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AS 2011 5037

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 2 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008, capoversi 2bis, 2ter e 4 2bis Il monitoraggio di cui al capoverso 2 comprende in particolare, per ciascun fornitore di prestazioni, l’evoluzione del numero di casi, dei costi fatturati e, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo Diagnosis Related Groups (DRG), l’evoluzione del Case Mix Index (CMI). Il monitoraggio di tutti i settori di cui all’articolo 49 capoverso 1 della legge, inclusi i settori interessati prima e dopo il ricovero, deve garantire in particolare che, oltre al meccanismo di correzione previ- sto dal capoverso 2ter, ulteriori misure correttive possano essere applicate dai partner tariffali. Se i partner tariffali non riescono a concordare un monitoraggio corrispon- dente, i fornitori di prestazioni trasmettono trimestralmente agli assicuratori le informazioni necessarie a tal fine, a partire dalla data d’introduzione di cui al capo- verso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 della legge e fino alla conclusione delle misure correttive. Gli assicuratori svolgono un monitoraggio congiuntamente e pubblicano ogni sei mesi una valutazione come base per le misure correttive dei partner tariffali. 2ter Se, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG, i partner tariffali non riescono a concordare misure correttive uniformi a livello nazionale conformemente al capoverso 2, nei primi due anni successivi all’introduzione del modello di rimune- razione, sia in caso di aumento ingiustificato superiore al 2 per cento del CMI effet- tivo durante l’anno di fatturazione rispetto al CMI concordato, sia del numero di casi effettivo durante l’anno di fatturazione rispetto al numero di casi considerato per concordare il CMI, il fornitore di prestazioni deve rimborsare i ricavi supplementari nel corso dell’anno successivo secondo la ripartizione ai sensi dell’articolo 49a della legge. Le modalità di attuazione sono concordate tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

1 RS 832.102

2011-1405 5037

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2011

4 In deroga alle disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 20082 dell’ordinanza del 3 luglio 20023 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie, nel 2012 la rimunerazione dei costi di utilizzazione delle immobilizzazioni, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG, si effettua per mezzo di un supplemento sui prezzi di base negoziati nelle convenzioni tariffali. Il supplemento ammonta al 10 per cento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2011.

2 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RU 2008 5105 3 RS 832.104

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