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AS 2020 2441

Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP)

Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP)

del 27 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 capoverso 2bis della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn); visto l’articolo 82 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici (LATer); visti gli articoli 30 capoverso 5 lettera a e 42 capoverso 2 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDAl); visto l’articolo 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 53 capoverso 3 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie (LFE), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’attuazione del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso. Disciplina in particolare: a. l’obiettivo, i contenuti e l’elaborazione del PCNP; b. i principi generali dei controlli dei processi e gli intervalli tra i controlli; c. le campagne nazionali di controllo dei prodotti della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso; d. la sorveglianza degli agenti zoonotici, delle resistenze agli antibiotici e di altri pericoli pertinenti legati alle derrate alimentari;

RS 817.032

2019-3903 2441

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e. il rapporto annuale sul PCNP e altri rapporti della Confederazione sui con- trolli ufficiali.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai controlli ufficiali: a. lungo la filiera agroalimentare; b. degli oggetti d’uso. Si applica in particolare ai controlli nei seguenti ambiti: a. salute dei vegetali; b. salute degli animali; c. protezione degli animali; d. alimenti per animali; e. medicamenti veterinari; f. derrate alimentari; g. oggetti d’uso di cui all’articolo 5 LDerr; h. designazioni secondo il diritto agricolo:

1. designazioni protette dei prodotti agricoli e dei loro prodotti trasformati

di cui agli articoli 14–16a e 63 LAgr,

2. designazioni di prodotti agricoli che in Svizzera sono protette da un

trattato internazionale,

3. la dichiarazione di prodotti ottenuti secondo metodi vietati in Svizzera

secondo l’articolo 18 LAgr. Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 non si applicano ai controlli: a. sui processi previsti dall’ordinanza del 31 ottobre 20186 sulla salute dei ve- getali; b. sui processi previsti dall’ordinanza del 14 novembre 20077 sul vino; c. delle designazioni secondo il diritto agricolo:

1. designazioni protette di cui agli articoli 14–16a LAgr,

2. designazioni di prodotti agricoli che in Svizzera sono protette da un

trattato internazionale,

3. la dichiarazione di prodotti ottenuti secondo metodi vietati in Svizzera

secondo l’articolo 18 LAgr.

6 RS 916.20 7 RS 916.140

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Art. 3 Definizioni Si intende per: a. piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP): il documento di portata pluriennale predisposto dall’autorità competente e contenente informazioni generali in merito alla struttura, all’organizzazione e alla strategia del siste- ma di controllo ufficiale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso; b. filiera agroalimentare: la sequenza delle fasi e delle operazioni concernenti la produzione, la trasformazione, la distribuzione, il deposito e la movimen- tazione di una derrata alimentare e dei suoi ingredienti, dalla produzione primaria al consumo; c. controllo di base: il controllo ufficiale che consente di verificare se l’azienda nel suo complesso garantisce il rispetto delle disposizioni di legge pertinenti; d. controllo di verifica: il controllo ufficiale nell’azienda per accertare che le lacune rilevate in occasione di un precedente controllo sono state colmate; e. controllo basato su sospetti: il controllo ufficiale svolto quando si sospetta l’inosservanza delle prescrizioni; f. controllo intermedio: il controllo che ha luogo tra due controlli di base quando il Cantone ha constatato in un’azienda un rischio individuale più elevato oppure quando nell’ambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti; g. controllo amministrativo: il metodo di controllo che consiste nella verifica dei dati amministrativi di un’azienda senza che essa venga ispezionata sul posto.

Sezione 2: Piano di controllo nazionale pluriennale

Art. 4 Obiettivo del piano di controllo nazionale pluriennale Il PCNP ha come obiettivo l’attuazione di una strategia nazionale coerente e integra- ta dei controlli ufficiali, tale da coprire tutti i settori e tutte le fasi della filiera agroa- limentare e degli oggetti d’uso, importazione compresa.

Art. 5 Contenuto del piano di controllo nazionale pluriennale Il PCNP contiene informazioni generali in merito alla struttura e all’organizzazione del sistema di controllo e ai controlli stessi. Include in particolare: a. gli obiettivi strategici e il modo in cui vengono presi in considerazione per stabilire le priorità in materia di controlli ufficiali e assegnazione delle risor- se; b. la categorizzazione dei rischi dei controlli ufficiali;

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c. l’organizzazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello federa- le e cantonale, oltre alle risorse di cui esse dispongono; d. l’eventuale delega di compiti a organi di diritto pubblico o privato; e. l’organizzazione dei controlli ufficiali a livello federale e cantonale; f. i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra le au- torità competenti; g. le misure attuate per garantire che le autorità competenti adempiano i loro obblighi; h. la formazione del personale delle autorità competenti; i. le procedure documentate previste per i controlli ufficiali; j. i piani di emergenza in caso di crisi, compresa la designazione delle autorità competenti che occorre mobilitare e la descrizione dei loro compiti e delle loro responsabilità nonché le procedure di scambio di informazioni tra que- ste autorità e gli altri soggetti interessati; k. l’organizzazione generale della collaborazione e della mutua assistenza fra le autorità competenti della Svizzera e le autorità estere; l. l’elenco dei compiti di controllo ufficiali delle autorità competenti lungo tut- ta la filiera agroalimentare; m. l’elenco dei programmi nazionali di controllo attuati ai sensi dell’articolo 17.

Art. 6 Elaborazione, approvazione e modifica del piano di controllo nazionale pluriennale L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) elaborano il PCNP in collaborazione con le competenti autorità cantonali d’esecuzione, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e, se necessario, altri uffici federali. L’UFAG e l’USAV tengono conto, a tal fine, delle norme e raccomandazioni internazionali e dei rapporti compilati ai sensi degli articoli 19 e 20. Il PCNP è elaborato in linea di principio per una durata quadriennale. È sottoposto per approvazione al Dipartimento federale dell’economia, della for- mazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell’interno (DFI). Il PCNP è adattato regolarmente agli ambiti di cui all’articolo 2 e riveduto in particolare alla luce dei seguenti fattori: a. la comparsa di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per i vegetali o altri rischi per la salute degli esseri umani, degli animali e dei vegetali, per la pro- tezione degli animali o, se si tratta di organismi geneticamente modificati e di prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente; b. la comparsa di nuovi casi di inganno; c. le modifiche essenziali nell’organizzazione delle autorità competenti;

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d. i risultati dei controlli ufficiali delle autorità competenti; e. eventuali risultati dei controlli svolti da autorità estere; e f. le scoperte scientifiche. L’UFAG e l’USAV consultano le autorità cantonali competenti e l’AFD prima di revisionare il PCNP, se le modifiche incidono in maniera significativa sulle loro risorse. Le modifiche vengono proposte per approvazione al DEFR e al DFI.

Sezione 3: Controllo dei processi

Art. 7 Controlli di base Le seguenti aziende devono essere sottoposte a un controllo di base almeno una volta nell’intervallo massimo definito nell’allegato 1 per la loro categoria di azienda: a. aziende attive nella produzione primaria; b. aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produ- zione primaria; e c. aziende soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 20168 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e citate nell’allegato 1. Le restanti aziende sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle compe- tenti autorità cantonali e federali d’esecuzione. L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d’esecuzione, possono precisare per ogni categoria d’azienda i punti da verificare e i loro criteri di valutazione. Fatta eccezione per lʼambito della produzione primaria, le competenti autorità d’esecuzione possono aumentare l’intervallo tra i controlli secondo il capoverso 1 per i controlli di aziende situate in zone geografiche di difficile accesso. L’USAV può modificare, se necessario, l’intervallo massimo tra i controlli di base fissato nellʼelenco 3 dell’allegato 1.

Art. 8 Controlli supplementari Oltre ai controlli di base, si possono eseguire controlli supplementari, segnatamen- te: a. controlli di verifica ai sensi dell’articolo 3 lettera d; b. controlli sulla base di sospetti ai sensi dell’articolo 3 lettera e; c. controlli svolti quando nell’azienda sono annunciati cambiamenti importanti;

8 RS 817.02

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d. controlli svolti quando unʼazienda o un settore rappresentano un rischio ele- vato; e. controlli svolti quando nellʼambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti. La frequenza dei controlli supplementari è stabilita dall’autorità competente in base ai rischi. I controlli supplementari non influiscono sull’intervallo tra i controlli di base. Nella produzione primaria animale i controlli supplementari di cui al capoverso 1 lettere d ed e corrispondono ai controlli intermedi di cui allʼarticolo 3 lettera f.

Art. 9 Delega dei controlli Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d’esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d’esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L’autorità cantonale d’esecuzione deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate. Gli organi di diritto privato devono essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione in base alla norma «SN EN ISO/IEC 17020, 2012 Valutazione di conformità – Requisiti per il funzionamen- to di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»10.

Sezione 4: Disposizioni specifiche per la produzione primaria

Art. 10 Ambiti di controllo Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 si applicano ai controlli nella produzione prima- ria secondo le seguenti ordinanze: a. ordinanza del 23 aprile 200811 sulla protezione degli animali; b. ordinanza del 18 agosto 200412 sui medicamenti per uso veterinario; c. ordinanza del 23 novembre 200513 concernente la produzione primaria; d. ordinanza del 20 ottobre 201014 sul controllo del latte; e. ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie;

9 RS 946.512 10 Le norme citate possono essere consultate e ordinate a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. 11 RS 455.1 12 RS 812.212.27 13 RS 916.020 14 RS 916.351.0 15 RS 916.401

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f. ordinanza BDTA del 26 ottobre 201116. Gli ambiti di controllo per la produzione primaria sono elencati nell’allegato 2.

Art. 11 Coordinamento dei controlli Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all’articolo 8 dellʼordi- nanza del 31 ottobre 201817 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) organizzano i controlli di base in modo tale che, in linea di principio, le aziende non siano soggette a più di un controllo di base per anno civile. Coordinano i controlli di base secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capover- so 1 con i controlli di base di cui all’articolo 1 capoverso 2 OCoC. I controlli ammi- nistrativi di cui allʼarticolo 3 lettera g sono esclusi dal coordinamento.

Art. 12 Controlli amministrativi Nel settore della produzione primaria animale, un controllo amministrativo ai sensi dell’articolo 3 lettera g può sostituire un controllo di base, se durante i due controlli di base precedenti l’autorità competente ha rilevato tutt’al più inadempienze di trascurabile importanza e se non vi sono stati cambiamenti sostanziali nell’azienda. I controlli amministrativi possono essere eseguiti al massimo per un periodo di otto anni consecutivi.

Art. 13 Controlli senza preavviso Nellʼambito della protezione degli animali, almeno la seguente percentuale dei controlli annuali deve essere svolta senza preavviso: a. controlli di base di cui all’articolo 7: 20 per cento; b. tutti i controlli di cui agli articoli 7 e 8: 40 per cento. Il numero di controlli senza preavviso si calcola in base al numero totale di control- li svolti. I controlli amministrativi non sono considerati nel calcolo del numero di controlli da svolgere senza preavviso. Per i restanti ambiti di cui all’articolo 10 le autorità di controllo competenti deter- minano il numero di controlli senza preavviso.

Art. 14 Registrazione dei dati dei controlli Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d’informa-

16 RS 916.404.1 17 RS 910.15

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zione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 201318 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. Il trattamento successivo dei controlli nella produzione primaria animale avviene nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 6 giugno 201419 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico. L’UFAG e l’USAV stabiliscono la tipo e l’ampiezza dei dati che devono essere registrati in ogni sistema d’informazione.

Art. 15 Inadempienze alle prescrizioni di altre ordinanze Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposi- zione di un’ordinanza di cui all’articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza o di cui all’articolo 1 capoverso 2 OCoC20, deve segnalarla alle competenti autorità d’esecuzione anche se non aveva il compito di controllare l’osservanza di tale dispo- sizione.

Art. 16 Programmi prioritari nell’ambito della protezione degli animali D’intesa con i servizi specializzati cantonali, l’USAV può definire in un program- ma prioritario nellʼambito della protezione degli animali i punti da verificare in maniera approfondita nel corso dei controlli di base. L’USAV emana prescrizioni tecniche sul programma prioritario.

Sezione 5: Programmi nazionali di controllo e raccolta di informazioni e di dati

Art. 17 Programmi nazionali di controllo Vari programmi nazionali di controllo sono coordinati nell’ambito del PCNP. Il contenuto di tali programmi di controllo è stabilito: a. in virtù di accordi internazionali conformemente all’allegato 3; oppure b. dall’UFAG e dall’USAV nei propri ambiti di competenza e in collaborazio- ne con le autorità cantonali d’esecuzione.

18 RS 919.117.71 19 RS 916.408 20 RS 910.15

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Art. 18 Raccolta di informazioni e di dati L’UFAG e l’USAV rilevano i dati che consentono di riconoscere e descrivere i pericoli derivanti dalle derrate alimentari, di valutare le esposizioni e di stimare i rischi connessi alla presenza di tali pericoli. Essi gestiscono un sistema che permette di sorvegliare la prevalenza e l’insorgenza dei pericoli connessi alle derrate alimentari. Tale sorveglianza concerne in particola- re: a. gli agenti zoonotici rilevanti dal punto di vista dell’epidemiologia umana; b. le resistenze agli antibiotici; c. tutti gli altri ambiti per cui la sorveglianza è opportuna in ragione delle co- noscenze scientifiche o degli accordi internazionali.

Sezione 6: Rapporti

Art. 19 Rapporto annuale L’UFAG e l’USAV pubblicano un rapporto annuale comune sull’attuazione del PCNP. Esso contiene in particolare: a. ogni modifica significativa del PCNP, in particolare quelle apportate per te- ner conto dei fattori di cui all’articolo 6 capoverso 5; b. i risultati dei controlli ufficiali effettuati l’anno precedente, in conformità con il PCNP; c. il tipo e il numero di violazioni relative agli ambiti di cui all’articolo 2 capo- verso 2, per ambito, rilevate l’anno precedente dalle autorità competenti; d. il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato misu- re a seguito del rilevamento di violazioni.

Art. 20 Rapporti specifici L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza, pubblicano in base ai controlli svolti dalle autorità d’esecuzione un rapporto specifico relativo ai programmi di controllo secondo l’articolo 17.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 21 L’UFAG, l’USAV e le competenti autorità cantonali d’esecuzione sono incaricati dell’attuazione del PCNP nei propri ambiti di competenza. In collaborazione con l’UFAG, l’USAV sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

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Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione di un altro atto normativo È abrogata l’ordinanza del 16 dicembre 201621 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso.

Art. 23 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 4.

Art. 24 Entrata in vigore Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020. L’articolo 13 capoverso 1 entra in vigore 1° gennaio 2021.

27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

21 RU 2017 339, 2018 4171 4209

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Allegato 1 (art. 7 cpv. 1 e 5)

Intervalli massimi tra i controlli di base

Elenco 1 Aziende che effettuano produzione primaria Categoria d’azienda Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

1.1 Azienda annuale

1.1.1 Azienda annuale, a produzione vegetale, che conta oltre 8

cinque ettari di superficie coltiva aperta oppure oltre 50 are di colture speciali (controllo della produzione vegetale)

1.1.2 Azienda annuale, a produzione animale, che conta oltre tre 4

unità di bestiame grosso (controllo della produzione anima- le)

1.2 Acquacoltura con una produzione superiore a 500 kg l’anno 4

1.3 Apicoltura con più di 40 arnie 8

1.4 Azienda d’estivazione 8

Elenco 2 Aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria Categoria d’azienda Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

2.1 Azienda di fabbricazione registrata di premiscele per animali 8

o di additivi alimentari per animali da reddito

2.2 Azienda di fabbricazione autorizzata di premiscele per 8

animali o di additivi alimentari per animali da reddito

2.3 Azienda di fabbricazione registrata di materie prime per 8

animali o di alimenti composti per animali da reddito

2.4 Azienda di fabbricazione autorizzata di materie prime per 4

animali o di alimenti composti per animali da reddito

2.5 Esercizio commerciale o importatore di alimenti per animali 8

da reddito

2.6 Stazione di monta e di inseminazione equina 1

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Categoria d’azienda Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

2.7 Stazione di monta e di inseminazione per gli ungulati diversi 0,5

dai cavalli

2.8 Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi 8

2.9 Centro di raccolta del latte 4

2.10 Macello, tranne macello per pollame, e azienda con 1

un’esigua capacità produttiva di cui all’articolo 3 lettera m dell’ordinanza del 16 dicembre 201622 concernente la macel- lazione e il controllo delle carni (OMCC)

2.11 Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è 1

abbattuto, preparato e imballato

2.12 Azienda che trasforma sottoprodotti di origine animale di cui 1

all’articolo 5 dell’ordinanza del 25 maggio 201123 concer- nente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)

2.13 Impianto di trasformazione che tratta sottoprodotti di origine 1

animale di cui all’articolo 6 OSOAn

2.14 Centro di raccolta di sottoprodotti di origine animale; stoc- 2

caggio intermedio

2.15 Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata che 5

dispensano medicamenti per animali da reddito

2.16 Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata di 10

ambulatori veterinari per animali da compagnia che non dispensano medicamenti per animali da reddito

22 RS 817.190 23 RS 916.441.22

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Elenco 3 Aziende soggette all’obbligo di notifica di cui agli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 201624 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso Codice Categoria d’azienda Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

A Aziende industriali A1 Trasformazione industriale di materie prime di origine animale A101 Azienda di fabbricazione di latticini 2 A102 Azienda di stagionatura di formaggi 2 A103 Azienda di confezionamento di prodotti caseari 2 A104 Macello, tranne macello per pollame, e aziende di esigua vedi elenco 2 capacità produttiva di cui al’articolo 3 lettera m OMCC A105 Macello per pollame; gestione di macelli in cui il polla- vedi elenco 2 me è abbattuto, preparato e imballato A106 Stabilimento di sezionamento 1 A107 Azienda di fabbricazione di carne macinata 1 A108 Azienda di lavorazione di intestini e trippe 2 A109 Azienda di produzione di carne separata meccanicamente1 A110 Azienda di fabbricazione di prodotti a base di carne 2 A111 Azienda di imballaggio/riconfezionamento di carne 2 fresca; imballaggio/riconfezionamento di prodotti da macello A112 Pesca professionale 8 A113 Azienda di fabbricazione di prodotti a base di pesce 2 A114 Azienda di imballaggio e commercializzazione di uova 4 A115 Azienda di fabbricazione di uova liquide e altri ovopro- 2 dotti A116 Azienda di trasformazione di miele, pappa reale e pro- 4 dotti a base di polline A117 Centro di raccolta latte vedi elenco 2

24 RS 817.02

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Codice Categoria d’azienda Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

A2 Trasformazione industriale di materie prime di origine vegetale A201 Impianti di molitura e decorticazione 4 A202 Azienda di fabbricazione di articoli di panetteria, di 2 confetteria o di pasticceria A203 Azienda di fabbricazione di paste alimentari secche 4 A204 Azienda di fabbricazione di paste alimentari fresche con 2 o senza ripieno A205 Azienda di fabbricazione di cereali per la colazione 2 A206 Azienda di fabbricazione di prodotti a base di frutta e/o 4 verdura (surgelati, conserve, confetture ecc.) A207 Azienda di fabbricazione di oli commestibili 4 A208 Azienda di fabbricazione di grassi commestibili 4 A209 Azienda di fabbricazione di aceto 4 A210 Azienda di fabbricazione di zucchero, sorte di zuccheri e 4 prodotti a base di zuccheri A211 Azienda di fabbricazione di cacao, cioccolato e prodotti 4 a base di cacao A212 Azienda di fabbricazione di tè e caffè 4 A213 Confezionamento di frutta e verdura 4 A214 Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi vedi elenco 2 A3 Industria delle bevande A301 Azienda di fabbricazione di acqua sorgiva, acqua potabi- 4 le o acqua minerale in contenitori A302 Sidreria, birreria, fabbricante di bevande aromatizzate 4 A5 Altre industrie alimentari A501 Azienda di fabbricazione di zuppe, condimenti, estratto 4 di carne, brodo, gelatina A502 Azienda di fabbricazione di amido e prodotti a base di 4 amido A503 Azienda di fabbricazione di maionese (industriale); salsa 2 per insalata, senape, salsa da condimento A505 Azienda di fabbricazione di integratori alimentari 2 A506 Azienda di fabbricazione di additivi alimentari e aromi 4

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Codice Categoria d’azienda Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

A507 Azienda di fabbricazione di piatti pronti al consumo 2 A508 Azienda di fabbricazione di lieviti alimentari; azienda di 4 fabbricazione di microalghe e di alghe rosse calcaree (Maerl) A509 Azienda di fabbricazione di sale da cucina 4 A510 Azienda di fabbricazione di spezie e di condimenti 2 B Aziende artigianali B1 Macellerie, pescherie B101 Macelleria 2 B102 Pescheria 2 B2 Caseifici, latterie B201 Caseificio, latteria 2 B202 Azienda d’estivazione con caseificio d’alpeggio 4 B3 Panetterie, pasticcerie B301 Panetteria, confetteria, pasticceria 2 B4 Fabbricazione di bevande B401 Azienda di fabbricazione di succhi di frutta e verdura 4 B402 Azienda di fabbricazione di bevande aromatizzate 4 B403 Azienda di fabbricazione di birra 4 B404 Azienda di fabbricazione di vino 4 B405 Azienda di fabbricazione di bevande a base di vino 4 B406 Azienda di fabbricazione di sidro e di altri vini di frutta 4 B407 Azienda di fabbricazione di bevande spiritose 4 B408 Azienda di fabbricazione di altre bevande alcoliche 4 B5 Produzione e vendita in azienda B501 Distributore diretto di prodotti agricoli 4 B6 Altre aziende artigianali B601 Altra azienda artigianale 4 C Aziende di distribuzione C1 Commercio all’ingrosso C101 Commercio e trasporti 4

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Codice Categoria d’azienda Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

C102 Azienda di trasporto: merce sfusa 4 C103 Azienda di trasporto: merce refrigerata o surgelata, 4 sfusa/imballata C104 Azienda di trasporto: merce imballata 8 C105 Deposito e movimentazione di merci 4 C106 Intermediario commerciale; azienda di commercio 8 all’ingrosso, importatore C2 Ipermercati e supermercati C203 Piccolo supermercato (400-999 m ) 2 C204 Grande esercizio commerciale (100-399 m2 2 C3 Piccolo commercio, commercio al dettaglio, drogherie C301 Azienda di commercio al dettaglio < 100 m2 4 C302 Azienda di commercio al dettaglio >100 m 2 C303 Drogheria e farmacia 8 C4 Vendita per corrispondenza C401 Azienda di vendita per corrispondenza 8 C5 Commercio di oggetti d’uso C512 Centro di tatuaggi e di trucco permanente 4 C6 Altri esercizi commerciali C601 Venditore ambulante, porta a porta 4

D Aziende di ristorazione D1 Aziende di ristorazione collettiva D101 Azienda di ristorazione senza cucina propria 4 D102 Azienda di ristorazione con cucina propria 2 D2 Azienda di catering/ristorazione per eventi D201 Azienda di catering/ristorazione per eventi 2 D3 Ospedali, case di cura D301 Azienda di ristorazione senza cucina propria (ospedale, 4 casa di cura)

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Codice Categoria d’azienda Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

D302 Azienda di ristorazione con cucina propria (ospedale, 2 casa di cura) D4 Ristorazione per l’esercito D401 Azienda di ristorazione senza cucina propria (esercito) 4 D402 Azienda di ristorazione con cucina propria (esercito) 2 D5 Altre aziende di ristorazione D501 Azienda di fabbricazione di prodotti di rosticceria 2 D502 Gestore di distributori automatici di derrate alimentari 8

E Sistemi di approvvigionamento di acqua potabile E1 Sistema di approvvigionamento di acqua potabile 4

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Allegato 2 (art. 10 cpv. 2)

Ambiti di controllo specifici nella produzione primaria

Ambito Ordinanza

1.1 Igiene nella produzione primaria vegetale Ordinanza del 23 novembre 2005 25

concernente la produzione primaria 1.2 Igiene nella produzione primaria animale (esclu- Ordinanza del 23 novembre 2005 sa la produzione lattiera) concernente la produzione primaria

1.3 Igiene nella produzione lattiera Ordinanza del 23 novembre 2005

concernente la produzione primaria Ordinanza del 20 ottobre 201026 sul controllo del latte

1.4 Medicamenti veterinari Ordinanza del 18 agosto 2004 27 sui

medicamenti per uso veterinario

1.5 Salute degli animali ed epizoozie Ordinanza del 27 giugno 199528

sulle epizoozie

1.6 Traffico di animali Ordinanza BDTA del

26 ottobre 201129

1.7 Protezione degli animali Ordinanza del 23 aprile 2008 30 sulla

(anche come parte della prova che le esigenze protezione degli animali ecologiche sono rispettate e come condizione relati- va ai contributi per la conservazione della razza Franches-Montagnes)

25 RS 916.020 26 RS 916.351.0 27 RS 812.212.27 28 RS 916.401 29 RS 916.404.1 30 RS 455.1

Piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare RU 2020

Allegato 3 (art. 17 cpv. 2 lett. a)

Campagne realizzate in virtù di accordi internazionali

N. Tema Frequenza del rapporto

1 Sicurezza chimica e microbiologica L’USAV pubblica ogni tre anni un

dell’acqua potabile in Svizzera rapporto di sintesi sulla qualità delle acque, in cui sono elencate tra l’altro le misure che sono state o saranno adottate allo scopo di garantire la qualità dell’acqua. Tale rapporto di sintesi è pubblicato entro un termine di nove mesi decorrente dalla ricezio- ne dei rapporti delle autorità d’esecuzione.

2 Contaminanti e sostanze vietate nelle Annuale

derrate alimentari d’origine animale prodotte in Svizzera

3 Controllo delle derrate alimentari di Annuale

origine animale importate da Paesi terzi

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Allegato 4 (art. 23)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 giugno 200031 sull’organizzazione del Dipartimento

federale dell’interno

Art. 12 cpv. 5 All’USAV è aggregata amministrativamente l’Unità federale per la filiera agroali- mentare (UFAL). È condotta congiuntamente dai direttori dell’Ufficio federale dell’agricoltura e dell’USAV. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull’esecu- zione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epi- zoozie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell’elaborazione del piano di controllo nazionale pluriennale. Quale organo di coordinamento contribui- sce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari in tutte le fasi di produzione lungo la catena alimentare.

2. Ordinanza del 23 aprile 200832 sulla protezione degli animali

Art. 213 cpv. 2, 4 e 5 I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 2020 33 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.

4 e 5 Abrogati

3. Ordinanza del 18 agosto 200434 sui medicamenti per uso veterinario

Art. 31 Intervallo dei controlli I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202035 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.

31 RS 172.212.1 32 RS 455.1 33 RS 817.032 34 RS 812.212.27 35 RS 817.032

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4. Ordinanza del 31 ottobre 201836 sul coordinamento dei controlli delle

aziende agricole

Art. 7 cpv. 4 4 Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposi- zione di un’ordinanza di cui all’articolo 1 capoverso 2 della presente ordinanza o di cui all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 maggio 202037 sul piano di controllo nazionale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP), la deve segnalare alle competenti autorità d’esecuzione, anche se non aveva il compito di controllare l’osservanza di tale disposizione.

Art. 8 cpv. 1 lett. b e art. 2 Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli che coordina i controlli di base secondo le seguenti ordinanze: b. ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 OPCNP38. Le autorità d’esecuzione delle ordinanze secondo il capoverso 1 informano l’organo di coordinamento dei controlli sui controlli in funzione del rischio da loro previsti secondo lʼarticolo 4 della presente ordinanza e sui controlli supplementari da loro previsti secondo l’articolo 8 OPCNP.

5. Ordinanza del 23 novembre 200539 concernente la produzione

primaria

Ingresso visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 2014 40 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 159a, 177 e 181 capoverso 3 della legge del 29 aprile 199841 sull’agricoltura,

Sostituzione di espressioni Negli articoli 3 capoverso 3, 9 capoverso 1, 2 e 10 capoverso 1 lʼespressione «Ufficio federale dell’agricoltura» è sostituita da «UFAG». Negli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 1 lʼespressione «Ufficio della sicurez- za alimentare e di veterinaria» è sostituita da «USAV».

36 RS 910.15 37 RS 817.032 38 RS 817.032 39 RS 916.020 40 RS 817.0 41 RS 910.1

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Art. 3 cpv. 1 e 2 Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 201342 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfa- no i seguenti criteri: a. la cui superficie è inferiore a un ettaro di superficie agricola utile, 30 are di colture speciali secondo lʼarticolo 15 dellʼordinanza del 7 dicembre 1998 43 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) e 10 are di colture protette secondo lʼarticolo 14 capoverso 1 lettera e OTerm; b. per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell’ordinanza del 27 giugno 199544 sulle epizoozie; c. che forniscono ai consumatori, direttamente o per il tramite di esercizi di commercio al dettaglio locali, esclusivamente prodotti primari di propria produzione in piccole quantità.

Art. 7 cpv. 3 e 4 Abrogati

I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 2020 45 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso. 1bis Abrogato

Art. 9 cpv. 1 LʼUFAG, in collaborazione con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sullʼesecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. Può emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dellʼarticolo 16 dellʼordinanza del 20 ottobre 201046 sul controllo del latte.

42 RS 817.0 43 RS 910.91 44 RS 916.401 45 RS 817.032 46 RS 916.351.0

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Art. 11 Linee direttive per una buona prassi procedurale I rappresentanti dei settori della produzione primaria possono elaborare linee direttive per una buona prassi procedurale per le aziende. LʼUFAG approva le linee direttive dʼintesa con lʼUSAV se: a. sono state elaborate in accordo con le cerchie interessate; b. rispettano le pertinenti regole procedurali del Codex Alimentarius47; c. sono attuabili nei settori citati; e d. possono essere applicate nellʼambito delle disposizioni di cui agli articoli 4– 6. Dʼintesa con lʼUSAV e su richiesta dei rappresentanti, l’UFAG può autorizzare lʼapplicazione di linee direttive che sono state emanate dalle autorità dellʼUE. Lʼapplicazione delle linee direttive è facoltativa per le aziende.

6. Ordinanza del 26 ottobre 201148 sugli alimenti per animali

2bis I controlli dei processi si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202049 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.

7. Ordinanza del 20 ottobre 201050 sul controllo del latte

Art. 14 cpv. 4–6

4 Abrogato

I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202051 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.

6 Abrogato

47 www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Codex Texts > Codes of Practice >

CXC 1-1969 General Principles of Food Hygiene, modificato da ultimo nel 2003 (dispo- nibile soltanto in inglese, francese, spagnolo, arabao e cinese). 48 RS 916.307 49 RS 817.032 50 RS 916.351.0 51 RS 817.032

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8. Ordinanza del 27 giugno 199552 sulle epizoozie

I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 2020 53 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso. 1bis e 2 Abrogati

9. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201154

I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 2020 55 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso. 4bis e 5 Abrogati

52 RS 916.401 53 RS 817.032 54 RS 916.404.1 55 RS 817.032

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