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Kreisschreiben zur Digitalisierung in der Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende (KS-EOD); gültig ab 02.02.2026, Stand: 01.06.2026

Circolare relativa alla digitalizzazione nell’or- dinamento delle indennità di perdita di guada- gno per le persone prestanti servizio (C- DOIPG)

Valida dal 2 febbraio 2026

Stato: 1° giugno 2026

318.719.i C-DOIPG

05.26

Premessa

La digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di gua- dagno (IPG) prevede che chi presta servizio o partecipa a un corso di formazione dei quadri di Gioventù e Sport (G+S) possa presentare le proprie richieste IPG tramite un processo digitale. Questo cambia- mento mira a semplificare le procedure amministrative degli assicurati e a favorire l’automatizzazione del trattamento delle richieste da parte delle casse di compensazione.

Per concretizzare questi obiettivi, la legge (LIPG) e l’ordinanza (OIPG) relative alle indennità di perdita di guadagno sono state ade- guate con effetto dal 1° gennaio 2025. In questo modo sono state create le basi giuridiche necessarie per ridefinire le responsabilità dei vari attori coinvolti e modernizzare gli scambi di informazioni. Dal 2 febbraio 2026 viene condotto un progetto pilota per i corsi di forma- zione dei quadri di G+S. In seguito, la digitalizzazione verrà progres- sivamente estesa alle altre organizzazioni di servizio fino all’introdu- zione completa del nuovo processo. La digitalizzazione non sarà in- vece introdotta per i monitori di giovani tiratori, che continueranno a utilizzare, fino a nuovo ordine, esclusivamente il precedente modulo cartaceo consegnato dall’organizzazione.

Inoltre, dato il termine di prescrizione legale di cinque anni, i periodi di servizio o di corso effettuati prima dell’introduzione del processo digitale continueranno a essere trattati secondo il precedente pro- cesso cartaceo. Poiché la migrazione delle organizzazioni di servizio e di corso al sistema digitale è graduale, la data dell’introduzione ef- fettiva varia da un’organizzazione all’altra, partendo dal 2 febbraio

2026 per i corsi G+S.

Secondo il nuovo processo digitale, le organizzazioni di servizio o di corso trasmettono all’Ufficio centrale di compensazione (UCC), per via elettronica, i dati relativi ai giorni di servizio o di corso effettuati. In seguito, gli assicurati accedono a questi dati tramite un portale online messo a disposizione dall’UCC, dove possono completare e confer- mare i propri dati personali e professionali. Una volta confermata, la richiesta viene automaticamente trasmessa alla cassa di compensa-

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zione competente. Infine, quest’ultima raccoglie le informazioni ne- cessarie per il calcolo dell’indennità presso il/i datore/i di lavoro coin- volto/i, tramite un canale di sua scelta.

È comunque sempre possibile presentare una richiesta in formato cartaceo. A tal fine è stato predisposto un nuovo modulo di richiesta (v. allegato II). Quest’ultimo viene generato e poi trasmesso dall’UCC direttamente alla persona in questione.

La presente circolare definisce i nuovi compiti e responsabilità delle organizzazioni di servizio o di corso, dell’UCC, degli organi esecutivi e dei datori di lavoro in relazione ai periodi di servizio o di corso G+S trasmessi per via elettronica al nuovo sistema d’informazione. Per le richieste IPG presentate secondo il precedente processo cartaceo, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni delle Direttive sull’ordi- namento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG).

Inoltre, fatta eccezione per le disposizioni specifiche elencate di se- guito, le disposizioni previste dal secondo capitolo e seguenti delle DIPG si applicano anche nell’ambito del nuovo processo digitale.

• A partire dall’entrata in vigore delle disposizioni concernenti la digitalizzazione dell’ordinamento delle IPG, il capitolo 2.3 DIPG non è più applicabile.

• I numeri marginali 3016 e 3019 DIPG vengono sostituiti con il numero marginale 3022 della presente circolare.

• Il capitolo 6.2 DIPG viene sostituito con il capitolo 3.5 della presente circolare.

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Premessa alla versione in vigore dal 1° giugno 2026

Dal 1° giugno 2026 il servizio civile passerà alla procedura digitale. Di conseguenza, a partire da tale data per il servizio civile non po- tranno più essere emesse nuove carte IPG secondo l’attuale proce- dura cartacea.

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Abbreviazioni 6

1. Informazioni generali sul processo di richiesta IPG 7

1.1 Trasmissione dei dati relativi ai periodi di servizio e degli

allegati alla richiesta 8

2. Compiti dell’Ufficio centrale di compensazione 10

2.1 Portale 10

2.2 Procedura di registrazione (onboarding) 12

2.3 Webservice 13

2.4 Notifiche alla persona prestante servizio 13

2.5 Modulo cartaceo 14

2.6 Supporto 15

2.7 Conservazione dei dati 16

3. Compiti della cassa di compensazione 17

3.1 Controllo di competenza 17

3.2 Utilizzo del Webservice 18

3.3 Raccolta delle informazioni necessarie per la fissazione

dell’indennità 18

3.4 Esercizio del diritto da parte dei familiari o del datore di

lavoro 20

3.5 Fissazione dell’indennità da parte del datore di lavoro 21

3.6 Nuovo modulo cartaceo perso 22

3.7 Dati errati 22

4. Disposizioni finali ed entrata in vigore 23

Allegato I 24 Allegato II 25 Allegato III 27

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Abbreviazioni

AGOV Procedura di accesso delle autorità Svizzere

AI Assicurazione invalidità

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

DIPG Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno

DOIPG Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di per- dita di guadagno

FAQ Frequently Asked Questions (domande frequenti)

G+S Gioventù e Sport

IBAN International Bank Account Number (numero di conto bancario internazionale)

IPG Indennità di perdita di guadagno

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.1)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di per- dita di guadagno (RS 834.11)

SEODOR Schnittstelle «EO Dienstleistungsorganisationen» (inter- faccia di trasmissione)

SMS Short Message Service (servizio di brevi messaggi)

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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1. Informazioni generali sul processo di richiesta IPG

1001 La presente circolare descrive il processo di richiesta IPG

nell’ambito della digitalizzazione dell’ordinamento delle IPG (DOIPG) per le persone che prestano servizio nell’esercito o nella protezione civile, che prestano servizio civile o par- tecipano a un corso di formazione dei quadri di G+S. Di se- guito, queste categorie di persone sono riunite sotto il ter- mine «persone prestanti servizio» (cfr. art. 1a cpv. 5 LIPG). Il termine «servizio» è dunque utilizzato anche per le per- sone che svolgono un corso di formazione dei quadri di G+S.

1002 Con l’introduzione della DOIPG, il processo per la richiesta

di IPG in qualità di persona prestante servizio si svolge in linea di principio per via elettronica tramite l’apposito si- stema d’informazione.

1003 Il sistema d’informazione contiene tutti i dati forniti dall’or-

ganizzazione di servizio e quelli completati dalla persona prestante servizio tramite il portale (cfr. allegato I).

1004 Se la richiesta non può essere presentata per via elettro-

nica, resta possibile farlo tramite il nuovo modulo cartaceo (v. N. 2019 segg. e allegato II).

1005 L’iter della richiesta – dall’organizzazione di servizio fino

alla cassa di compensazione, passando per la persona prestante servizio e, per la raccolta dei dati salariali, il da- tore di lavoro – è illustrato nello schema dell’allegato I.

1006 La cassa di compensazione competente è ormai diretta-

mente responsabile per la raccolta dei dati salariali presso il/i datore/i di lavoro della persona prestante servizio. A tal fine, deve predisporre un canale di comunicazione digitale adeguato con i datori di lavoro per procurarsi dati salariali.

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1007 Se la persona prestante servizio constata che i suoi dati

personali o il periodo di servizio registrato sono errati o in- completi, deve contattare immediatamente l’organizzazione di servizio (v. cap. 3.7). L’UCC mette a disposizione, nella sua rubrica FAQ, i dati delle persone di contatto per ogni organizzazione di servizio.

1008 L’introduzione della digitalizzazione nell’ordinamento delle

IPG per le persone prestanti servizio non comporta alcuna modifica delle disposizioni relative alle condizioni di diritto alle prestazioni e alle modalità di calcolo delle indennità, che continuano a essere rette dalle disposizioni delle DIPG.

1009 Se l’organizzazione di servizio non trasmette per via elet-

tronica i dati relativi ai periodi di servizio, resta applicabile il processo applicato prima dell’introduzione della DOIPG (N. 1001 segg. DIPG).

1.1 Trasmissione dei dati relativi ai periodi di servizio e

degli allegati alla richiesta

1010 Le istruzioni seguenti sono determinanti per la trasmissione

dei dati relativi ai periodi di servizio da parte delle persone abilitate a farlo in seno alle varie organizzazioni di servizio:

1011 – istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

per i contabili dell’esercito riguardanti l’attestazione del nu- mero di giorni di servizio prestati secondo l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (n. 318.702);

1012 – istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

per i contabili della protezione civile riguardanti l’attesta- zione del numero di giorni di servizio prestati secondo l’or- dinamento delle indennità di perdita di guadagno (n. 318.705);

1013 – istruzioni agli organi d’esecuzione del servizio civile

sull’attestazione del numero di giorni di servizio

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(n. 318.707, Stato al 1 giugno 2026) da considerare nell’or- dinamento delle IPG;

1014 – istruzioni sulla conferma dei giorni di corso per la forma-

zione dei quadri di Gioventù e Sport (G+S) (n. 318.703, Stato al 2 febbraio 2026), prevista dall’ordinamento delle IPG.

1015 L’organizzazione di servizio registra nel proprio sistema i

dati relativi ai periodi di servizio, che vengono trasmessi tramite un’interfaccia (SEODOR) al sistema d’informazione dell’UCC.

1016 In caso di trasmissione di un annuncio errato, l’organizza-

zione di servizio in questione è tenuta a correggerlo. L’or- ganizzazione di servizio può trasmettere annunci di corre- zione entro il termine di prescrizione legale (art. 24 LPGA) previsto dalla legislazione in vigore per il periodo in que- stione.

1017 Se la persona prestante servizio presenta la propria richie-

sta per via elettronica, gli allegati alla richiesta vanno tra- smessi tramite il portale. Se la richiesta è presentata in for- mato cartaceo, essi vanno allegati al modulo. I fogli com- plementari 1 e 2 della richiesta IPG nonché il modulo di ri- chiesta 318.743 per l’assegno per spese di custodia sono disponibili su Internet all’indirizzo: Moduli.

1018 In caso di perdita del foglio complementare 4, la persona

prestante servizio deve rivolgersi alla Base logistica dell’esercito (tel.: 0800 853 003).

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2. Compiti dell’Ufficio centrale di compensazione

2.1 Portale

2001 Dopo essere stati trasmessi al sistema d’informazione

dell’UCC, i dati registrati dall’organizzazione di servizio sono subito messi a disposizione della persona prestante servizio nel portale.

2002 L’organizzazione di servizio trasmette i dati seguenti:

− Dati della persona prestante servizio:

  • numero AVS;

  • cognome;

  • nome;

  • sesso;

  • data di nascita;

  • indirizzo;

  • lingua*;

  • IBAN* **;

  • e-mail**;

  • numero di telefono**.

* Questi dati possono essere modificati nel portale dalla persona prestante servizio. La cassa di compensazione ri- ceve, se del caso, sia i dati trasmessi dall’organizzazione di servizio che quelli registrati o modificati dalla persona prestante servizio.

** L’organizzazione di servizio non è tenuta a fornire questi dati. Se del caso, la persona prestante servizio deve regi- strarli nel portale.

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− Dati relativi al servizio:

  • organizzazione di servizio;

  • BusinessProcessId;

  • tipo di servizio;

  • inizio del periodo di servizio;

  • fine del periodo di servizio;

  • numero di giorni;

  • stato maggiore / unità / scuola / corso;

  • note;

  • entrata in servizio (servizio militare o civile);

  • numero di controllo (servizio civile);

  • numero di riferimento (protezione civile);

  • numero di personale (protezione civile);

  • ID utente (G+S).

2003 Il portale ha lo scopo di consentire alla persona prestante

servizio di verificare i dati trasmessi dall’organizzazione di servizio, completare i propri dati personali e accludere gli eventuali allegati (conteggio dell’assicurazione contro la di- soccupazione, attestato di formazione ecc.) necessari per il trattamento della richiesta.

2004 Se la persona prestante servizio ha già completato e con-

fermato i suoi dati personali per un periodo precedente, può riutilizzarli per un periodo successivo, fatto salvo le ve- rifiche della loro esattezza. Se necessario, i dati riutilizzati possono essere modificati.

2005 In base alle informazioni registrate dalla persona prestante

servizio, l’UCC la informa sugli allegati eventualmente ne- cessari per il trattamento della richiesta.

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2006 Ogni periodo di servizio annunciato dall’organizzazione di

servizio (che può essere anche di un singolo giorno) costi- tuisce una richiesta a sé e la persona prestante servizio deve effettuare una registrazione separata dei dati perso- nali per ciascuna richiesta.

Esempio: se la persona assicurata svolge il servizio mili- tare dal 1° al 20 febbraio e prende un congedo (senza soldo) il 10 febbraio, vengono generate due richieste di- stinte: la prima per il periodo dal 1° al 9 febbraio e la se- conda per il periodo dall’11 al 20 febbraio.

2007 Una volta che la persona prestante servizio ha completato

e confermato tutti i suoi dati personali per un periodo di servizio, la relativa richiesta, corredata degli eventuali alle- gati, viene trasmessa automaticamente alla cassa di com- pensazione competente (v. schema dell’allegato I).

2.2 Procedura di registrazione (onboarding)

2008 Alla prima connessione al portale, la persona prestante

servizio deve effettuare una procedura di registrazione (on- boarding) per definire le sue credenziali di accesso ed es- sere autenticata dall’UCC.

2009 Nell’ambito della procedura di registrazione, la persona

prestante servizio deve collegare il suo conto AGOV al por- tale dell’UCC. Se non dispone ancora di un conto AGOV, è invitata a crearne uno al momento della registrazione.

2010 Le informazioni necessarie per la creazione di un conto

AGOV, come pure un video esplicativo, sono disponibili all’indirizzo Internet www.agov.admin.ch.

2011 L’UCC informa la persona prestante servizio della proce-

dura di registrazione da effettuare per accedere al portale al momento della prima notifica di un periodo di servizio (v. N. 2016).

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2.3 Webservice

2012 L’UCC mette a disposizione delle casse di compensazione

un Webservice che riunisce tutti i periodi trasmessi dall’or- ganizzazione di servizio e non ancora attribuiti. Le casse di compensazione possono consultarvi questi casi e, se del caso, attribuirseli (v. N. 3007 segg.).

2013 La ricerca nel Webservice deve poter essere effettuata in

base ai criteri seguenti:

  • BusinessProcessId;

  • numero AVS.

2.4 Notifiche alla persona prestante servizio

2014 Al momento della ricezione dei dati inviati dall’organizza-

zione di servizio, l’UCC notifica alla persona prestante ser- vizio che uno o più periodi di servizio sono disponibili sul portale. La persona prestante servizio è quindi invitata a verificare i dati visualizzati e a completare le informazioni personali richieste per il/i periodo/i in questione.

2015 Se nel sistema d’informazione sono disponibili contempo-

raneamente più periodi di servizio, questi possono essere raggruppati in un’unica notifica.

2016 Se la persona prestante servizio non è ancora registrata

sul portale, l’UCC le trasmette le indicazioni necessarie per la procedura di registrazione (v. N. 2008 segg.) contempo- raneamente alla prima notifica.

2017 In mancanza di una connessione al portale per il periodo di

servizio in questione entro dieci giorni civili, l’UCC invia un sollecito alla persona prestante servizio.

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2018 Se la persona prestante servizio non si è ancora connessa

al portale dopo dieci giorni dal primo sollecito (ovvero

20 giorni dopo la notifica iniziale), l’UCC le invia un ultimo

avvertimento, con il quale la informa che deve presentare la richiesta, completando i suoi dati personali, entro dieci giorni. Se la persona prestante servizio non reagisce, viene avviato il processo cartaceo.

2.5 Modulo cartaceo

2019 Il diritto alle IPG della persona prestante servizio viene

esercitato mediante il modulo cartaceo e per posta esclusi- vamente nei due casi seguenti:

1. la persona prestante servizio informa esplicitamente

l’UCC della sua rinuncia al processo digitale;

2. la persona prestante servizio non si è connessa al por-

tale per completare i propri dati personali entro il termine accordatole (v. N. 2018).

2020 L’iter della richiesta nel processo cartaceo è analogo a

quello nel processo digitale, come illustrato nell’allegato I. In questo caso, però, la responsabilità di trasmettere il mo- dulo alla cassa di compensazione competente incombe alla persona prestante servizio.

2021 L’UCC precompila il modulo cartaceo sulla base dei dati re-

gistrati nel sistema d’informazione, in particolare quelli tra- smessi dall’organizzazione di servizio. I campi in questione sono indicati con una linea tratteggiata nel modulo di cui all’allegato II.

2022 Per ogni periodo di servizio annunciato dall’organizzazione

di servizio va generato e stampato un modulo cartaceo se- parato.

2023 Una volta avviato il processo cartaceo, l’UCC genera il/i

modulo/i in base al/i periodo/i di servizio in questione di- sponibile/i nel sistema d’informazione e lo/i trasmette senza indugio per posta. DFI UFAS | Circolare relativa alla digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone prestanti servizio (C-DOIPG) | Stato: 1 giugno 2026 | 318.719.i C-

2024 Se la persona prestante servizio informa esplicitamente

l’UCC della sua rinuncia al processo digitale (v. N. 2019, opzione 1), l’UCC disattiva la procedura digitale, compreso il servizio di notifiche (v. cap. 2.4), per il periodo di servizio in questione e per quelli seguenti, fino a nuovo ordine.

2025 Il modulo cartaceo va spedito con una lettera di accompa-

gnamento contenente indicazioni che consentano alla per- sona prestante servizio di individuare la cassa di compen- sazione competente (v. allegato III). In questa lettera de- vono anche figurare informazioni sui fogli complementari e su dove ottenerli noché spiegazioni sulla procedura da se- guire in caso di dati errati.

2026 Se nel sistema d’informazione sono disponibili contempo-

raneamente più periodi di servizio, l’UCC può raggruppare i moduli cartacei in un unico invio, con una sola lettera di ac- compagnamento.

2027 La persona prestante servizio ha comunque la possibilità di

scegliere in qualsiasi momento il processo digitale per i pe- riodi futuri. A tal fine, deve rivolgersi all’UCC.

2028 Una volta avviato il processo cartaceo, i periodi di servizio

in questione non possono più essere completati e confer- mati sul portale.

2.6 Supporto

2029 L’UCC mette a disposizione degli utenti del suo portale un

servizio di supporto tecnico accessibile su Internet (FAQ), per e-mail (eod@zas.admin.ch) e per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16 (giorni festivi esclusi).

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2030 Il supporto del portale si limita esclusivamente alle que-

stioni tecniche legate al suo utlizzo, incluse quelle relative all’accesso tramite un conto AGOV, a condizione che esse riguardino l’utilizzo del portale. Per tutte le questioni spe- cialistiche, come il diritto all’indennità, il suo importo o il suo versamento, la persona prestante servizio deve invece ri- volgersi alla cassa di compensazione competente, che le viene indicata dopo la conferma dei dati sul portale.

2031 In caso di difficoltà per la creazione, la gestione o l’utilizzo

di un conto AGOV, la persona prestante servizio deve rivol- gersi direttamente al servizio di supporto AGOV (cfr. AGOV help.ch).

2.7 Conservazione dei dati

2032 L’UCC è tenuto a conservare tutti i dati trasmessi dall’orga-

nizzazione di servizio per la durata del termine di prescri- zione legale (art. 24 LPGA) applicabile al periodo di servi- zio in questione.

2033 I dati personali registrati dalla persona prestante servizio

sono conservati nel portale per l'intero periodo di prescri- zione legale.

2034 Gli allegati acclusi alla richiesta da parte della persona pre-

stante servizio vanno conservati fino alla ricezione dell’an- nuncio di chiusura trasmesso dalla cassa di compensa- zione.

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3. Compiti della cassa di compensazione

3.1 Controllo di competenza

3001 Le regole di competenza rimangono immutate con l’intro-

duzione della DOIPG. Restano definite, per analogia, nei capitoli 2.1 e 2.2 delle DIPG.

3002 Il capitolo 2.3 DIPG non è applicabile al nuovo processo di-

gitale a partire dall’introduzione della DOIPG.

3003 Nel momento in cui riceve una richiesta, prima di iniziarne il

trattamento la cassa di compensazione è sempre tenuta a determinare se sia competente o meno. Questa premessa vale a prescindere dalla modalità di trasmissione della ri- chiesta (per via elettronica o in formato cartaceo).

3004 Se la richiesta è stata trasmessa alla cassa di compensa-

zione sbagliata, questa procede agli accertamenti neces- sari per determinare la competenza e rinvia all’UCC la ri- chiesta, corredata degli eventuali giustificativi derivanti da- gli accertamenti, indicando la cassa di compensazione competente.

3005 Il trasferimento di una richiesta da una cassa di compensa-

zione a un’altra, senza intervento dell’UCC, è possibile sol- tanto se il periodo di servizio in questione non è ancora stato attribuito tramite il Webservice (v. cap. 3.2). Dopo che un periodo di servizio è stato attribuito a una cassa, in caso di cambiamento di competenza si applica il N. 3004.

3006 Se un periodo di servizio è già stato trattato da una cassa

di compensazione, benché questa non fosse competente per farlo, il caso non viene rinviato all’UCC. La regolarizza- zione del caso in questione viene effettuata direttamente tra le casse di compensazione coinvolte.

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3.2 Utilizzo del Webservice

3007 Le casse di compensazione possono accedere ai casi non

attribuiti sul Webservice (v. cap. 2.3) messo a disposizione dall’UCC, per consultarli o, se del caso, attribuirseli.

3008 Se una richiesta è trasmessa in formato cartaceo alla

cassa di compensazione competente, quest’ultima deve at- tribuirsi il periodo di servizio in questione nel Webservice. In linea di principio, l’attribuzione viene effettuata automati- camente grazie al riconoscimento del BusinessProcessId.

3009 Se i familiari o il datore di lavoro sollecitano la cassa di

compensazione per esercitare il diritto all’indennità (v. N. 3022), la cassa deve attribuirsi il/i periodo/i in questione tramite il Webservice.

3.3 Raccolta delle informazioni necessarie per la fissa-

zione dell’indennità

3010 La cassa di compensazione esamina la richiesta e gli

eventuali allegati acclusi dalla persona prestante servizio. Se mancano informazioni o giustificativi, glieli richiede se- condo modalità di sua scelta.

3011 Dal momento della trasmissione di una richiesta alla cassa

di compensazione, quest’ultima è tenuta a procurarsi i dati salariali presso il/i datore/i di lavoro indicato/i dalla persona prestante servizio.

3012 La raccolta dei dati salariali avviene in linea di principio im-

mediatamente, per via elettronica e automaticamente, una volta stabilita la competenza della cassa.

3013 Se non è possibile trasmettere i dati per via elettronica, la

cassa di compensazione si procura i dati salariali tramite un canale di sua scelta. A tal fine, eAVS/AI mette a disposi- zione un modello di modulo.

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3014 I dati salariali includono in particolare le informazioni se-

guenti:

1. reddito soggetto all’AVS;

a. salario mensile/orario; b. altre remunerazioni soggette a contribuzione;

2. durata del rapporto di lavoro;

3. assenze dovute a malattia o infortunio;

4. durata della continuazione del versamento del salario;

5. persona destinataria del versamento dell’IPG;

6. grado di parentela con la persona titolare dell’azienda

agricola, se la persona prestante servizio è attiva presso quest’ultima.

3015 Le indicazioni sul salario soggetto all’AVS prima dell’en-

trata in servizio devono essere fornite almeno una volta all’anno, anche nei casi in cui l’indennità è fissata diretta- mente dal datore di lavoro. Se queste informazioni sono già state trasmesse nel corso dell’ano civile e non sono in- tervenute modifiche, il datore di lavoro può limitarsi a con- fermare la mancanza di cambiamenti.

3016 Alle persone prestanti servizio che chiedono indennità per

figli elettivi è richiesto un foglio complementare 1. Ne è ri- chiesto uno solo per anno civile, salvo in caso di modifica dello statuto contributivo.

3017 L’assegno per l’azienda cui si ha diritto in qualità di mem-

bro della famiglia che collabora nell’azienda agricola va ri- chiesto con il foglio complementare 2.

3018 Le persone prestanti servizio che chiedono un assegno per

spese di custodia devono utilizzare il modulo di richiesta

318.743. Il modulo deve essere sempre inoltrato diretta-

mente alla cassa di compensazione, anche nel caso in cui l’indennità venga calcolata dal datore di lavoro.

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3019 I fogli complementari 1 e 2 della richiesta IPG nonché il

modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia sono disponibili su Internet all’indirizzo: Moduli. Questi do- cumenti devono essere messi a disposizione, su richiesta, dalle casse di compensazione.

3020 Se la cassa di compensazione constata nella richiesta che

la persona prestante servizio ha concluso la sua forma- zione immediatamente prima di entrare in servizio o di ini- ziare il corso di formazione dei quadri di G+S, gli accerta- menti necessari per il calcolo dell’indennità secondo il N. 5042 DIPG devono essere effettuati d’ufficio dalla cassa di compensazione competente.

3021 Tramite le rappresentanze svizzere all’estero o i servizi

AVS/AI, la Cassa svizzera di compensazione effettua gli accertamenti necessari per l’esame del diritto alle indennità delle persone prestanti servizio residenti all’estero.

3.4 Esercizio del diritto da parte dei familiari o del da-

tore di lavoro

3022 I familiari o il datore di lavoro che vogliono esercitare il di-

ritto all’indennità (cfr. art. 17 cpv. 1 LIPG in combinato di- sposto con l’art. 18 cpv. 1 OIPG) devono sollecitare la cassa di compensazione competente per i periodi in que- stione (v. N. 3009). Anche i familiari del titolare dell’azienda agricola possono esercitare il diritto secondo le stesse mo- dalità. Se i periodi in questione non figurano nel Webser- vice, il caso viene sottoposto all’UFAS.

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3.5 Fissazione dell’indennità da parte del datore di la-

voro

3023 Il datore di lavoro che fissa autonomamente l’indennità

deve sollecitare la/e richiesta/e in questione alla cassa di compensazione, che gliela/e trasmette secondo modalità di sua scelta.

3024 Il suddetto datore di lavoro è tenuto a informare la persona

prestante servizio circa le modalità di calcolo dell’indennità. In caso di contestazione dell’importo, la persona prestante servizio può rivolgersi alla cassa di compensazione, che determinerà quindi l’indennità mediante decisione formale.

3025 Una volta che l’indennità è stata fissata e accettata dalla

persona salariata, il datore di lavoro ne dà notifica alla cassa di compensazione trasmettendole tutte le informa- zioni necessarie per il calcolo dell’indennità. Questo per- mette alla cassa di compensazione, se del caso, di effet- tuare una verifica e di chiudere la richiesta nel sistema d’in- formazione. Le indennità fissate dal datore di lavoro de- vono essere verificate dalla cassa di compensazione, al momento della notifica di chiusura o nell’ambito di un con- trollo del datore di lavoro. Questa procedura si applica alle richieste presentate sia per via elettronica che in formato cartaceo.

3026 Se per verificare il calcolo dell’indennità risultano necessa-

rie informazioni complementari, la cassa di compensazione può esigerle dalla persona prestante servizio o dal datore di lavoro.

3027 La richiesta di assegno per spese di custodia deve essere

trasmessa alla cassa di compensazione anche se il datore di lavoro è competente per la fissazione e il versamento dell’indennità.

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3.6 Nuovo modulo cartaceo perso

3028 Una persona prestante servizio che ha ricevuto il modulo di

richiesta in formato cartaceo e poi l’ha perso deve rivol- gersi all’UCC (eod@zas.admin.ch), o sollecitare diretta- mente la cassa di compensazione competente per i periodi in questioneper ottenerne uno nuovo.

3029 Dopo essere stata sollecitata, la cassa di compensazione è

tenuta ad attribuirsi i periodi in questione tramite il Webser- vice e a procurarsi i dati personali della persona prestante servizio tramite un canale di sua scelta.

3030 Se la cassa di compensazione sollecitata non è compe-

tente, i N. 3003 segg. si applicano per analogia.

3.7 Dati errati

3031 In linea di principio, le richieste di correzione relative a dati

errati forniti dall’organizzazione di servizio devono essere formulate direttamente dalla persona prestante servizio (v. N. 1007).

3032 La cassa di compensazione ha tuttavia la possibilità di ri-

volgersi direttamente all’organizzazione di servizio se so- spetta un errore nei dati relativi al servizio. I dati di contatto delle varie organizzazioni di servizio sono elencati al N. 1011.1 DIPG.

3033 Se l’annucio di correzione viene effettuato dopo l’attribu-

zione del periodo in questione, l’UCC lo trasmette diretta- mente alla cassa di compensazione, che si incarica quindi del suo trattamento.

3034 Se l’annuncio di correzione viene effettuato dopo il versa-

mento dell’indennità, la cassa di compensazione è tenuta a informarne la persona prestante servizio e, se del caso, il suo datore di lavoro.

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4. Disposizioni finali ed entrata in vigore

4001 La presente circolare entra in vigore il 2 febbraio 2026 e ri-

guarda, in un primo tempo, unicamente la procedura di ri- chiesta per le persone che seguono un corso di formazione dei quadri di G+S.

4002 Le eccezioni al campo d’applicazione sono definite nella

presente circolare.

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Allegato I

Allegato II

Allegato III

Kreisschreiben zur Digitalisierung in der Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende (KS-EOD); gültig ab 02.02.2026, Stand: 01.06.2026 | Lexipedia | Lexipedia