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AS 2011 4925

Legge federale sulla circolazione stradale

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Modifica del 1° ottobre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 4 maggio 20101; visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 20102, decreta:

I La legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche,

come anche la responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli.

Art. 18 cpv. 1 e 2

1 I velocipedi devono essere conformi alle prescrizioni.

2 IlConsiglio federale emana prescrizioni sulla costruzione e sul-

l’equipaggiamento dei velocipedi e dei loro rimorchi.

Art. 25 cpv. 2 lett. h Abrogata

Art. 70 Velocipedi La responsabilità civile dei ciclisti è disciplinata dal Codice delle obbligazioni4.

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Legge federale sulla circolazione stradale RU 2011

Art. 72 cpv. 4, secondo periodo, e cpv. 5

4 … L’autorità che concede il permesso d’organizzare la manifesta-

zione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d’assi- curazione; per le manifestazioni con veicoli a motore tale copertura non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell’assicurazione ordinaria. …

5 Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata

senza permesso deve essere sopperito dall’assicurazione ordinaria del veicolo a motore che l’ha cagionato, dal ciclista che l’ha cagionato o dalla sua assicurazione per la responsabilità civile privata, l’assi- curatore o il ciclista ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un’assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione.

Art. 73 cpv. 2 Abrogato

Art. 76 cpv. 2 lett. a, nonché 5 lett. a

2 Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti:

a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da:

1. veicoli a motore e rimorchi non identificati o non

assicurati, per quanto essi siano sottoposti all’obbligo dell’assicurazione conformemente alla presente legge,

2. ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l’autore del

danno non può essere identificato o il danno non è coper- to né dall’autore stesso né da un’assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsa- bile o da un’altra assicurazione;

5 Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a:

a. obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipa- zioni quando l’autore del danno non ha un’assicurazione per la responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l’assenza di una simile assicurazione è contestata;

Art. 77 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3

1 Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo

per veicoli a motore senza che sia stata stipulata l’assicurazione pre- scritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d’assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore. …

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3 Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di

licenze di circolazione e di targhe di controllo da parte della Confede- razione.

Art. 83 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3

1 L’azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni

cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’infortunio. …

3 Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un

infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge, si prescrivono in due anni dal giorno in cui la prestazione fu effettuata integralmente e il responsabile fu noto.

Art. 97 Abuso della 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena licenza e delle targhe pecuniaria chiunque: a. usa licenze e targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per il suo veicolo; b. nonostante un avvertimento dell’autorità, non restituisce le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state revocate; c. cede a terzi l’uso di licenze o di targhe di controllo che non sono state rilasciate per essi né per i loro veicoli; d. dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso; e. per farne uso, altera o contraffà targhe di controllo; f. usa targhe di controllo alterate o contraffatte; g. intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di con- trollo allo scopo di usarle egli stesso o di cederne l’uso a terzi.

2 Le disposizioni speciali del Codice penale5 non sono applicabili a

questi casi.

Art. 99 n. 4 Abrogato

5 RS 311.0

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Art. 105 cpv. 3 Abrogato

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010 Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

20 gennaio 2011.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 FF 2010 5767

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