Nachtrag 11 zum Kreisschreiben über die Beiträge an die obligatorische Arbeitslosenversicherung (KALV); gültig ab 01.01.2024
Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale dell'interno DFI
U Confédération suisse Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Supplemento 11 alla Circolare sui contributi all’assicurazione ob- bligatoria contro la disoccupazione (CAD)
Valide dal 1° gennaio 2024
318.102.05 i CAD
10.23
Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2024
Il presente supplemento tiene conto della nuova terminologia di «età di riferimento» introdotta dalla riforma AVS 21 (N. 2003).
Le modifiche sono contrassegnate con l’annotazione 1/24.
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Sono esclusi dall'obbligo contributivo:
— i membri della famiglia occupati nell'azienda agricola giu-
sta l'art. 1a cpv. 2 lett. a e b LAF, che sono parificati agli agricoltori indipendenti (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI); i dipen- denti di una persona giuridica non fanno parte dei mem- bri della famiglia occupati nell’azienda!;
— le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento, a
partire dalla fine del mese in cui raggiungono tale età (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI in combinato disposto con l'art. 21 cpv. 1 LAVS e le disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021, lett. a);
— i datori di lavoro per i salari pagati alle persone summen-
zionate (art. 2 cpv. 2 lett. d LADI);
— i lavoratori affiliati all’assicurazione facoltativa (art. 2
cpv. 1 lett. a LADI);
— i disoccupati per le indennità di disoccupazione che rap-
presentano un salario ai sensi dell’AVS (art. 22a cpv. 1 LADI) e le casse di disoccupazione per la quota corri- spondente del datore di lavoro (art. 2 cpv. 2 lett. e LADI).
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