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AS 2020 1125

Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo)

Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo)

del 1° aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1 La presente ordinanza stabilisce, in considerazione della diffusione del coronavirus (COVID-19), i provvedimenti necessari per garantire un alloggio adeguato dei richiedenti l’asilo e lo svolgimento delle procedure d’asilo.

Sezione 2: Centri federali

Art. 2 Utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione 1 Gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere riutiliz- zati conformemente all’articolo 24c capoverso 1 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo (LAsi) senza interruzione. Le esigenze del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) hanno tuttavia la priorità.

2 Iltermine per l’annuncio secondo l’articolo 24c capoverso 4 LAsi è ridotto a

cinque giorni.

RS 142.318

2020-0924 1125

Ordinanza COVID-19 asilo RU 2020

Art. 3 Utilizzo non soggetto ad approvazione di edifici e infrastrutture civili per l’alloggio di richiedenti l’asilo o lo svolgimento di procedure d’asilo

1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può attuare senza necessità di

approvazione i seguenti progetti temporanei, a condizione che siano necessari per alloggiare richiedenti l’asilo o per svolgere procedure d’asilo e non limitino in modo grave alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi: a. modifiche o cambiamenti di destinazione di edifici o infrastrutture civili di proprietà della Confederazione o locati da quest’ultima. Le esigenze del DDPS hanno tuttavia la priorità; b. edificazione di costruzioni mobiliari nel luogo di ubicazione dei centri della Confederazione o, previa consultazione dei Comuni interessati, in altri luo- ghi idonei. 2 I casi in cui sussistono dubbi circa l’applicabilità del capoverso 1 devono essere sottoposti per decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia almeno due giorni prima dell’avvio dei lavori.

Sezione 3: Interrogazioni nelle procedure d’asilo e di allontanamento di prima istanza

Art. 4 Principio 1 Il numero di persone che durante la procedura d’asilo sono presenti alle interroga- zioni nel medesimo locale dev’essere limitato in modo da rispettare le pertinenti prescrizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 2 Il richiedente l’asilo e la persona della SEM incaricata dell’interrogazione sono presenti nel medesimo locale. 3 Le altre persone coinvolte nell’interrogazione possono rimanere in un altro locale della SEM e parteciparvi utilizzando ausili tecnici.

Art. 5 Partecipazione di altre persone Le persone di cui all’articolo 29 capoverso 2 LAsi3 possono partecipare a un’in- terrogazione nel medesimo locale a condizione che le prescrizioni dell’UFSP conti- nuino a essere rispettate. È applicabile l’articolo 4 capoverso 3.

3 RS 142.31

Ordinanza COVID-19 asilo RU 2020

Art. 6 Partecipazione del rappresentante legale, di persone con procura e di rappresentanti delle istituzioni di soccorso 1 Se il rappresentante legale designato nei centri della Confederazione e all’aeropor- to nonché nella procedura ampliata non può partecipare a un’interrogazione in ragione della situazione vigente in una determinata regione a causa del coronavirus, l’interrogazione è svolta dalla SEM ed esplica i suoi effetti giuridici anche senza la presenza del rappresentante. 2 Lo stesso vale per la presenza di rappresentanti di istituzioni di soccorso ai sensi dell’articolo 30 LAsi nella versione del 26 giugno 19984 e della persona con procura designata dal richiedente stesso.

Sezione 4: Ulteriori disposizioni relative alle procedure d’asilo e di allontanamento di prima istanza

Art. 7 Notificazione e recapito nei centri della Confederazione Se, nel caso di richiedenti l’asilo a cui è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni e le comunicazioni non possono essere rispettivamente notificate e recapi- tate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale conformemente all’articolo 12a capoverso 2 LAsi5 in ragione della situazione connessa al coronavi- rus, esse sono rispettivamente notificate e recapitate al richiedente l’asilo. La SEM informa il rappresentante legale designato in merito alla notifica o alla comunicazio- ne il giorno stesso.

Art. 8 Termini procedurali di prima istanza I termini procedurali di prima istanza di cui all’articolo 37 LAsi6 possono essere superati in modo adeguato se necessario in ragione della situazione connessa al coronavirus.

Sezione 5: Esecuzione dell’allontanamento

Art. 9 Termini di partenza 1 Il termine di partenza nella procedura celere è compreso tra sette e 30 giorni.

2 L’esecutività dell’allontanamento e la durata del termine di partenza delle persone allontanate in virtù degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino 7 sono rette dall’articolo 45 capoverso 3 LAsi8. Il termine di partenza può essere prorogato

4 RU 1999 2262 5 RS 142.31 6 RS 142.31

7 Gli accordi sono elencati nell’allegato 1 LAsi (RS 142.31).

8 RS 142.31

Ordinanza COVID-19 asilo RU 2020

fino a 30 giorni. Sono fatte salve le disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino. 3 Oltre alle circostanze particolari menzionate nell’articolo 45 capoverso 2bis LAsi, occorre impartire un termine di partenza più lungo o prorogare il termine di partenza inizialmente impartito se la situazione straordinaria connessa al coronavirus lo esige. Questa proroga è applicabile anche nei casi di cui al capoverso 2.

Sezione 6: Termini di ricorso nella procedura celere

Art. 10 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l’articolo 31a capo- verso 4 LAsi9 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

Sezione 7: Disposizione transitoria

Art. 11 1 Gli articoli 4–6 non sono applicabili alle procedure per le quali è già stata impartita un’interrogazione al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Alla scadenza della validità della presente ordinanza, i progetti temporanei attuati senza obbligo di approvazione in virtù dell’articolo 3 devono essere sottoposti alla procedura di approvazione dei piani. Gli oggetti in questione possono continuare a essere utilizzati senza approvazione fino al passaggio in giudicato della decisione dell’autorità di approvazione.

9 RS 142.31

Ordinanza COVID-19 asilo RU 2020

Sezione 8: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 12 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.0010.

2 Gli articoli 4–6 entrano in vigore il 6 aprile 2020 alle ore 00.00.

3 La presente ordinanza si applica, fatto salvo il capoverso 4, sino al 6 luglio 2020.

4 Gli articoli 2 e 3 si applicano sino al 6 agosto 2020.

1° aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

10 Pubblicazione urgente del 1° aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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