AS 2012 697
Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sui documenti d'identità
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sui documenti d’identità (O-ODI-DFAE)
Modifica del 31 gennaio 2012
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ordina:
I L’ordinanza del DFAE del 13 novembre 20021 concernente l’ordinanza sui docu- menti d’identità è modificata come segue:
Art. 2, rubrica, cpv. 3 Passaporti ordinari e provvisori
3 Abrogato
Art. 5 cpv. 1 1 La Direzione delle risorse del DFAE (Direzione) è l’autorità richiedente e l’auto- rità di rilascio ai sensi della legge del 22 giugno 20012 sui documenti d’identità (LDI).
Art. 6 lett. a Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata: a. agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento;
Art. 10 lett. a Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata: a. agli impiegati del DFAE, se la loro funzione lo richiede per motivi impor- tanti;
2010-2148 697
Documenti d’identità. O del DFAE RU 2012
Art. 17 cpv. 1 lett. b e c, cpv. 1bis
1 I passaporti diplomatici e di servizio ordinari sono validi:
b. cinque anni al massimo per persone che, al momento della domanda, non hanno ancora compiuto il 18° anno d’età; c. abrogato 1bis Abrogato
Art. 18 Richiesta 1 Per la procedura di rilascio di un passaporto diplomatico o di servizio sono appli- cabili per analogia gli articoli 9–14a ODI.
2 LaDirezione può predisporre moduli complementari secondo cui allestire il
modulo di richiesta ordinario.
Art. 19 Abrogato
Art. 20 Presenza personale 1 Il richiedente deve presentarsi personalmente alla Direzione, portare i documenti eventualmente richiesti da quest’ultima e dimostrare la propria identità.
2 La Direzione verifica l’identità del richiedente.
3 Il richiedente può presentarsi personalmente presso una rappresentanza svizzera all’estero se la Direzione ha previamente dato il suo consenso.
Art. 21 e 34 Abrogati
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.
31 gennaio 2012 Dipartimento federale degli affari esteri: Didier Burkhalter
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