’assicuratore viene presentata una domanda di rimborso e il Cantone non

assume esso stesso i costi delle prestazioni coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, i premi la cui scadenza è stata sospesa sono dovuti con effetto retroattivo fino al momento della sospensione. Ai premi si aggiunge un supplemento del 25 per cento, che tuttavia è dovuto per un massimo di 12 premi mensili. 4 Non appena i premi e il supplemento sono versati, l’assicuratore assume i costi di tutte le prestazioni fornite durante il periodo della sospensione. 5 Su richiesta del Cantone, dopo il versamento dei premi, della partecipazione ai costi e del supplemento, la scadenza dei premi successivi è nuovamente sospesa. 6 L’assicurato non può cambiare assicuratore prima che siano stati versati i premi, la partecipazione ai costi e il supplemento. È fatto salvo l’articolo 7 capoverso 4 LAMal.