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AS 2016 1117

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Modifica del 23 marzo 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b e c 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) emana un’ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento dell’Unione europea2 e della Convenzione di Basilea.

2 Nell’elenco dei rifiuti designa quali:

b. altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della lo- ro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un nu- mero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera; c. altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamen- to: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quan- to riguarda il traffico in Svizzera.

1 RS 814.610

2 Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la

decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3); modificata da ultimo dalla decisione 2014/955/UE (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

2015-0348 1117

Traffico di rifiuti. O RU 2016

Art. 6, rubrica e cpv. 1 Obbligo di modulo di accompagnamento 1 Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l’allegato 1 e compilarli con le indicazioni richieste.

Art. 10 cpv. 4 4 L’autorità cantonale inserisce le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b nella banca dati dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (art. 41 cpv. 1).

Art. 11, rubrica e cpv. 1 e 4 Controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento 1 A ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di apporre la loro firma sui moduli di ac- compagnamento a conferma dell’avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se: a. sono autorizzate a ricevere i rifiuti; b. i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagna- mento. 4 Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti sogget- ti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento o che i rifiuti non corris- pondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l’impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all’azienda fornitrice o, d’intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l’ambiente, informa l’autorità cantonale.

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva, 2, frase introduttiva, e 3 1 Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificare all’UFAM e all’autorità cantonale ogni ricezio- ne di rifiuti muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l’azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indicazioni: 2 Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificarli all’UFAM e all’autorità cantonale fornendo le seguenti indica- zioni: 3 La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accom- pagnamento ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento, mediante la registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall’UFAM.

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Traffico di rifiuti. O RU 2016

Titolo prima dell'art. 13 Sezione 3: Trasporto di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento

Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva 1 I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:

Art. 15 cpv. 1

1 Chi esporta rifiuti necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.

Art. 22 cpv. 1

1 I rifiuti possono essere importati soltanto previo consenso dell’UFAM.

Art. 28 Abrogato

Art. 29 cpv.1bis 1bis Non è necessaria nessuna notifica per il transito:

a. di rifiuti destinati al riciclaggio secondo la lista verde dei rifiuti della deci- sione del Consiglio dell’OCSE o secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea; b. di campioni di rifiuti che vengono fatti transitare per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto il transito della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.

Art. 30 Abrogato

Titolo prima dell'art. 31 Sezione 5: Moduli di notifica e di accompagnamento, etichettatura

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva, 2, 3, 4, 4bis, 5, 7 e 8 1 Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento inter- nazionali previsti dai seguenti atti normativi:

2 Concerne soltanto il testo tedesco

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Traffico di rifiuti. O RU 2016

3 Chi esporta rifiuti deve:

a. compilare nella banca dati dell’UFAM, almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto, il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste; b. provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell’autorizzazione all’esportazione; c. conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall’impresa di smaltimento con sede all’estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.

4 Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:

a. al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Ammi- nistrazione delle dogane; b. siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del consenso dell’UFAM. 4bis Chi fa transitare rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.

5 Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:

a. confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti; b. confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, ma al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento è avvenuto in modo rispettoso dell’ambiente; c. inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell’UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle auto- rità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito, nonché all’esportatore; d. conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione atte- stante lo smaltimento, per almeno cinque anni.

7 I moduli di accompagnamento non sono necessari per:

a. l’esportazione di rifiuti secondo l’articolo 15 capoverso 2 senza autorizza- zione; b. l’importazione di rifiuti secondo l’articolo 22 capoverso 2 senza consenso; c. il transito di rifiuti secondo l’articolo 29 capoverso 1bis senza notifica.

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Traffico di rifiuti. O RU 2016

8 Deve portare con sé il modulo debitamente compilato di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 chi esporta, importa o fa transitare campioni di rifiuti secondo il capoverso 7 od oltre 20 kg di rifiuti.

Art. 40 cpv. 1 e 3 1I Cantoni inseriscono nella banca dati dell’UFAM, con il rispettivo numero d’esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, nonché le imprese di smaltimento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 8. 3 Forniscono sostegno all’Amministrazione delle dogane nell’ambito del prelievo e dell’analisi di campioni di rifiuti.

Art. 41 cpv. 1, 2 e 3 1 L’UFAM gestisce una banca dati per i dati che, ai sensi della presente ordinanza sul traffico di rifiuti, devono essere rilevati per via elettronica.

2 Abrogato

3 I Cantoni e l’Amministrazione delle dogane hanno accesso ai dati che li riguar- dano.

Art. 43, rubrica e cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 3 Compiti dell’Amministrazione delle dogane

1 L’Amministrazione delle dogane esamina a ogni esportazione, importazione o

transito di rifiuti i moduli di accompagnamento e il modulo secondo l’articolo 31 capoverso 8 mediante controlli a campione.

2 Si oppone:

3 Se si oppone all’esportazione, all’importazione o al transito di rifiuti, l’Ammi- nistrazione delle dogane informa l’UFAM. Questi decide in merito alla ripresa o al respingimento dei rifiuti.

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

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Traffico di rifiuti. O RU 2016

III La presente ordinanza entra in vigore come segue: a. tutte le disposizioni, tranne gli articoli 28 e 31 capoversi 3–5, il 1° luglio 2016; b. gli articoli 28 e 31 capoversi 3–5, il 1° luglio 2017.

23 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Traffico di rifiuti. O RU 2016

Allegato 1 (art. 6 cpv. 1, 11 cpv. 2, 13 cpv. 1 e 2)

Titolo dell’allegato

Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera

N. 1.1, 1.2 lett. c n. 2 e 1.4 1.1 Per il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbli- go di modulo di accompagnamento che avviene esclusivamente in Svizzera devono essere utilizzati moduli di accompagnamento svizzeri.

1.2 Sui moduli di accompagnamento vanno riportate le seguenti indicazioni:

c. da parte dell’impresa di smaltimento, al momento della ricezione dei rifiuti:

2. il codice del metodo di smaltimento utilizzato e la quantità dei

rifiuti,

1.4 Le imprese di smaltimento devono rispedire all’azienda fornitrice un modulo

di accompagnamento entro 25 giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti e conservare l’altro modulo di accompagnamento per almeno cinque anni.

N. 2.1 lett. b, frase introduttiva

2.1 Si applicano le seguenti deroghe al numero 1:

b. per il trasporto di un’ingente quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento prove- nienti da un sito inquinato, di fanghi dei pozzetti stradali su incarico di un Comune o di oli esausti consegnati alla stessa impresa di smalti- mento si applica quanto segue:

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Traffico di rifiuti. O RU 2016

Allegato 2 (art. 16 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. g)

Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti

N. 1 lett. b Il contratto concluso tra l’esportatore con sede in Svizzera e l’impresa di smaltimen- to con sede all’estero deve riportare quanto segue: b. un attestato dell’impresa di smaltimento certificante che in base al diritto del proprio Stato è autorizzata a ricevere i rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell’ambiente;

N. 2 lett. b Il contratto concluso tra l’impresa di smaltimento con sede in Svizzera e l’esportatore con sede all’estero deve riportare quanto segue: b. un attestato dell’impresa di smaltimento certificante che è autorizzata a rice- vere i rifiuti ai fini dello smaltimento e li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell’ambiente;

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