AS 2013 4671
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)
Modifica del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale è modifi- cata come segue:
Art. 5 cpv. 1
1 Le autorità cantonali concentrano i controlli sui comportamenti che compromet-
tono la sicurezza, sui luoghi pericolosi e sul sostegno degli sforzi intesi a conseguire l’obiettivo di trasferimento secondo la legge del 19 dicembre 20082 sul trasferimento del traffico merci.
Art. 8 Abrogato
Art. 11 cpv. 5 e 6 5 La persona interessata può riconoscere con la propria firma il valore più basso delle due misurazioni se tale valore corrisponde al seguente tasso alcolemico: a. pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, per le persone che erano alla guida di un veicolo a motore; b. pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore all’1,10 per mille, per le persone che erano alla guida di un veicolo senza motore o di un ciclomotore; c. pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,50 per mille, per le persone soggette al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol di cui all’articolo 2a capoverso 1 ONC3.
6 Abrogato
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Controllo della circolazione stradale. O RU 2013
Art. 12 cpv. 1 lett. a
1 È ordinato un esame del sangue se:
a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell’alito:
1. corrisponde a un tasso alcolemico:
– pari o superiore allo 0,80 per mille, per le persone che erano alla guida di un veicolo a motore, – pari o superiore all’1,10 per mille, per le persone che erano alla guida di un veicolo senza motore o di un ciclomotore,
2. potrebbe essere riconosciuto con la propria firma secondo l’articolo 11
capoverso 5, ma la persona interessata non lo fa,
3. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,30 per mille ed
esiste il sospetto che la persona interessata abbia condotto un veicolo in stato di ebrietà nelle due ore precedenti il controllo;
Art. 17 Altro accertamento dell’inabilità alla guida È possibile stabilire l’ebrietà o l’influsso di una sostanza diversa dall’alcol sulla ridotta abilità alla guida in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l’accertamento relativo al consumo, in particolare se non è stato possibile effettuare l’analisi dell’alito, l’analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicamenti né il prelievo del sangue.
Art. 30 lett.c e cbis La polizia vieta al conducente di continuare la corsa se: c. Concerne soltanto il testo tedesco cbis. presenta un tasso alcolemico, accertato dall’analisi dell’alito, pari o supe- riore allo 0,10 per mille ed è soggetto al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a capoverso 1 ONC;
Art. 31 cpv.1 lett. a Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 46 lett. b L’USTRA trasmette: b. al «Forum internazionale dei trasporti» (International Transport Forum, ITF) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ogni due anni, un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo.
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Art. 47 cpv. 2 lett. b
2 La banca dati serve:
b. alla stesura del rapporto, destinato alla Commissione europea e all’ITF, con- cernente le attività di controllo svolte conformemente alla presente ordi- nanza.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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