Der Vertrag regelt die Vergütung von Informatikdienstleistungen und Gebrauchstraining im Zusammenhang mit der Abgabe von sehbehindertenspezifischen EDV-Hilfsmitteln.
Convenzione tariffale
concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell’istruzione all’uso in relazione con la consegna o l’update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti
tra Name Einschränkung
(di seguito «fornitore di prestazioni») e
l’assicurazione invalidità (AI), rappresentata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (di seguito «assicurazione»)
Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. Salvo espressa indicazione contraria, i rimandi ad articoli e a capoversi si riferiscono alla presente convenzione. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.
Art. 1 Basi
1 Basi giuridiche:
831.20 – Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), in particolare articolo 21
831.10 – Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), in particolare articolo 43quater
831.201 – Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), in particolare articoli 14 e 24
831.101 – Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), in particolare articolo 66ter
831.232.51 – Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI), in particolare articolo 7 e n. 11.06 e 13.01* dell’Allegato
831.135.1 – Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV), in particolare articolo 4
2 Ulteriori basi:
Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI)
Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (CMAV)
Diritto d’esame degli atti giusta l’articolo 5 dell’ordinanza dell’11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub)
Art. 2 Campo di applicazione e ammissione 1 La presente convenzione riguarda il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell’istruzione
all’uso in relazione con la consegna o l’update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti. 2 Essa viene stipulata solo con aziende che soddisfano i requisiti descritti negli Allegati 2 e 3 (Misure
volte a garantire la qualità / Direttive per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni da parte dell’AI) per quanto riguarda la qualità della fornitura. 3 L’assicurazione si impegna a non garantire condizioni divergenti da quelle stabilite nella presente
convenzione alle aziende informatiche con le quali non ha stipulato alcun accordo. 4 La presente convenzione si applica anche ad altri fornitori di prestazioni, a condizione che sia rispettato
l’articolo 24 capoverso 3 OAI e che siano soddisfatti i requisiti qualitativi di cui agli Allegati 2 e 3.
Art. 3 Obblighi dei fornitori di prestazioni 1 Il fornitore di prestazioni è responsabile per la qualità delle prestazioni e dei prodotti e garantisce una
fornitura duratura con il relativo supporto (v. Allegati 2 e 3). 2 Il fornitore di prestazioni si impegna a garantire una fornitura economica delle prestazioni. Per l’offerta
di una fornitura prende in considerazione imperativamente i mezzi ausiliari del deposito figuranti nella banca dati centrale. 3 Ogni fornitore di prestazioni gestisce un deposito per la ripresa e il riutilizzo dei mezzi ausiliari finanziati
dall’assicurazione e si impegna ad amministrare il deposito in modo centralizzato.
4 Il fornitore di prestazioni motiva la propria offerta.
5 Il fornitore di prestazioni si impegna a informare immediatamente l’assicurazione di eventuali modifiche
rispetto alle condizioni esistenti al momento della firma della convenzione (p. es. trasferimento della sede principale, variazioni dell’organico concernenti persone con funzioni dirigenziali, cambiamento della forma giuridica ecc.). 6 Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno d’esercizio il fornitore di prestazioni inoltra all’assicurazione il conto riveduto, la contabilità analitica e il rapporto di gestione per l’anno d’esercizio concluso. La chiusura contabile viene effettuata secondo le norme Swiss GAAP RPC.
Art. 4 Protezione dei dati 1 Nell’ambito della presente convenzione bisogna tenere conto delle disposizioni sulla protezione dei
dati secondo la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD), la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e la LAI nonché secondo le rispettive ordinanze. 2 Le parti contraenti confermano in particolare che il trattamento dei dati personali nell’esecuzione della
presente convenzione sarà in ogni momento conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità nonché allo scopo. Garantiscono inoltre, tramite misure adeguate, che vengano svolte unicamente le operazioni di trattamento dei dati convenute. 3 Le parti contraenti devono adottare misure tecniche e organizzative idonee a impedire che persone
non autorizzate possano accedere ai dati da trattare. Informazioni e dati devono essere restituiti, cancellati o irrevocabilmente distrutti non appena non sono più necessari. 4 Indipendentemente dall’esistenza di un incarto informatizzato dell’assicurato in base alla legge, il fornitore di prestazioni è tenuto a trasmettere all’assicurazione i dati necessari da essa richiesti.
Art. 5 Tariffa
1 L’importo del rimborso è stabilito nell’Allegato 1.
2 Le tariffe non comprendono l’imposta sul valore aggiunto.
Art. 6 Prestazioni secondo la presente convenzione 1 La tipologia e l’entità delle prestazioni vengono stabilite tramite una decisione / comunicazione dell’ufficio AI cantonale competente, che costituisce il presupposto per il rimborso delle prestazioni. 2 L’assicurazione assume i costi soltanto per prestazioni di tipo semplice e adeguato.
3 Il rimborso si limita alla formazione individuale / all’istruzione all’uso, all’installazione e
all’adeguamento di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti (v. Allegato 1).
Art. 7 Fatturazione 1 La fattura per le prestazioni fornite deve essere inviata all’ufficio AI competente.
2 Le fatture indirizzate all’assicurazione contengono almeno le seguenti informazioni:
indirizzo dell’ufficio AI competente;
data della fattura;
data della fornitura della prestazione;
nome, cognome, indirizzo e numero d’assicurato (numero AVS) dell’assicurato;
numero della decisione / comunicazione;
nome, indirizzo e GLN del fornitore di prestazioni;
elenco delle ore prestate e dei mezzi ausiliari consegnati, con l’indicazione delle posizioni tariffali;
indicazione del tragitto con il luogo di partenza e quello in cui la prestazione viene fornita (distanza in km). 3La fatturazione avverrà in forma elettronica.
4 L’assicurato riceve sempre una copia della fattura.
5 In presenza di una decisione / comunicazione, l’assicurazione effettua il pagamento, dopo la fornitura
della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e previa consegna di tutti i documenti necessari.
Art. 8 Commissione per il controllo della qualità e gli accertamenti tecnici nell’ambito dell’informatica (CQAT-Informatica) 1 Le parti istituiscono una commissione per il controllo della qualità (CQAT-Informatica).
2 La CQAT-Informatica è competente per l’esame delle richieste di adesione di fornitori di prestazioni
nell’ambito della presente convenzione. Formula raccomandazioni all’attenzione dell’assicurazione per il riconoscimento di fornitori di prestazioni secondo gli Allegati 2 e 3 della presente convenzione. 3 La decisione definitiva sul riconoscimento dei fornitori di prestazioni e su eventuali sanzioni in caso di
mancata osservanza delle disposizioni sulla garanzia della qualità spetta all’assicurazione. 4 La CQAT-Informatica è anche competente per gli accertamenti tecnici nell’ambito della presente
convenzione. La tariffa si basa sulla tariffa oraria per le prestazioni di servizi informatici secondo l’Allegato 1. 5 La CQAT-Informatica è costituita da almeno due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e da uno
dell’organizzazione mantello UCBCIECHI. 6 La segreteria della CQAT-Informatica è gestita dall’organizzazione mantello UCBCIECHI. Il/La
segretario/a partecipa alle riunioni a titolo consultivo. 7 La CQAT-Informatica elabora un regolamento interno che, prima di essere adottato dal comitato
dell’organizzazione mantello UCBCIECHI, deve essere approvato dall’assicurazione.
Art. 9 Adeguamento tariffario
1 Gli Allegati 1–5 costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2 Le tariffe si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) a quota 106.2 punti (stato: dicembre 2023), base dell’indice dicembre 2020 = 100 %. 3 Le parti contraenti avviano le trattative per la ridefinizione della tariffa non appena il valore dell’IPC
subisce una variazione di +5 o –5 per cento rispetto al livello indicato al capoverso 2 o su richiesta motivata di una parte contraente.
4 Nell’ambito delle trattative bisogna tenere conto dei seguenti criteri:
condizioni quadro economiche, sociopolitiche e giuridiche;
evoluzione delle prestazioni fatturate basata su analisi eseguite a tal fine.
Art. 10 Entrata in vigore e disdetta 1 La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce la Convenzione tariffale del
1°luglio 2019 tra l’AI e il fornitore di prestazioni. 2 La presente convenzione può essere disdetta con un termine di sei mesi, rispettivamente al 30 giugno
o al 31 dicembre di ogni anno. Per quanto riguarda la disdetta in caso di mancata osservanza delle regole, si veda l’Allegato 2 (Misure volte a garantire la qualità). 3 Dopo la disdetta della presente convenzione, le parti contraenti si impegnano ad avviare senza indugio
nuove trattative. Se non si raggiunge un accordo entro il termine di disdetta, la presente convenzione resta in vigore fino alla conclusione di una nuova convenzione, tuttavia per altri 12 mesi al massimo. 4 Se una disposizione della presente convenzione o dei suoi allegati di cui all’articolo 9 capoverso 1 è o
diventa inefficace o nulla, l’efficacia delle altre disposizioni rimane invariata. Le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace o nulla con una regolamentazione efficace o valida, per quanto possibile vicina alla prima. 5La presente convenzione o i suoi allegati possono essere modificati di comune accordo in ogni momento per scritto senza previa disdetta.
Art. 11 Regolamentazione transitoria 1 Per le prestazioni erogate prima del 1° gennaio 2025 si applica la Convenzione tariffale del 1° luglio
2019 tra l’AI e il fornitore di prestazioni.
2 Per l’applicazione della tariffa secondo la presente convenzione è determinante la data di fornitura
della prestazione.
Art. 12 Vie legali In caso di controversie, la procedura è retta dall’articolo 27quinquies LAI.
Allegato 1 – Tariffe Allegato 2 – Misure volte a garantire la qualità Allegato 3 – Direttive per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni da parte dell’AI Allegato 4 – Autodichiarazione comprovante il rispetto dei criteri di ammissione Allegato 5 – Depositi di mezzi ausiliari informatici
Fornitore di prestazioni Funzione 1 Funzione 2
Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ambito Assicurazione invalidità (AI)
Il vicedirettore
Florian Steinbacher
Il capo del unita mezzi ausiliari
Nikos Stamoulis
Allegato 1
alla Convenzione concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell’istruzione all’uso in relazione con la consegna o l’update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti
in vigore dal 1° gennaio 2025 _____________________________________________________________________________________________________ Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.
Tariffe (codice tariffale 925) Descrizione Posizione Contenuto della prestazione Rimborso tariffale FORNITURA PRIVATA 10 Cifra statistica Definizione del mandato e accertamento del bisogno ▪ Accertamento di base (apparecchi, software, risorse e
10.01 bisogno di formazione dell’assicurato)
Rilevazione delle esigenze dell’assicurato riguardo Importo MA Accertamento in caso di prima all’impiego del mezzo ausiliario forfettario di fornitura
Mandato e corrispondenza con l’ufficio AI 587 franchi
Allestimento dell’incarto
Accertamento dell’idoneità dei diversi mezzi ausiliari mediante test
Mandato e corrispondenza con l’ufficio AI Importo MA Accertamento in caso di 10.02 ▪ Rilevazione delle mutate esigenze dell’assicurato forfettario di fornitura successiva riguardo all’impiego del mezzo ausiliario
395 franchi
▪ Aggiornamento della situazione dell’assicurato Adattamenti per agevolare il funzionamento di base del Importo mezzo ausiliario per ipovedenti Impostazione di base per forfettario di
10.03 ▪ Configurazione di base del mezzo ausiliario
ipovedenti1 800 franchi ▪ Adeguamento dei sistemi di base (sistema operativo, Office, altri programmi applicativi) Prestazioni di servizio per mantenere la funzione del Importo mezzo ausiliario forfettario
10.04 ▪ Hotline telefonica in caso di problemi concernenti il
MA Supporto specifico2 annuo di mezzo ausiliario
427 franchi
▪ Riparazioni e ripristino della funzione del mezzo (o pro rata) ausiliario via assistenza a distanza Adeguamenti individuali 10.05 Adeguamenti individuali resi necessari dalla disabilità in in caso di prima fornitura caso di prima fornitura Adeguamenti individuali 10.06 Adeguamenti individuali resi necessari dalla disabilità in
160 franchi
in caso di update caso di update l’ora Istruzione all’uso in caso di 10.07 Bisogno di formazione dell’assicurato fornitura privata Riparazioni in caso di fornitura 10.08 Riparazioni se l’apparecchio viene spostato fisicamente o privata se è necessario un intervento sul posto
1 In caso di prima fornitura e di fornitura successiva con nuovi mezzi ausiliari. Il requisito è un sistema operativo con
Office e i relativi programmi applicativi. Gli adattamenti individuali resi necessari dalla disabilità non sono compresi nell’importo forfettario e sono indicati separatamente come adattamenti individuali resi necessari dalla disabilità.
2 Per la durata dell’impiego del mezzo ausiliario (di regola quattro anni).
Descrizione Posizione Contenuto della prestazione Rimborso tariffale FORNITURA PROFESSIONALE Cifra statistica (per la scuola, la formazione o 20 l’attività professionale) o PLURIDISABILITA’ Definizione del mandato e accertamento del bisogno
Rilevazione delle esigenze dell’assicurato riguardo Importo Accertamento del bisogno (senza 20.01 all’impiego del mezzo ausiliario forfettario di posto di lavoro) ▪ Mandato e corrispondenza con l’ufficio AI 461 franchi
Allestimento dell’incarto
Controllo delle risorse dell’assicurato
Se necessario
Elaborazione del funzionamento specifico per Accertamento tecnico sul posto di
20.02 disabili per soluzioni speciali sul posto di lavoro
lavoro ▪ Ev. spese esterne supplementari sostenute dal datore di lavoro per gli specialisti in informatica Installazione e adattamenti Installazione e adeguamenti individuali resi necessari individuali 20.03 dalla disabilità in caso di prima fornitura in caso di prima fornitura 173 franchi Installazione e adeguamenti Installazione e adeguamenti individuali resi necessari l’ora individuali 20.04 dalla disabilità in caso di update in caso di update Istruzione all’uso in caso di 20.05 Bisogno di formazione dell’assicurato fornitura professionale Spese non andate a buon fine 20.06 Necessità assoluta di consultare preventivamente l’AI Riparazioni in caso di fornitura 20.07 Tutti i lavori di riparazione, compresi quelli eseguiti via professionale assistenza a distanza
Prestazioni generali 30 Cifra statistica ▪ Può essere conteggiato ogni quarto d’ora Durata del tragitto e tempo di 94 franchi
30.01 iniziato.
attesa l’ora
Al massimo tre ore al giorno per il tragitto
Va calcolata la distanza in automobile sul
30.02 sitowww.search.ch. 0.75 franchi
Indennità chilometrica ▪ In caso di più mandati al giorno il tragitto va per km suddiviso. Accertamento tecnico 30.03 ▪ Accertamento tecnico della CCQAT-Informatica 160 franchi l’ora Hardware 30.04 Prezzo Software 30.05 Compreso il System Maintenance Agreement d’acquisto3 (SMA) per quattro anni Forfait di trattamento per hardware 30.06 2 per cento del prezzo d’acquisto, ma almeno 2 per cento e software 50 franchi e al massimo 500 franchi su hardware e software
3 L’hardware e il software sono fatturati all’AI al prezzo d’acquisto (senza margini di guadagno).
Allegato 2
alla Convenzione concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell’istruzione all’uso in relazione con la consegna o l’update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti
in vigore dal 1° gennaio 2025
Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.
Misure volte a garantire la qualità Il fornitore di prestazioni si impegna ad adottare le seguenti misure per garantire la qualità delle prestazioni di servizi informatici in relazione con la consegna di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti dell’AI.
1. Forma organizzativa
Con la sua forma organizzativa, il fornitore di prestazioni garantisce una disponibilità di fornitura continua e completa per tutto l’anno.
2. Personale specializzato
Il fornitore di prestazioni dimostra di disporre di persone con le seguenti competenze tecniche:
competenze in materia di formazione;
competenza in materia di supporto informatico;
competenza specifica in informatica per l’adattamento di mezzi ausiliari tecnici per ipovedenti per applicazioni professionali;
conoscenze approfondite delle soluzioni software più conosciute;
competenze tecniche nell’ambito della disabilità visiva, compresa la scrittura Braille.
3. Svolgimento della procedura di riconoscimento
La richiesta di riconoscimento quale fornitore di prestazioni nell’ambito della presente convenzione deve essere presentata per scritto alla segreteria della CQAT-Informatica. Questa la trasmette ai membri della Commissione, che formulano una raccomandazione all’attenzione dell’assicurazione. La decisione definitiva sull’adesione spetta all’assicurazione.
La CQAT-Informatica verifica i criteri di riconoscimento sulla base di un’autodichiarazione (v. Allegato 4) e dei documenti inoltrati. Se le condizioni professionali e aziendali non sono adempiute, il riconoscimento può essere negato.
L’assicurazione può eseguire od ordinare in ogni momento un controllo sul posto per verificare l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione e nei suoi allegati. La CQAT- Informatica svolge l’accertamento tecnico.
Il riconoscimento della richiesta comporta la conclusione di una convenzione tra l’assicurazione e il fornitore di prestazioni. Se la richiesta è respinta, è necessaria una motivazione scritta. Cinque anni dopo il riconoscimento la CQAT-Informatica procede a una verifica. Una volta aggiornati, tutti i documenti di cui al punto 8 dell’Allegato 3 devono essere nuovamente inoltrati alla CQAT-Informatica, la quale informa l’assicurazione e il fornitore di prestazioni sul risultato della verifica.
Contro la decisione dell’assicurazione può essere promossa un’azione presso il tribunale arbitrale cantonale (art. 27quinquies LAI).
4. Elenco dei fornitori di prestazioni contraenti
La segreteria della CQAT-Informatica tiene un elenco dei fornitori di prestazioni con cui l’assicurazione ha concluso una convenzione.
5. Sanzioni
Se il fornitore di prestazioni viola i propri obblighi contrattuali o non adempie più i requisiti menzionati nella convenzione, spetta all’assicurazione, dopo averlo sentito, a) eseguire oppure ordinare una verifica sul posto; b) emettere un avvertimento e fissare un termine ragionevole per rimediare alla violazione; e c) disdire la convenzione con effetto immediato dopo ripetuti e infruttuosi avvertimenti e trascorso il termine previsto. Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti legali da parte dell’assicurazione.
Allegato 3
alla Convenzione concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell’istruzione all’uso in relazione con la consegna o l’update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti
in vigore dal 1° gennaio 2025
Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.
Direttive per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni da parte dell’AI
Criteri di riconoscimento
1. Forma organizzativa
2. Competenze tecniche
3. Supporto
4. Accessibilità delle informazioni
5. Protezione dei dati
6. Fornitori di prestazioni esteri
7. Obbligo d’informare
8. Documenti da inoltrare per la procedura di riconoscimento
Il fornitore di prestazioni deve adempiere i requisiti esposti di seguito.
1. Forma organizzativa
Con il suo personale il fornitore di prestazioni garantisce una disponibilità di fornitura continua per tutto l’anno. Garantisce in particolare che per una completa valutazione del caso sia sempre a disposizione sufficiente personale specializzato con un’esperienza professionale sufficiente nel settore della disabilità visiva.
Prove: organigramma ed elenco dei collaboratori, con l’indicazione delle loro competenze tecniche ed esperienze nel settore della disabilità visiva.
2. Competenze tecniche
Le competenze tecniche vanno comprovate come segue.
Le competenze in materia di formazione richiedono almeno un certificato FSEA 1 di formatore/trice di adulti e almeno due anni di esperienza professionale nell’ambito della formazione (insegnamento o simile).
La competenza in materia di supporto informatico richiede almeno un attestato federale di capacità quale informatico/a o un diploma di tecnico/a SSS informatica.
La competenza specifica in informatica per l’adattamento di mezzi ausiliari tecnici per ipovedenti per applicazioni professionali (p. es. scrittura Braille) richiede almeno un titolo universitario o di una scuola universitaria professionale e/o comprovate competenze tecniche nel settore dell’adattamento di mezzi ausiliari/script.
La conoscenza delle diverse soluzioni software dei principali produttori (come screen reader, sistema di ingrandimento, riconoscimento testo, programmi di sintesi vocale, trasmissione Braille, display Braille) deve essere confermata da un’autodichiarazione.
Per le competenze tecniche della disabilità visiva, compresa la scrittura Braille, si richiedono almeno la partecipazione a un corso di base sulla Low Vision organizzato dall’associazione mantello UCBCIECHI e due anni di esperienza professionale nel settore della disabilità visiva.
Una persona può disporre nel contempo di diverse qualifiche. Il fornitore di prestazioni non deve disporre necessariamente in prima persona della competenza specifica in informatica, che può essere garantita anche grazie alla collaborazione con uno specialista in informatica con la relativa qualifica.
Prove: certificati finali, diplomi, lettere di conferma. In caso di delega delle competenze va allegato l’accordo di collaborazione con lo specialista esterno.
3. Supporto
Il fornitore di prestazioni è raggiungibile telefonicamente in qualsiasi momento nei giorni lavorativi. Egli mette a disposizione una hotline telefonica per risolvere problemi concernenti i mezzi ausiliari e può eseguire riparazioni semplici tramite assistenza a distanza. Il cliente riceve una risposta entro quattro ore. In questo lasso di tempo, il fornitore di prestazioni si impegna a trovare una soluzione al problema.
4. Accessibilità delle informazioni
Il fornitore di prestazioni gestisce un sito Internet sul quale sono disponibili in forma accessibile le principali informazioni quali offerte, orari di apertura o ubicazione dei locali commerciali.
5. Protezione dei dati
Le persone non autorizzate non possono accedere ai documenti dei clienti (art. 4 della convenzione tariffale «Protezione dei dati»).
6. Fornitori di prestazioni esteri
I fornitori di prestazioni esteri sono soggetti alle disposizioni che disciplinano l’autorizzazione per l’esercizio del commercio ambulante.
7. Obbligo d’informare
Eventuali modifiche della struttura aziendale (p. es. cambiamento del nome dell’azienda, fusioni, trasferimento della sede principale, modifiche statutarie, variazioni dell’organico concernenti persone con funzioni dirigenziali ecc.) vanno comunicate senza indugio all’assicurazione.
8. Documenti da inoltrare per la procedura di riconoscimento
Oltre a quelli summenzionati vanno inoltrati i documenti seguenti:
conto annuale con chiusura contabile effettuata secondo le norme Swiss GAAP RPC;
statuti;
Allegato 4 firmato, con i documenti ivi menzionati;
estratto del registro di commercio.
Allegato 4
alla Convenzione concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell’istruzione all’uso in relazione con la consegna o l’update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti
in vigore dal 1° gennaio 2025
Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.
Autodichiarazione comprovante il rispetto dei criteri di ammissione
Nome dell’azienda: _________________________________________________
Numero IDI: _________________________________________________
Persona di contatto responsabile: ____________________________________________
Funzione della persona di contatto:
Indirizzo dell’azienda (via / n.): _________________________________________________
NPA / Luogo: _________________________________________________
Paese: _________________________________________________
Telefono: _________________________________________________
Indirizzo e-mail: _________________________________________________
Sito Internet: _________________________________________________
Criteri di riconoscimento
1. Forma organizzativa
2. Competenze tecniche
3. Supporto
4. Accessibilità delle informazioni
5. Richiedenti esteri
6. Autodichiarazioni
1. Forma organizzativa
Per garantire una disponibilità di fornitura continua per tutto l’anno il richiedente assicura che sia sempre a disposizione sufficiente personale specializzato con un’adeguata esperienza professionale nel settore della disabilità visiva.
Si prega di allegare alla presente autodichiarazione un organigramma e un elenco di tutti i collaboratori dell’azienda che si occupano della fornitura di prestazioni nel quadro della convenzione secondo l’articolo 21 LAI, con l’indicazione delle informazioni seguenti:
cognome e nome;
entrata in funzione e grado d’occupazione;
competenze tecniche (si prega di elencare la conoscenza delle diverse soluzioni secondo l’Allegato 2);
esperienza professionale nell’ambito della disabilità visiva (numero di anni).
Cognome Entrata Grado Competenze Conoscenza Esperienza e nome in d’occupazione tecniche delle professionale funzione (elencare soluzioni nell’ambito tutte le software della competenze specifiche disabilità per ogni per visiva collaboratore) ipovedenti (numero di secondo anni). l’Allegato 2
2. Competenze tecniche
Il richiedente conferma che, con i suoi collaboratori, può disporre in ogni momento delle seguenti competenze tecniche (requisiti secondo il punto 2 dell’Allegato 3 della convenzione).
Competenze in materia di formazione
🞏 Sì 🞏 No Competenza in materia di supporto informatico
🞏 Sì 🞏 No Competenza specifica in informatica per l’adattamento di mezzi ausiliari tecnici per ipovedenti per applicazioni professionali 🞏 Sì 🞏 No
Competenze tecniche nell’ambito della disabilità visiva, compresa la scrittura Braille.
🞏 Sì 🞏 No Il richiedente conferma che i suoi informatici dispongono delle conoscenze delle varie soluzioni software specifiche per ciechi e ipovedenti secondo l’Allegato 2. 🞏 Sì 🞏 No Il richiedente conferma di avvalersi della delega di competenze.
🞏 Sì 🞏 No La competenza specifica in informatica è delegata agli specialisti seguenti:
Si prega di allegare alla presente autodichiarazione copie di diplomi, attestati di capacità, titoli di formazione, certificati di lavoro, attestati di partecipazione a corsi ecc. per ogni collaboratore. In caso di delega di competenze: copia dell’accordo di collaborazione.
3. Supporto
Il richiedente conferma di poter garantire le seguenti prestazioni di supporto:
• Hotline telefonica per risolvere problemi concernenti i mezzi ausiliari; reperibilità telefonica 24 ore su 24 nei giorni lavorativi
🞏 Sì 🞏 No
• Risposta entro quattro ore; impegno a trovare una soluzione al problema in questo lasso di tempo 🞏 Sì 🞏 No
• Esecuzione di riparazioni e ripristino della funzione del mezzo ausiliario tramite assistenza a distanza 🞏 Sì 🞏 No
Osservazioni:
4. Accessibilità delle informazioni
Il richiedente conferma di gestire un sito Internet sul quale sono disponibili in forma accessibile le principali informazioni quali offerte, orari di apertura, ubicazione dei locali commerciali ecc. 🞏 Sì 🞏 No
Osservazioni:
5. Protezione dei dati
Il richiedente conferma che osserva le disposizioni concernenti la protezione dei dati (art. 4 della convenzione tariffale «Protezione dei dati») e, in particolare, che le persone non autorizzate non possono accedere ai documenti dei clienti. 🞏 Sì 🞏 No
Osservazioni:
6. Gestione e amministrazione del deposito
Il richiedente conferma la propria disponibilità a gestire un deposito per la ripresa e il riutilizzo dei mezzi ausiliari finanziati dall’assicurazione e a collaborare alla amministrazione del deposito in modo centralizzato. 🞏 Sì 🞏 No
7. Richiedenti esteri
Apponendo la propria firma in calce al presente documento, il richiedente conferma di conoscere e rispettare le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione per l’esercizio del commercio ambulante.
8. Autodichiarazioni
Si prega di allegare alla presente autodichiarazione una copia dell’attestato di un’assicurazione di responsabilità civile per aziende e l’estratto aggiornato del registro delle esecuzioni o documenti esteri equivalenti.
Con la nostra firma confermiamo l’esattezza delle informazioni di cui sopra.
Luogo / data:
(Firme valide)
L’autodichiarazione, unitamente ai documenti richiesti, deve essere inviata a: Commissione per il controllo della qualità e gli accertamenti tecnici nell’ambito dell’informatica (CCQAT-Informatica) c/o Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi UCBCIECHI Schützengasse 9
9001 San Gallo
Allegato 5 alla Convenzione concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell’istruzione all’uso in relazione con la consegna o l’update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti
in vigore dal 1° gennaio 2025
Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.
Depositi di mezzi ausiliari informatici Il fornitore di prestazioni è tenuto a gestire per l’assicurazione un deposito per la ripresa e il riutilizzo dei mezzi ausiliari informatici rimborsati dall’assicurazione.
Nell’ambito dell’amministrazione del deposito il fornitore di prestazioni si adopera per il coordinamento tra i fornitori di prestazioni:
egli immette in una banca dati centralizzata le informazioni concernenti le entrate e le uscite dei mezzi ausiliari del suo deposito;
i fornitori di prestazioni si coordinano in modo indipendente;
incombe ai fornitori di prestazioni sostenere i costi per la creazione e l’amministrazione della banca dati centralizzata.
Compiti dei depositi:
mettere a disposizione le infrastrutture per la ripresa, la preparazione per il riutilizzo, la riparazione, il deposito e lo smaltimento di mezzi ausiliari informatici;
pianificare e attuare il riutilizzo dei mezzi ausiliari disponibili nel deposito;
fatturare caso per caso i costi per i mezzi ausiliari del deposito agli uffici AI;
aggiornare regolarmente l’elenco centralizzato dei mezzi ausiliari disponibili nel deposito.
Finanziamento dei depositi
L’assicurazione rimborsa i mezzi ausiliari del deposito caso per caso.
I costi per un mezzo ausiliario disponibile nel deposito non possono superare mediamente il
50 per cento del prezzo da nuovo (prezzo di vendita iniziale).
I singoli depositi sono autosufficienti e provvedono al loro finanziamento con il ricavo dei mezzi ausiliari da essi gestiti.
I mezzi ausiliari disponibili nel deposito vengono consegnati prioritariamente agli aventi diritto a prestazioni AI. I mezzi ausiliari le cui possibilità di utilizzo sono scarse o per i quali non è più ragionevole procedere a una revisione possono essere venduti o noleggiati a terzi interessati a prezzi che permettano di coprire i costi. Se neanche questo è possibile, i mezzi ausiliari possono essere messi a disposizione di un ente assistenziale o smaltiti.
Procedura
Il fornitore di prestazioni che consegna il mezzo ausiliario è responsabile per il recupero di quest’ultimo nel deposito.
Al riguardo i fornitori di prestazioni possono convenire soluzioni di ripresa diverse, ma più ragionevoli.