IV-Rundschreiben Nr. 408 / Neues Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinten Königreich
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Settore Procedura e rendite
1 novembre 2021
Lettera circolare AI n. 408
Nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito
1 Applicazione provvisoria dal 1° novembre 2021
In seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit), dal 1° gennaio 2021 l’Accordo sulla libera circo- lazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non si applicano più alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.
I due Stati hanno concluso una nuova convenzione, che, fino alla sua entrata in vigore, sarà già appli- cabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021. La convenzione di sicurezza sociale del 1968, che è tornata a essere applicabile dal 1° gennaio 2021, sarà sostituita dalla nuova convenzione bilaterale (v. «Campo d’applicazione» di seguito). La nuova convenzione di sicurezza sociale non è applicabile alle persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sui diritti dei cittadini (v. Informativa per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC n. 430 e spiegazioni di seguito sul rap- porto con l’Accordo sui diritti dei cittadini).
La nuova convenzione di sicurezza sociale è più ampia rispetto alle convenzioni bilaterali usualmente concluse con altri Stati. Molte disposizioni sono state riprese dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Questa stretta correlazione con il diritto dell’UE vigente prima del 1° gennaio 2021 garan- tisce una certa continuità rispetto alle prescrizioni dell’ALC.
2 Campo d’applicazione
La convenzione si applica, nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, ai cittadini di entrambi gli Stati contraenti e ai cittadini degli Stati dell’UE. Come l’ALC, anche la convenzione si applica altresì ai familiari non esercitanti un’attività lucrativa e ai superstiti, a prescindere dalla loro nazionalità.
A differenza dell’ALC, per contro, la convenzione contempla soltanto disposizioni bilaterali, che coor- dinano esclusivamente il sistema di sicurezza sociale della Svizzera e quello del Regno Unito, senza triangolazioni tra i vari accordi in materia (convenzione di sicurezza sociale tra Svizzera e Regno Uni- to, Accordo UE-Regno Unito, ALC).
Per quanto concerne la portata territoriale, la convenzione si applica alla Svizzera nonché al Regno Unito e a Gibilterra, ma non agli altri territori d’oltremare e alle colonie della Corona del Regno Unito. All’Isola di Man, a Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou continua ad applicarsi la convenzione di sicurezza sociale del 1968.
3 Ripercussioni per l’assicurazione invalidità
3.1 Esportazione
Sebbene l’assicurazione invalidità (AI) rientri nel campo d’applicazione materiale della nuova conven- zione, l’esportazione delle sue prestazioni è esplicitamente esclusa in caso di residenza nel Regno
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 408 / Nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito (valida dal 1° novembre 2021)
Unito. Se domiciliati al di fuori della Svizzera, dunque, i cittadini del Regno Unito non potranno perce- pire la rendita dell’AI.
In virtù del diritto nazionale o di quello dell’UE, per contro, per i cittadini della Svizzera e degli Stati dell’UE l’esportazione delle rendite AI è possibile in tutto il mondo, fatta eccezione per le rendite AI concesse per un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento, che vengono versate soltanto in caso di residenza in uno Stato dell’UE.
3.2 Totalizzazione dei periodi di assicurazione
La nuova convenzione di sicurezza sociale prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Se la durata minima di contribuzione di tre anni per l’acquisizione del diritto a una rendita AI non può es- sere adempiuta con i periodi di assicurazione svizzeri, per i cittadini della Svizzera, del Regno Unito e degli Stati dell’UE vanno considerati a tal fine anche i periodi di contribuzione maturati nel Regno Uni- to.
Poiché la nuova convenzione disciplina soltanto le relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito, per i cittadini di quest’ultimo Stato i periodi di assicurazione all’AI maturati in Stati dell’UE o dell’AELS non vengono considerati ai fini dell’adempimento della durata minima di contribuzione.
3.3 Procedura / Istruzioni
Nell’ambito della convenzione verranno scambiate informazioni, possibilmente in forma elettronica. L’idea è che entrambi gli Stati continuino a utilizzare l’attuale sistema elettronico per lo scambio di informazioni (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI).
La procedura per la richiesta di una rendita di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità corrisponde a quella prevista nel caso degli Stati dell’UE e dell’AELS; vanno effettuate procedure internazionali e applicate per analogia le disposizioni della Circolare sulla procedura per la determinazione delle pre- stazioni AVS/AI/PC (CIBIL; d/f). Inizialmente anche per l’attestazione dei periodi si continuerà a utiliz- zare i moduli dell’UE/SED.
Le istruzioni al riguardo verranno adeguate di conseguenza il più rapidamente possibile.
4 Rapporto con l’Accordo sui diritti dei cittadini
Per disciplinare il recesso del Regno Unito dall’ALC e garantire i diritti acquisiti dagli assicurati in virtù dell’ALC, la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso l’Accordo sui diritti dei cittadini, che è applicabi- le dal 1° gennaio 2021. La nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito contempla una riserva a favore dell’Accordo sui diritti dei cittadini. Se una persona rientra nel campo d’applicazione di quest’ultimo (per maggiori informazioni, v. Informativa per le casse di compensazio- ne AVS e gli organi di esecuzione PC n. 430 e sito Internet dell’UFAS: www.ufas.admin.ch), si appli- cano le disposizioni del diritto di coordinamento europeo e non la nuova convenzione di sicurezza sociale.
Per quanto concerne i diritti alle rendite del 1° pilastro, questo significa che, se sono stati ma- turati periodi di assicurazione in Svizzera, nel Regno Unito o in Stati dell’UE prima del 1° gennaio 2021 in virtù dell’ALC, non bisogna applicare la nuova convenzione di sicurezza sociale, bensì l’Accordo sui diritti dei cittadini. Se una persona ha maturato tali periodi, si applica- no le disposizioni della CIBIL, a prescindere dal momento in cui è insorto l’evento assicurato. Diver- samente da quanto previsto con la nuova convenzione di sicurezza sociale, in caso di applicazione dell’Accordo sui diritti dei cittadini le rendite ordinarie d’invalidità possono essere esportate in tutto il mondo (anche le rendite AI concesse per un grado d’invalidità inferiore al 50 %, nel Regno Unito e nello spazio UE).
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 408 / Nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito (valida dal 1° novembre 2021)
Esempio: il 1° giugno 2025 un cittadino britannico si ammala e adempie quindi le condizioni per una rendita AI per un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento. Dal 2016 al 2019 ha maturato periodi di assicurazione in Svizzera. Il regolamento (CE) n. 883/2004 è applicabile per quanto concerne il suo diritto alla rendita; si applicano le disposizioni della CIBIL. La rendita dell’AI per un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento viene esportata nel Regno Unito (N. 5009 segg. CIBIL).
L’Accordo sui diritti dei cittadini non garantisce alcun diritto a una protezione successiva all’assicurazione (v. N. 1011 CIBIL). Poiché la nuova convenzione bilaterale di sicurezza sociale non prevede tale protezione, i cittadini del Regno Unito non domiciliati in Svizzera non sono più considerati assicurati e non hanno dunque diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità sviz- zera.
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 408 / Nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito (valida dal 1° novembre 2021)