Neues Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito AVS, previdenza professionale e PC
01.11.2021
Informativa n. 444 per le casse di compensa- zione AVS e gli organi di esecuzione PC
Nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito
1 Applicazione provvisoria dal 1° novembre 2021
In seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit), dal 1° gennaio 2021 l’Accordo sulla libera circola- zione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non si applicano più alle relazioni tra la Sviz- zera e il Regno Unito.
I due Stati hanno concluso una nuova convenzione, che, fino alla sua entrata in vigore, sarà già appli- cabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021. La convenzione di sicurezza sociale del 1968, nuova- mente applicabile dal 1° gennaio 2021, sarà per principio sostituita dalla nuova convenzione bilaterale (v. «Campo d’applicazione» di seguito). La nuova convenzione di sicurezza sociale non è applicabile alle persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sui diritti dei cittadini (v. Informativa per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC n. 430 e spiegazioni di seguito sul rapporto con l’Accordo sui diritti dei cittadini). Poiché deve ancora essere approvata dai parlamenti dei due Stati, dal 1° novembre 2021 la convenzione sarà applicata provvisoriamente fino alla sua entrata in vigore definitiva.
La nuova convenzione di sicurezza sociale è più ampia rispetto alle convenzioni bilaterali usualmente concluse con altri Stati. Molte disposizioni sono state riprese dai regolamenti (CE) 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Questa stretta correlazione con il diritto dell’UE vigente prima del 1° gennaio 2021 garan- tisce una certa continuità rispetto alle prescrizioni dell’ALC.
2 Campo d’applicazione
La convenzione si applica, nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, ai cittadini di entrambi gli Stati contraenti e ai cittadini degli Stati dell’UE (ma cfr. il punto 3 sull’assoggettamento assicurativo). Come l’ALC, anche la convenzione si applica altresì ai familiari non esercitanti un’attività lucrativa e ai superstiti, a prescindere dalla loro nazionalità.
A differenza dell’ALC, per contro, la convenzione contempla soltanto disposizioni bilaterali, che coordi- nano esclusivamente il sistema di sicurezza sociale della Svizzera e quello del Regno Unito, senza triangolazioni tra i vari accordi in materia (convenzione di sicurezza sociale tra Svizzera e Regno Unito, Accordo UE-Regno Unito, ALC).
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Per quanto concerne la portata territoriale, la convenzione si applica alla Svizzera nonché al Regno Unito e a Gibilterra, ma non agli altri territori d’oltremare e alle dipendenze della Corona del Regno Unito. All’Isola di Man, a Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou continua ad applicarsi la conven- zione di sicurezza sociale del 1968.
3 Assoggettamento assicurativo
La nuova convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito disciplina l’assoggettamento assicurativo delle persone che si trovano in una situazione transfrontaliera tra i due Stati contraenti (ovvero una situa- zione in cui non tutti gli elementi riguardano esclusivamente uno dei due Stati) e ai quali non è appli- cabile l’Accordo sui diritti dei cittadini. In materia di assoggettamento, le disposizioni della nuova con- venzione si applicano, a prescindere dalla nazionalità, alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di almeno uno dei due Stati contraenti.
Per quanto concerne la legislazione applicabile, le norme della nuova convenzione ricalcano quelle dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Disposizioni relative all’attuazione e alle proce- dure sono previste al titolo II dell’allegato 1.
3.1 Assoggettamento in base al luogo di lavoro ed eccezioni, in particolare per i lavoratori distaccati
Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della convenzione sono soggette alla legislazione di un solo Stato, in generale quella dello Stato contraente sul territorio del quale viene esercitata l’atti- vità lucrativa. Per determinate categorie di persone (pubblici dipendenti, marinai di alto mare, perso- nale di volo di imprese di trasporto aereo) sono però previste disposizioni particolari in deroga a que- sto principio.
I lavoratori salariati o indipendenti possono essere distaccati nell’altro Stato contraente per un periodo di 24 mesi. Le condizioni che reggono il distacco sono le stesse di quelle previste per l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004; per esempio, la durata di assicurazione precedente nello Stato di provenienza è, in generale, di un mese per i salariati e di due mesi per gli indipendenti. Le autorità competenti dei due Stati possono convenire una proroga del distacco fino a un massimo di 6 anni.
I familiari (coniugi senza attività lucrativa, partner registrati e figli) che accompagnano il lavoratore di- staccato o i diplomatici (pubblici dipendenti) restano assicurati con il lavoratore nel suo Stato di prove- nienza.
3.2 Assoggettamento in caso di pluriattività
La convenzione disciplina l’assoggettamento dei lavoratori salariati o indipendenti occupati simulta- neamente in Svizzera e nel Regno Unito, riprendendo sostanzialmente la «regola del 25 per cento», che prescrive l’assoggettamento nello Stato contraente di residenza, se vi è esercitata una parte con- sistente delle attività. Se non è il caso, il salariato che esercita più attività può essere assicurato nello Stato contraente in cui ha sede il datore di lavoro, nello Stato contraente che non è quello di residenza se i datori di lavoro hanno sede in Svizzera e nel Regno Unito, o nello Stato contraente di residenza se il datore di lavoro non ha sede né in Svizzera né nel Regno Unito.
Altre disposizioni, che corrispondono a quelle del regolamento (CE) n. 883/2004, reggono l’assogget- tamento dei lavoratori indipendenti pluriattivi, delle persone che esercitano un’attività indipendente in uno Stato contraente e una salariata nell’altro nonché dei pubblici dipendenti che esercitano attività salariate e/o indipendenti nell’altro Stato contraente.
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Le attività esercitate in Stati dell’UE non rientrano nel campo d’applicazione della nuova convenzione bilaterale e non sono considerate nell’ambito della determinazione della legislazione applicabile se- condo la medesima.
L’Accordo sui diritti dei cittadini tutela le situazioni e i diritti delle persone che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione prima del 31 dicembre 2020 e che a quella data rientravano nel campo d’applicazione dell’ALC; il regolamento (CE) n. 883/2004 continua ad applicarsi loro fintantoché re- stano in una situazione transfrontaliera che implica la Svizzera e il Regno Unito in base alla loro nazio- nalità, attività o residenza. Per esempio, la legislazione di sicurezza sociale applicabile a un cittadino britannico che il 31 dicembre 2020 risiedeva e lavorava in Svizzera e inizia una nuova attività nell’UE, anche molto tempo dopo il 1° gennaio 2021 resta determinata conformemente all’articolo 13 del rego- lamento (CE) n. 883/2004. Questa persona può dunque chiedere il rilascio di un certificato A1 che at- testi l’unica legislazione applicabile all’insieme delle sue attività.
3.3 Datori di lavoro aventi sede al di fuori dello Stato contraente competente
I datori di lavoro aventi sede al di fuori dello Stato contraente competente devono per principio ver- sarvi contributi di sicurezza sociale. Tuttavia, un tale datore di lavoro e il suo dipendente possono con- venire che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro gli obblighi relativi al versamento dei contributi, senza pregiudicarne gli obblighi di base. Questo corrisponde alla possibilità prevista all’arti- colo 21 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009. I salariati soggetti all’obbligo di versare contri- buti all’AVS secondo la nuova convenzione e occupati da un datore di lavoro avente sede nel Regno Unito non sono considerati salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (i cosiddetti «ANOBAG») ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS.
3.4 Procedure analoghe a quelle applicate tra la Svizzera e gli Stati dell’UE
I casi di distacco tra la Svizzera e il Regno Unito o di attività esercitate simultaneamente in entrambi gli Stati contraenti sono trattati dalle casse di compensazione AVS tramite il portale online ALPS, che è stato adeguato di conseguenza.
Il modulo attestante la legislazione applicabile ai lavoratori in situazione di mobilità tra la Svizzera e il Regno Unito (p. es. distacco o pluriattività) utilizzato dalla Svizzera è l’attestazione generica impiegata nell’ambito dell’applicazione delle altre convenzioni bilaterali concluse dalla Svizzera (Certificate of Coverage CoC). Dal canto suo, il Regno Unito utilizzerà una propria attestazione specifica.
La Svizzera e il Regno Unito hanno convenuto di proseguire lo scambio di informazioni di sicurezza sociale per via elettronica. A tal fine, è previsto che i due Stati continuino a impiegare l’attuale sistema europeo per lo scambio elettronico di informazioni (Electronic Exchange of Social Security Informa- tion, EESSI).
3.5 Nessuna disposizione transitoria concernente l’assoggettamento rispetto alla conven- zione del 1968
La nuova convenzione bilaterale sostituirà a partire dal 1° novembre 2021 la convenzione del 1968 tra la Svizzera e il Regno Unito, che era applicabile alle situazioni a partire dal 1° gennaio 2021. Per le situazioni valutate secondo la convenzione del 1968, l’assoggettamento all’assicurazione deve essere rivisto e, se necessario, ridefinito secondo le disposizioni del titolo II della nuova convenzione di sicu- rezza sociale.
Le attestazioni di distacco rilasciate in virtù della convenzione bilaterale del 1968 restano tuttavia va- lide fino alla data di scadenza indicata sul documento.
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4 Prestazioni del 1° pilastro
La nuova convenzione di sicurezza sociale prevede l’esportazione delle prestazioni di vecchiaia e per superstiti, che vengono quindi versate in tutto il mondo. Le prestazioni dell’AI e le rendite straordinarie, invece, non vengono esportate. Se domiciliati al di fuori della Svizzera, dunque, i cit- tadini del Regno Unito non potranno percepire la rendita dell’AI.
In virtù del diritto nazionale o di quello dell’UE, per contro, per i cittadini della Svizzera e degli Stati dell’UE l’esportazione delle rendite AI è possibile in tutto il mondo, fatta eccezione per le rendite AI concesse per un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento, che vengono versate soltanto in caso di residenza in uno Stato dell’UE.
La nuova convenzione di sicurezza sociale prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Se la durata minima di contribuzione di tre anni per l’acquisizione del diritto a una rendita AI non può essere adempiuta con i periodi di assicurazione svizzeri, per i cittadini della Svizzera, del Regno Unito e degli Stati dell’UE vanno considerati a tal fine anche i periodi di contribuzione maturati nel Regno Unito.
La nuova convenzione di sicurezza sociale non è applicabile alle prestazioni complementari. Il diritto a queste ultime è retto esclusivamente dalla legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni com- plementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Dato che però in virtù della convenzione i cittadini del Regno Unito che immediatamente prima della richiesta di rendita hanno ri- sieduto in Svizzera per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni hanno diritto a una rendita straor- dinaria di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, il termine d’attesa decorre conformemente all’articolo 5 capoverso 3 LPC.
Dal campo d’applicazione della convenzione sono esclusi anche gli assegni per grandi invalidi. Questo significa che un diritto alle prestazioni sussiste soltanto in caso di domicilio e dimora abituale in Svizzera e ai cittadini del Regno Unito sono applicabili le stesse condizioni previste per i cittadini di Stati terzi.
Anche le prestazioni di pensionamento anticipato, ovvero le prestazioni transitorie svizzere (PT), sono escluse dal campo d’applicazione della convenzione. Questo significa che le PT non pos- sono essere esportate nel Regno Unito. Per l’adempimento delle condizioni di diritto e il calcolo delle PT si applica pertanto solamente il diritto nazionale e non vengono computati i periodi di assicurazione britannici.
5 Assicurazione facoltativa
Dal 1° gennaio 2021 i cittadini della Svizzera, degli Stati dell’UE, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia che risiedono nel Regno Unito possono aderire all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, purché siano adempiute le condizioni di adesione, in particolare la durata di assicurazione di almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima della cessazione dell’assicu- razione obbligatoria. I periodi di assicurazione maturati in uno Stato dell’UE o nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 non possono essere computati ai fini dell’adempimento della durata di assicura- zione precedente.
6 Rapporto con l’Accordo sui diritti dei cittadini
Per disciplinare il recesso del Regno Unito dall’ALC e garantire i diritti acquisiti dagli assicurati in virtù dell’ALC, la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso l’Accordo sui diritti dei cittadini, che è applica- bile dal 1° gennaio 2021. La nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito contempla una riserva a favore dell’Accordo sui diritti dei cittadini. Se una persona rientra nel campo
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d’applicazione di questo accordo (per maggiori informazioni, v. Informativa per le casse di compensa- zione AVS e gli organi di esecuzione PC n. 430 e sito Internet dell’UFAS: www.ufas.admin.ch), si ap- plicano le disposizioni del diritto di coordinamento europeo e non la nuova convenzione di sicurezza sociale. In particolare, dunque, le persone che prima del 1° gennaio 2021 hanno maturato periodi di assicurazione in Svizzera, nel Regno Unito o in Stati dell’UE in virtù dell’ALC possono continuare a percepire all’estero la rendita ordinaria d’invalidità (v. anche lettera circolare AI n. 408).
7 Procedura / Istruzioni
La procedura per la richiesta di una rendita di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità corrisponde a quella prevista nel caso degli Stati dell’UE e dell’AELS; vanno effettuate procedure internazionali e ap- plicate per analogia le disposizioni della Circolare sulla procedura per la determinazione delle presta- zioni AVS/AI/PC (CIBIL; d/f). Inizialmente anche per l’attestazione dei periodi si continuerà a utilizzare i moduli dell’UE/SED.
Le istruzioni al riguardo verranno adeguate di conseguenza. Per quanto riguarda le prestazioni, l'ade- guamento avverrà al momento dell'entrata in vigore definitiva della convenzione.