AS 2020 4493
AS 2020 4493
Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano
Modifica del 28 ottobre 2020
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 1° dicembre 20151 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano è modificata come segue:
Art. 4a Dichiarazioni di referti di test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2 1I referti di test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2 da dichiarare sono indicati nell’allegato 3 numero 31a.
2 Le strutture di cui all’articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del
19 giugno 20202 devono trasmettere, oltre ai dati di cui al capoverso 1, anche i seguenti dati: a. denominazione della struttura; b. nome e cognome della persona responsabile dell’esecuzione del test; c. numero di telefono e di fax; d. indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica. 3 Se del caso, devono inoltre trasmettere, oltre ai dati di cui al capoverso 1, anche i seguenti dati sul medico committente: a. nome e cognome; b. indirizzo postale.
2020-3249 4493
Dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili RU 2020 dell’essere umano. O del DFI
Art. 12, rubrica, nonchè cpv. 1 e 3 Modalità di dichiarazione per referti delle analisi di laboratorio e di test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2 1 I referti delle analisi di laboratorio e di test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2 devono essere dichiarati all’UFSP e contemporaneamente al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona interessata. Se il luogo di domicilio o di dimora della persona interessata non è noto, il referto deve essere dichiarato al medico cantonale del Cantone in cui è stata eseguita l’osservazione. 3 Le dichiarazioni elettroniche di referti delle analisi di laboratorio e di test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2 devono essere inviate esclusivamente all’UFSP; quest’ultimo le inoltra senza indugio ai medici cantonali.
II L’allegato 3 è modificato come segue:
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 3» Allegato 3
III La presente ordinanza entra in vigore il 2 novembre 2020 alle ore 00.003.
28 ottobre 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
3 Pubblicazione urgente del 28 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).