AS 2024 146
AS 2024 146
Modifica del regolamento di esecuzione
Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 14 dicembre 2023
Entrata in vigore il 1° aprile 2024
Traduzione
Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti,
vista la Convenzione sul brevetto europeo1 (di seguito «CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c;
vista la proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti;
visto il parere del Comitato «Diritto dei brevetti»,
decide:
Art. 1
Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:1) Il nuovo testo della regola 1 è il seguente:«Nella procedura scritta dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, la condizione della forma scritta è adempiuta se il contenuto dei documenti è riproducibile in forma leggibile.»2) Il nuovo testo della regola 22 paragrafo 1 è il seguente:«(1) Il trasferimento di una domanda di brevetto europeo è iscritto nel Registro europeo dei brevetti su richiesta di qualsivoglia parte interessata, a condizione che sia attestato con la consegna di documenti. Le disposizioni della regola 2 paragrafo 2 sono applicabili alla firma delle parti contraenti.»3) Il nuovo testo della regola 22 paragrafo 2 è il seguente:«(2) All’occorrenza per la trascrizione del trasferimento deve essere pagata una tassa amministrativa alle condizioni stabilite dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. In questo caso la richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa amministrativa. Essa può essere respinta solo se le condizioni del paragrafo 1 non sono soddisfatte.»4) Il nuovo testo della regola 41 paragrafo 2 lettera c è il seguente:«c) il nome, l’indirizzo, la cittadinanza, lo Stato del domicilio e della sede del richiedente. Per le persone fisiche il cognome deve precedere il nome. Le persone giuridiche e le società assimilate alle persone giuridiche a norma della legislazione che le disciplina devono essere nominate con la loro designazione ufficiale. Gli indirizzi devono essere indicati secondo gli usuali requisiti per un rapido recapito della corrispondenza all’indirizzo indicato e devono in ogni caso contenere tutte le indicazioni amministrative pertinenti, ivi compreso l’eventuale numero civico. È raccomandata l’indicazione del numero telefonico;»5) Il nuovo testo della regola 41 paragrafo 2 lettera d in inglese è il seguente:«d) the representative’s name and the address of their place of business as prescribed in sub-paragraph (c), if the applicant has appointed a representative;»6) Il nuovo testo della regola 41 paragrafo 2 lettera h in inglese è il seguente:«h) the signature of the applicant or their representative;»7) Il nuovo testo della regola 147 paragrafo 3 è il seguente:«a) I documenti assunti in un inserto elettronico sono considerati come originali.b) La versione di un tale documento depositata inizialmente in forma cartacea o su un supporto di dati è distrutta dopo un periodo minimo di cinque anni. Questo periodo di conservazione inizia allo scadere dell’anno nel corso del quale il documento è stato assunto nell’inserto elettronico.»8) Il nuovo testo della regola 152 paragrafo 2 è il seguente:«(2) Se un rappresentante non deposita tale procura, l’Ufficio europeo dei brevetti lo invita a rimediare all’omissione entro un termine da stabilire. La procura è conferita sia per una o più domande di brevetto europeo, sia per uno o più brevetti.»9) Il nuovo testo della regola 152 paragrafo 4 è il seguente:«(4) Ogni persona può conferire una procura generale che autorizza un mandatario a rappresentarla per tutti gli affari concernenti il brevetto.»10) Il nuovo testo della regola 152 paragrafo 8 in inglese è il seguente:«(8) A representative shall be deemed to be authorised until the termination of their authorization has been communicated to the European Patent Office.»11) Il nuovo testo della regola 152 paragrafo 11 in inglese è il seguente:«(11) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that they practise within that association.»
Art. 2Le disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 7 della presente decisione si applicano a tutte le domande di brevetto europeo e a tutti i brevetti europei, purché il periodo di conservazione di cinque anni previsto alla regola modificata 147 (3) CBE per la versione dei documenti depositata inizialmente su supporti di dati non scada prima del 31 dicembre 2024, a prescindere dalla data in cui il documento è stato assunto nell’inserto elettronico.
Art. 3Le regole 1, 22, 41, 147 e 152 CBE come modificate dall’articolo 1 della presente decisione entrano in vigore il 1° aprile 2024. Fatto a Monaco il 14 dicembre 2023. Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Josef Kratochvíl