AS 2016 4083
AS 2016 4083
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 26 ottobre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 26 Se la ripartizione di un determinato contingente doganale intero o parziale non è disciplinata, gli aventi diritto a una quota di contingente possono effettuare ogni importazione all’aliquota di dazio del contingente (ADC).
Titolo prima dell’art. 37 Sezione 4: Importazione di patate e prodotti a base di patate
Art. 37 Categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) 1 Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l’UFAG suddivide la quantità totale del contingente doganale parziale n. 14.4 fra le singole categorie di merce. 2 Suddivide il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) nelle seguenti categorie di merce: a. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa
2103.9000 e 2104.1000;
b. altri prodotti semilavorati; c. prodotti finiti.
1 RS 916.01
2016-1139 4083
O sulle importazioni agricole RU 2016
3 L’assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 è disciplinata nell’allegato 1 numero 9.
Art. 38 Liberazione dei contingenti doganali parziali L’UFAG stabilisce i periodi nei quali le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) possono essere utilizzate.
Art. 39 Aumento dei contingenti doganali parziali In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 14.1 a 14.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.
Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali 1 Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all’interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto. 2 L’UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all’interno del Paese supera 100 tonnel- late. 3 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo: a. 3250 tonnellate sono messe all’asta; b. 3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aven- ti diritto. 4 Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. 5 Le quote di mercato sono calcolate rispetto alla quantità totale importata all’ADC e
all’ADFC nonché rispetto alle prestazioni all’interno del Paese di tutti gli aventi diritto durante il periodo di calcolo che va dal diciottesimo (luglio) al settimo (giu- gno) mese precedenti il relativo periodo di contingentamento. La quota di mercato di un avente diritto è il quoziente tra la somma dei suoi quantitativi d’importazione e della sua prestazione all’interno del Paese e l’intera somma. 6 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) sono messe all’asta. Per i prodotti semilavorati di cui all’articolo 37 capoverso 2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che trasformano questi prodotti nella loro azienda.
O sulle importazioni agricole RU 2016
Art. 41 Prestazione all’interno del Paese
1 Per prestazione all’interno del Paese si intende:
a. per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di cal- colo; b. per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizza- zione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indi- geni ai fini della valorizzazione; c. per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. 2 Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.
Art. 42 Domande Le domande di quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) devono pervenire all’UFAG entro il 30 settembre precedente l’inizio del periodo di contin- gentamento.
Art. 43 Abrogato
Art. 54a Disposizione transitoria della modifica del 26 ottobre 2016 1 Per il periodo di contingentamento 2017 il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) è ripartito conformemente al diritto anteriore. 2 Per il calcolo delle quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) secondo l’articolo 40 capoversi 3 lettera b e 4 per il periodo di contingenta- mento 2018 viene utilizzata soltanto la quantità importata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.
Art. 55 cpv. 2
2 L’articolo 36 ha effetto sino al 31 dicembre 2018.
II Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
O sulle importazioni agricole RU 2016
III L’ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue: Art. 6 cpv. 1 lett. a 1 L’Ufficio federale suddivide i quantitativi parziali liberati per l’importazione giusta l’articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo: a. Per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; le quote di mercato sono calcolate ri- spetto alla quantità totale importata all’ADC e all’ADFC nonché rispetto alle prestazioni all’interno del Paese di tutti gli aventi diritto nell’anno preceden- te; la quota di un avente diritto è il quoziente tra la somma dei suoi quantita- tivi d’importazione e della sua prestazione all’interno del Paese e l’intera somma; l’avente diritto può notificare la sua prestazione all’interno del Pae- se entro i termini stabiliti dall’Ufficio federale.
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 Gli articoli 40 capoversi 3–5 e 41 capoverso 1 lettera c entrano in vigore il
1° gennaio 2018.
26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 916.121.10
O sulle importazioni agricole RU 2016
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
N. 8
8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3. Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47. [1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori ali- quote di dazio applicabili [8-1] Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale n. 13, ogni importazione è autorizzata all’ADC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIEVFF [RS 916.121.10]). Il contingente doganale n. 105 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0) è at- tribuito in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di kg lordi Contingente doganale (n) [8-1] per 100 kg lordi senza obbligo di PGI [1] (CHF)
0603.1110 12.50 0 13, 105 0603.1120 12.50 20 0603.1210 0 13, 105 0603.1220 25.00 20 0603.1310 0 13, 105 0603.1320 25.00 20 0603.1410 0 13, 105 0603.1420 25.00 20 0603.1510 0 13, 105 0603.1520 25.00 20 0603.1911 0 13, 105 0603.1918 0 13, 105 0603.1921 25.00 20 0603.1928 25.00 20
O sulle importazioni agricole RU 2016
N. 9
9. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati nei limiti del contingente doganale è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all’obbligo di PGI. Ulteriori dero- ghe sono indicate nelle colonne 3 e 5. Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute negli articoli 37 a 42. Nella colonna «Categoria di merci e informazioni complementari» è indicata la suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 secondo l’articolo 37 capoverso 2. [1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori ali- quote di dazio applicabili. [9-1] L’aliquota di dazio è stabilita nell’ordinanza del DEFR del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agri- coli trasformati (RS 632.111.722.1). [9-2] Non interessato dalle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato. Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di kg lordi senza Contingente Categoria di merci e per 100 kg lordi obbligo di PGI doganale informazioni comple- [1] (CHF) parziale (n.) mentari
0701.1010 1.40 0 14.1 Patate da semina
0701.9010 6.00 0 ex 0701.9010 14.2 Patate destinate alla valorizzazione ex 0701.9010 14.3 Patate da tavola 0701.9091 20 0701.9099 20
0710.1010 0 14.4 Prodotti semilavorati
0710.9021 0 14.4 Prodotti semilavorati
0712.9021 0 14.4 Prodotti semilavorati
1105.1011 0 14.4 Prodotti semilavorati
1105.2011 0 14.4 Prodotti semilavorati
2001.9031 0 14.4 Prodotti finiti
2004.1012 [9-1] 0 14.4 Prodotti finiti
2004.1013 0 14.4 Prodotti finiti
2004.1092 [9-1] 0 14.4 Prodotti finiti
2004.1093 0 14.4 Prodotti finiti
2004.9028 0 14.4 Prodotti finiti
2004.9051 0 14.4 Prodotti finiti
2005.2021 0 14.4 Prodotti finiti
2005.2022 0 14.4 Prodotti finiti
2005.2029 785.00 PGI non necessario [9-2]
2005.2092 0 14.4 Prodotti finiti
2005.2093 0 14.4 Prodotti finiti
2005.2099 257.30 PGI non necessario [9-2]
2005.9921 0 14.4 Prodotti finiti
2005.9951 0 14.4 Prodotti finiti
O sulle importazioni agricole RU 2016
N. 16
16. Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari
…
Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi Informazioni complementari [1] (CHF)
… 1501.1091 138.25 1501.1099 149.10 1501.2091 138.25 1501.2099 149.10 1501.9091 138.25 1501.9099 149.10 1502.1091 138.25 1502.1099 149.10 1502.9091 138.25 1502.9099 149.10 1503.0091 138.25 1503.0099 149.10 1504.1098 138.25 1504.1099 149.10 1504.2091 138.25 1504.2099 149.10 1504.3091 138.25 1504.3099 149.10 1506.0091 134.25 1506.0099 149.10 1507.1090 127.20 1507.9018 157.25 1507.9019 168.10 1507.9098 138.25 1507.9099 149.10 1508.1090 127.20 1508.9018 157.25 1508.9019 168.10 1508.9098 138.25 1508.9099 149.10 1509.1091 88.15 1509.1099 134.25 1509.9091 92.15 1509.9099 138.25 1510.0091 127.20 1510.0099 138.25 1511.1090 116.05 1511.9018 157.25 1511.9019 168.10 1511.9098 138.25 1511.9099 149.10 1512.1190 127.20 1512.1918 157.25 1512.1919 168.10 1512.1998 138.25 1512.1999 149.10 1512.2190 127.20 1512.2991 138.25 1512.2999 149.10 1513.1190 121.60
O sulle importazioni agricole RU 2016
Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi Informazioni complementari [1] (CHF)
1513.1918 157.25 1513.1919 168.10 1513.1998 145.25 1513.1999 156.10 1513.2190 121.60 1513.2918 157.25 1513.2919 168.10 1513.2998 145.25 1513.2999 156.10 1514.1190 127.20 1514.1991 138.25 1514.1999 149.10 1514.9190 127.20 1514.9991 138.25 1514.9999 149.10 1515.1190 127.20 1515.1991 138.25 1515.1999 149.10 1515.2190 127.20 1515.2991 138.25 1515.2999 149.10 1515.3091 138.25 1515.3099 149.10 1515.5019 127.20 1515.5091 138.25 1515.5099 149.10 1515.9013 124.40 1515.9018 138.25 1515.9019 149.10 1515.9028 138.25 1515.9029 149.10 1515.9038 138.25 1515.9039 149.10 1515.9098 138.25 1515.9099 149.10 1516.1091 157.25 1516.1099 168.10
1516.2092 164.50 PGI non necessario
1516.2093 157.25
1516.2097 175.95 PGI non necessario
1516.2098 168.10 1517.1063 149.15 1517.1068 157.30 1517.1073 130.50 1517.1078 137.15 1517.1083 100.70 1517.1088 104.95 1517.1093 80.80 1517.1098 83.50
1517.9020 1.00 PGI non necessario
1517.9063 237.65 1517.9068 236.70 1517.9071 218.25 1517.9079 231.30 1517.9081 196.95 1517.9089 208.40
O sulle importazioni agricole RU 2016
Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi Informazioni complementari [1] (CHF)
1517.9091 174.00 1517.9099 184.05
O sulle importazioni agricole RU 2016
Allegato 3 (art. 10)
Contingenti doganali interi e parziali
N. 7
7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate
Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]
14 Patate e prodotti a base di patate, di cui: 23 750
14.1 Patate da semina 4000
14.2 Patate destinate alla valorizzazione 9250
14.3 Patate da tavola 6500
14.4 Prodotti a base di patate 4000
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono compu- tate sul contingente da ripartire.