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AS 2019 155

AS 2019 155

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 14 dicembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

2 La decisione istitutiva deve in particolare:

m. contenere, per le commissioni extraparlamentari che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il profilo dei requisiti dei relativi membri.

Titolo prima dell’art. 8j Sezione 1b: Organi di direzione di organizzazioni della Confederazione e rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato

Poteri del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale nomina i membri degli organi di direzione di organizzazioni di diritto pubblico della Confederazione conformemente alle disposizioni organizza- tive, in particolare i membri del consiglio d’amministrazione o del consiglio d’isti- tuto degli stabilimenti della Confederazione. 1bis Se la nomina incombe a un altro organo oppure se una disposizione organizzati- va di diritto pubblico o privato prevede la rappresentanza della Confederazione in un organo di direzione, il Consiglio federale designa o nomina i membri del rispettivo organo di direzione, in particolare i rappresentanti che l’assemblea generale deve

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. O RU 2019

Allegato 2

Commissioni extraparlamentari

Le seguenti commissioni sono stralciate: N. 1.3

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DEFR Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche Commissione federale per le scuole specializzate superiori Commissione federale per i responsabili della formazione professionale DFI Commissione federale per i problemi inerenti all’alcool Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale Commissione federale per le questioni legate alla dipendenza Commissione federale per la prevenzione del tabagismo

La seguente commissione è aggiunta: N. 1.3

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DFI Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. O RU 2019

Le seguenti commissioni sono state ridenominate: N. 1.1

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DFI «Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano» in «Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano»

N. 1.3

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DEFR «Commissione di periti doganali» in «Commissione peritale per le questioni relative alle tariffe doganali» DFI «Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari» in «Commissione federale per le questioni familiari» «Commissione federale per l’alimentazione» in «Commissione federale per la nutrizione» «Commissione federale per la salute sessuale» in «Commissione federale per le questioni relative alle infezioni sessualmente trasmissibili»

N. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. O RU 2019

Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale

Abrogati

2. Ordinanza del 5 marzo 20044 sul fondo per la prevenzione

del tabagismo

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco

3. Ordinanza del 14 febbraio 20075 sugli esami genetici sull’essere

umano

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «Commissione di esperti» è sostituita con «Com- missione».

Art. 1 cpv. 1 lett. c

1 La presente ordinanza disciplina:

c. la composizione e l’organizzazione della Commissione federale per gli esa- mi genetici sull’essere umano (Commissione).

3 RS 412.101 4 RS 641.316 5 RS 810.122.1

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4. Ordinanza del 25 maggio 20116 sulla dipendenza da stupefacenti

Art. 1 lett. f La presente ordinanza disciplina: f. la Commissione peritale.

Titolo prima dell’art. 34 Capitolo 7: Commissione peritale, emolumenti e protezione dei dati Sezione 1: Commissione peritale

Art. 34 cpv. 1, frase introduttiva

1 La Commissione peritale ha i compiti e le competenze seguenti:

Art. 35–37 Abrogati

5. Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19977

Art. 8 Pareri L’UFAG invita le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.

5 L’UFAG chiede il parere delle autorità federali interessate.

Art. 9 cpv. 1

1 L’UFAG decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2–7.

Art. 11 Decisione sull’opposizione L’UFAG decide sull’opposizione dopo aver sentito le autorità federali e cantonali interessate.

6 RS 812.121.6 7 RS 910.12

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Art. 15 cpv. 2 2 L’UFAG consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate qualora si tratti di una denominazione svizzera o di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2. Sente le parti conformemente all’articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

Art. 22 Abrogato

8 RS 172.021

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