AS 2018 4693
AS 2018 4693
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 30 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2
2 L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che i
prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’Unione europea, ma ammontino almeno a 7 franchi al quintale.
Art. 50 Obbligo di versare le tasse e aliquote delle tasse Le importazioni con PGI sottostanno al versamento di una tassa. Si applicano le aliquote delle tasse di cui all’allegato 6.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III L’ordinanza del 16 giugno 20063 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agri- coltura è modificata come segue:
2018-3702 4693
O sulle importazioni agricole RU 2018
Art. 3 cpv. 1 1 Per la riscossione di tasse per le importazioni di prodotti agricoli si applica l’articolo 50 dell’ordinanza del 26 ottobre 20114 sulle importazioni agricole.
IV
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2 L’articolo 5 capoverso 2 si applica fino al 30 settembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche ivi contenute decadono.
30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 916.01
O sulle importazioni agricole RU 2018
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
N. 18 Tabella
18. Disciplinamento del mercato: zucchero
…
Voce di tariffa Aliquota di dazio Informazioni complementari per 100 kg lordi [1] (CHF)
1701.1200 0.00 [18-1] 1701.1300 0.00 [18-1] 1701.1400 0.00 [18-1]
1701.9110 18.70 PGI non necessario
1701.9991 18.70 PGI non necessario
1701.9999 0.00 [18-1]
1702.3029 1.60 PGI non necessario
1702.3038 2.10 PGI non necessario
1702.3042 4.50 PGI non necessario
1702.3048 5.60 PGI non necessario
1702.4029 4.50 PGI non necessario
1702.6028 0.00 PGI non necessario
1702.9019 0.00 [18-1] 1702.9022 0.00 [18-1]
1702.9023 2.10 PGI non necessario
1702.9024 18.70 PGI non necessario
1702.9028 18.70 PGI non necessario
1702.9032 0.00 [18-1] 1702.9033 0.00 [18-1]
1702.9034 10.00 PGI non necessario
1702.9038 10.00 PGI non necessario
O sulle importazioni agricole RU 2018