AS 2011 4329
AS 2011 4329
Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Modifica del 18 agosto 2011
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Appendice, n. 3
3. L’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in capi-
tale secondo l’articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli arti- coli 38, 204 e 214 LIFD, come segue: – sui primi 25 000 franchi 0,00 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,20 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,55 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,90 % – sui seguenti 25 000 franchi 1,25 % – sui seguenti 25 000 franchi 2,00 % – sui seguenti 750 000 franchi 2,60 % Sulle prestazioni in capitale superiori a 900 000 franchi l’imposta alla fonte ammonta uniformemente al 2,30 per cento dell’ammontare lordo.
1 RS 642.118.2
2011-1632 4329
Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2011
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
18 agosto 2011 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlupf