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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito AVS, previdenza professionale e PC

05.05.2021

Informativa n. 435 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC

Calcolo delle indennità di perdita di guadagno durante la pandemia di COVID-19

1. Contesto

Normalmente le indennità di perdita di guadagno (IPG) sono calcolate in base al reddito indicato nell’ul- tima decisione di fissazione dei contributi AVS emanata prima dell’insorgere dell’evento assicurato. Se questo reddito è stato conseguito oltre un anno prima, bisogna far riferimento al reddito annuo conse- guito nell’anno precedente l’anno in questione. Se l’evento assicurato si verifica ad esempio nell’aprile del 2021, il calcolo si baserà sul reddito del 2020, che è quello su cui ci si è fondati per fissare i contributi d’acconto.

A causa della crisi legata alla pandemia di COVID-19 e dei provvedimenti adottati per combatterla, risulta tuttavia che, ai fini del calcolo delle IPG, il reddito determinante del 2020 non è sempre rappre- sentativo di un’attività lucrativa esercitata senza limitazioni. Peraltro, la base di calcolo dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è costituita dai redditi del 2019, poiché questi riflettono la situa- zione precedente la pandemia.

Questa informativa intende dare le istruzioni necessarie per tenere conto della situazione eccezionale derivante dalla pandemia ed evitare dunque che il calcolo delle IPG si basi sugli anni in cui l’attività lucrativa è stata limitata a causa dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus. Queste istru- zioni sono legate esclusivamente alla situazione derivante dalla pandemia di COVID-19 e non intendono dunque assolutamente modificare in generale la prassi in materia di calcolo delle IPG; la loro applica- zione è inoltre di durata limitata.

2. Calcolo delle IPG nei casi in cui il reddito dei lavoratori indipendenti risulta sfavorevole a causa dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus

Nei casi in cui i redditi adottati per fissare i contributi d’acconto del 2020 (anno di riferimento) sono meno favorevoli dei redditi utilizzati per fissare i contributi d’acconto del 2019 o di quelli indicati nella decisione

Informativa n. 435 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC

di fissazione dei contributi per il 2019, per il calcolo delle IPG si considera quale base di riferimento il reddito determinante del 2019.

Nell’ambito di questo calcolo, in deroga ai N. 5043-5045 DIPG e 1124-1126 CIMatPat nonché in appli- cazione dell’articolo 7 capoverso 1 OIPG, le casse di compensazione devono confrontare sistematica- mente i redditi su cui sono stati fissati i contributi d’acconto del 2020 con i redditi indicati nella decisione di fissazione dei contributi AVS del 2019, e tenere conto del reddito dell’anno di riferimento più favore- vole per la persona in questione. Per un eventuale ulteriore adeguamento dell’indennità restano appli- cabili i N. 5046 DIPG e 1127 CIMatPat.

Questa regola concerne tutte le IPG, ovvero l’indennità per chi presta servizio, l’indennità di maternità e di paternità, nonché l’indennità di assistenza, che sarà introdotta il 1° luglio 2021 (RU 2020 4525).

Queste istruzioni riguardano tutti i casi insorti nel corso del 2021. La regolamentazione è applicabile da oggi fino al 31 dicembre 2021, anche per le richieste pendenti presso le casse di compensazione. Per quanto concerne gli incarti già trattati, si applica su richiesta delle persone interessate, con effetto re- troattivo dal 1° gennaio 2021. Alla fine di quest’anno l’UFAS deciderà se mantenere la misura nel 2022.

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