AS 2026 243
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 26aCapitolo 4: Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specificiSezione 1: Indicazione del numero chiamante
Art. 26a, rubricaAbrogata
Titolo prima dell’art. 27Sezione 2: Servizi d’emergenza, di assistenza e consulenza
Art. 27 Accesso1 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire da ogni collegamento telefonico l’accesso diretto:a. ai servizi d’emergenza di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 6 ottobre 19972 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT);b. ai servizi di assistenza e consulenza di cui all’articolo 28a ORAT;c. ai servizi di soccorso aereo di cui all’articolo 29 ORAT; ed. ai servizi armonizzati a livello europeo di cui all’articolo 31b ORAT.2 Devono garantirne l’accesso gratuito.3 I fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile via satellite del servizio universale ai quali l’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d’indirizzo devono unicamente garantire l’accesso gratuito al numero d’emergenza europeo (art. 28 cpv. 1 lett. a ORAT).
Art. 28 Istradamento1 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l’istradamento delle chiamate alle centrali dei servizi di cui agli articoli 28–29 ORAT3.2 Devono garantire che le chiamate ai servizi armonizzati a livello europeo di cui all’articolo 31b ORAT possano essere ricevute dalle stesse centrali che ricevono le chiamate ai servizi corrispondenti di cui agli articoli 28–29 ORAT.
Art. 28a Obblighi dei fornitori concernenti i servizi d’emergenza1 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono dare priorità all’accesso ai servizi d’emergenza rispetto ad altre chiamate.2 L’accesso non può essere interrotto da servizi di telecomunicazione aventi priorità nell’ambito della comunicazione a garanzia della sicurezza (art. 90 cpv. 2).3 I fornitori devono adottare, mediante mezzi tecnici adeguati, provvedimenti finalizzati a impedire che lo stabilimento regolare delle chiamate verso le centrali dei servizi d’emergenza sia ostacolato, in particolare da chiamate errate.4 Devono informarsi reciprocamente quando l’accesso ai servizi d’emergenza è ostacolato e, al fine di porvi rimedio, deve essere identificato il fornitore che stabilisce le chiamate errate.5 Allo scopo di garantire la disponibilità dei servizi d’emergenza, possono escludere temporaneamente i clienti dalla rete di telecomunicazione. Devono informare immediatamente i clienti in merito alla loro esclusione dalla rete, a condizione che siano raggiungibili.6 Nel servizio telefonico pubblico, i concessionari di radiocomunicazione mobile devono garantire l’accesso ai servizi d’emergenza anche tramite testo in tempo reale (Real Time Text, RTT).
Titolo prima dell’art. 29Sezione 3: Localizzazione
Art. 29 Principi1 Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita in tempo reale la possibilità di localizzare le chiamate ai servizi d’emergenza.2 In caso di chiamata a un servizio d’emergenza, le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi possono essere attivate anche senza l’esplicito consenso dei clienti.3 Su richiesta, l’UFCOM dichiara applicabili i capoversi 1 e 2:a. per chiamate ai servizi di assistenza e consulenza o ai servizi di soccorso aereo, se esiste un identificatore riconosciuto a livello internazionale o di Paese e se il servizio o terzi devono essere in grado di intervenire sul posto;b. per chiamate ai servizi di assistenza e consulenza o ai servizi di soccorso aereo che sono inoltrate a un servizio d’emergenza affinché intervenga, se esiste un identificatore riconosciuto a livello internazionale o di Paese;c. per chiamate ai servizi d’emergenza che sono inoltrate a un servizio di soccorso aereo o a un’organizzazione riconosciuta come la polizia militare o la polizia dei trasporti.4 Stabilisce il momento a partire dal quale deve essere garantita la localizzazione in tempo reale e deve essere attivata la funzione di localizzazione.5 Pubblica l’elenco dei servizi e delle organizzazioni autorizzate secondo il capoverso 3 nonché il momento di cui al capoverso 4.
Art. 29a, rubrica e cpv. 1Obblighi per i concessionari di radiocomunicazione mobile1 Per le chiamate d’emergenza verso il numero d’emergenza europeo provenienti da veicoli specificamente equipaggiati (eCall112/NGeCall112), i concessionari di radiocomunicazione mobile devono estrarre la serie minima di dati (Minimum Set of Data, MSD) e metterla a disposizione del servizio di localizzazione delle chiamate.
Art. 29b, rubrica e cpv.1, 2 e 5Esercizio di un servizio di localizzazione1 Il concessionario del servizio universale gestisce un servizio di localizzazione in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico. Questo servizio deve essere accessibile alle centrali dei servizi d’emergenza nonché delle organizzazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3; questo vale anche quando una centrale di una delle suddette organizzazioni non è collegata alla rete del concessionario del servizio universale.2 La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e l’utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali dei servizi d’emergenza e delle organizzazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3 si fondano sull’articolo 54.5 Le centrali dei servizi d’emergenza nonché delle organizzazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3 assumono unicamente i costi per l’utilizzazione del servizio di localizzazione.
Art. 30 Trasmissione vocale mediante protocollo Internet1 Nella trasmissione vocale mediante protocollo Internet sui propri collegamenti telefonici i fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l’istradamento e la localizzazione, a condizione che ciò sia possibile a costi ragionevoli e che l’infrastruttura dei clienti lo consenta.2 Se ciò non è possibile per una determinata ubicazione, devono garantire l’istradamento e la localizzazione solo per le chiamate provenienti dall’ubicazione principale indicata nel contratto di abbonamento.3 Devono informare i clienti in merito a eventuali restrizioni e farsi confermare espressamente che questi ne hanno preso atto.4 Devono indicare ai clienti che, per l’accesso ai servizi di cui agli articoli 28–29 e 31b ORAT4 dovrebbero impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione che consenta tecnicamente un istradamento e una localizzazione corretti.
Titolo prima dell’art. 31Sezione 4: Ulteriori obblighi
Art. 36 cpv. 22 I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo con i numeri attribuiti individualmente secondo gli articoli 24b–24i ORAT5 e con i numeri brevi secondo gli articoli 30, 31a e 32 ORAT.
Art. 81 cpv. 22 I dati non possono essere comunicati in caso di chiamate ai servizi di cui agli articoli 28a e 31b ORAT6.
Art. 84 cpv. 1 e 3–71 Se è tecnicamente possibile a costi proporzionati, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l’indicazione del loro numero sull’apparecchio chiamato.3 In ogni caso, essi devono indicare il numero chiamante per le chiamate:a. ai servizi d’emergenza;b. al servizio di trascrizione per audiolesi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera e;c. ai numeri degli organi di cui all’articolo 90 capoverso 5.4 Possono disattivare la soppressione dell’indicazione unicamente quando chi chiama contatta il servizio guasti del proprio fornitore.5 I servizi di cui agli articoli 28a, 29 e 31b ORAT7 e altre organizzazioni riconosciute quali la polizia militare o la polizia dei trasporti possono chiedere all’UFCOM che il numero chiamante sia indicato.6 L’UFCOM decide il momento a partire dal quale il numero chiamante deve essere indicato.7 Pubblica un l’elenco dei servizi e delle organizzazioni di cui al capoverso 5 la cui richiesta è stata accolta nonché il momento di cui al capoverso 6.
Art. 92 cpv. 1 e 21 In linea di principio, gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC8 ordinano le prestazioni necessarie presso fornitori di servizi di telecomunicazione di loro scelta, su base contrattuale.2 Se la pubblica gara è stata infruttuosa, dietro presentazione dei documenti della pubblica gara possono chiedere all’UFCOM di obbligare i fornitori a mettere a disposizione le prestazioni necessarie.
Art. 108e Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 maggio 20261 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica:a. l’accesso gratuito ai servizi secondo l’articolo 27 capoverso 1;b. l’istradamento secondo l’articolo 28;c. l’adempimento degli obblighi secondo l’articolo 28a capoversi 1–5.2 I concessionari di radiocomunicazione mobile devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 29a capoverso 1 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica. Essi devono garantire l’accesso di cui all’articolo 28a capoverso 6 entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica.3 I servizi di assistenza e consulenza che desiderano continuare ad avvalersi della localizzazione e delle funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi nonché del diritto di imporre l’indicazione del numero chiamante devono presentare la richiesta secondo l’articolo 29 capoverso 3 e l’articolo 84 capoverso 5 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica. Se respinge la richiesta, l’UFCOM stabilisce il momento a partire dal quale la localizzazione deve essere disattivata. La disattivazione deve avvenire entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica. Fino al momento della disattivazione, i servizi di assistenza e consulenza possono continuare a utilizzare la localizzazione e i fornitori del servizio telefonico pubblico devono continuare ad assicurare tale funzione.4 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono continuare ad assicurare la localizzazione per i numeri per i quali essa va garantita secondo l’articolo 29 capoverso 3 OST nella versione del 1° gennaio 20219 per 12 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica. Scaduto questo termine devono disattivare la localizzazione entro sei mesi.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
2 L’articolo 7 capoverso 2ter dell’ordinanza del 25 novembre 201510 sugli impianti di telecomunicazione (all. n. 1) entra in vigore il 1° luglio 2028.
6 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 25 novembre 201511 sugli impianti di telecomunicazione
Art. 7 cpv. 2ter2ter Gli smartphone ampiamente disponibili sul mercato devono disporre di funzioni che consentono tramite testo in tempo reale (Real Time Text) l’accesso ai servizi d’emergenza di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 6 ottobre 199712 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.
2. Ordinanza del 6 ottobre 199713 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni
Art. 28, rubrica e cpv. 1–4Concerne soltanto i testi tedesco e francese1 Per ciascuno dei servizi d’emergenza seguenti è disponibile un numero breve:a. numero d’emergenza europeo;b. polizia, chiamata d’emergenza;c. pompieri, chiamata d’emergenza;d. servizio sanitario, chiamata d’emergenza.2 I numeri brevi sono attribuiti alle organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti.3 Qualora sia disponibile un identificatore (URN) riconosciuto a livello internazionale o di Paese, l’UFCOM lo attribuisce al servizio d’intesa con le organizzazioni di cui al capoverso 2.4 Pubblica una lista degli identificatori attribuiti.
Art. 28a Servizi di assistenza e consulenza1 Per ciascuno dei servizi di assistenza e consulenza seguenti è disponibile un numero breve: a. assistenza per adulti;b. assistenza per bambini e giovani;c. assistenza alle vittime;d. assistenza in caso di avvelenamento.2 I numeri brevi sono attribuiti alle organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti.3 L’articolo 28 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.
Art. 31b cpv. 3bis e art. 54Abrogati
Allegato
Inserire le voci seguenti in ordine alfabetico.…IETF (International Engineering Task Force): organizzazione di standardizzazione che sviluppa e promuove norme tecniche per Internet.…RFC (Requests for Comments): serie di documenti tecnici e organizzativi relativi a Internet, pubblicati dall’editor RFC.…URN (Uniform Resource Name): nome di risorsa univoco per servizi d’emergenza e altri servizi noti secondo l’RFC 5031 dell’IETF.…