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12.2025.102@141487

Numero d'incarto: 12.2025.102

Data decisione, Autorità: 13.04.2026, IICCA

Titolo: Rapporto di concubinato - conto intestato a un concubino - prelevamenti da parte dell'altro concubino - domanda di restituzione - onere della prova

Incarto n.
12.2025.102

Lugano

13 aprile 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2019.51 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 marzo 2019 da

AP1, C______

patrocinato dall'avv. PA1, Lu______

contro

AO1, S______

patrocinata dall'avv. PA2, Lu______

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare - dei gioielli e dei beni mobiliari elencati nei doc. G e M oppure, in subordine, al rimborso del loro controvalore (EUR 48'570.- per i gioielli e fr. 100'000.- o EUR 88'257.- per i beni mobiliari presenti nell'abitazione di V______, più interessi del 5% dal 5 dicembre 2018), come pure la condanna della medesima al pagamento della metà del saldo al 31 agosto 2018 del conto postfinance n. __-_____-_ a lei intestato, e meglio di fr. 110'000.- oltre a interessi del 5% dal 16 ottobre 2018;

domande avversate dalla convenuta la quale con domanda riconvenzionale 13 maggio 2019 ha rivendicato la restituzione – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare - dei gioielli di cui al doc. G e di quelli custoditi nella cassetta di sicurezza dell'attore o, in subordine, il versamento di EUR 48'570.-, e oltre a ciò ha chiesto la condanna di AP1 al pagamento di fr. 78'143.40 più interessi del 5% dal 5 settembre 2018;

preso atto della decisione – passata in giudicato – 18 febbraio 2022 con cui il Pretore ha stralciato l'azione principale in esito al ritiro della medesima e della decisione 7 agosto 2025 con cui quest'ultimo ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale e ha condannato AP1 al pagamento di fr. 64'143.40 oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2018, ripartendo le spese processuali di fr. 5'000.- in ragione di metà ciascuno e compensando le ripetibili;

appellante il convenuto riconvenzionale che con appello del 3 settembre 2025 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la domanda riconvenzionale di AO1, protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice riconvenzionale propone di respingere il gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

Fatti

in fatto:

A. AP1 e AO1 – entrambi già divorziati – hanno iniziato una convivenza nel 2000. D'intesa tra le parti, nell'aprile del 2005 l'interessata ha lasciato la propria attività professionale presso la S______ SA (doc. 5) per seguire il compagno, spesso impegnato per lavoro in lunghi periodi all'estero, che da parte sua si è impegnato a garantirne il mantenimento, fra l'altro versandole (fino al febbraio del 2018, dopo il di lei pensionamento) fr. 2'000.- mensili sul conto postfinance n. __-_____-_ a lei intestato. Le parti inizialmente intendevano contrarre il matrimonio il giorno in cui AP1 fosse passato al beneficio della pensione (nel 2007) ma tale proposito non si è poi concretato. Dal 2005 AO1 si è occupata della gestione della casa di V______ e dell'appartamento di vacanza a L______ di Ca______ (I). La relazione si è improvvisamente interrotta il 27 agosto 2018 in esito alla scoperta dell'invio di foto osé da parte di costei a una terza persona. Sono seguite diverse reciproche richieste di restituzione di gioielli (doc. G), beni mobili (doc. M) e denaro (doc. 3, che è una lista redatta il 5 settembre 2018 da AO1 in merito a 14 operazioni di addebito/prelievo eseguite sul suo conto postfinance per presunti pagamenti personali dell'ex compagno dal 2001 al 13 ottobre 2017).

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.777), con petizione 21 marzo 2019 AP1 ha convenuto in giudizio AO1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna alla restituzione – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare - dei gioielli e dei beni mobiliari elencati nei doc. G e M oppure, in subordine, al rimborso del loro controvalore (EUR 48'570.- per i gioielli e fr. 100'000.- o EUR 88'257.- per i beni mobiliari presenti nell'abitazione di V______, più interessi del 5% dal 5 dicembre 2018), come pure la condanna della medesima al pagamento della metà del saldo al 31 agosto 2018 del conto postfinance n. __-_____-_ a lei intestato, e meglio di fr. 110'000.- oltre a interessi del 5% dal 16 ottobre 2018.

C. Con risposta 13 maggio 2019 AO1 si è opposta alla petizione e con contestuale domanda riconvenzionale ha rivendicato la restituzione – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare - dei gioielli di cui al doc. G e di quelli custoditi nella cassetta di sicurezza dell'attore o, in subordine, il versamento di EUR 48'570.-. Oltre a ciò ha chiesto la condanna di AP1 al pagamento di complessivi fr. 78'143.40 - di cui fr. 64'143.40 per asseriti prelievi per uso personale di costui dal di lei conto postale e fr. 14'000.- per il mancato versamento del contributo di fr. 2'000.- mensili dal febbraio 2018 sino alla rottura della relazione - più interessi del 5% dal 5 settembre 2018.

D. Con replica e risposta riconvenzionale 13 giugno 2019 AP1 ha ribadito le proprie richieste e si è opposto alla domanda riconvenzionale, rilevando fra l'altro che i fr. 2'000.- mensili non sarebbero stati messi a libera disposizione della compagna bensì erano destinati a creare un fondo comune per le spese e i bisogni di entrambi.

E. Con duplica e replica riconvenzionale 19 agosto 2019 e con duplica riconvenzionale 18 settembre 2019 le parti hanno ribadito il loro punto di vista. All'udienza di prime arringhe del 9 dicembre 2019 AO1 si è impegnata a restituire una serie di beni mobili di cui al doc. L. La procedura è poi stata sospesa per permettere alle parti di esaminare il contenuto della cassetta di sicurezza e di raggiungere un'intesa.

F. Il 25 gennaio 2022 l'attore principale ha comunicato di ritirare la propria petizione. Riattivata la causa, con decreto del 18 febbraio 2022 – passato in giudicato - il Pretore ha tolto dal ruolo per desistenza l'azione principale. Relativamente all'azione riconvenzionale, la procedura è stata nuovamente sospesa fino al 31 ottobre 2023 in vista di trattative. Decorso infruttuoso anche questo termine di sospensione, la procedura riconvenzionale è stata riattivata il 24 novembre 2023.

G. Esperita l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 24 e 30 giugno 2025 con cui le parti hanno ribadito le proprie richieste - non senza precisare AO1 l'elenco dei gioielli rivendicati – con decisione 7 agosto 2025 il Pretore ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale e ha condannato AP1 al pagamento di fr. 64'143.40 oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2018. Le spese processuali di fr. 5'000.- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

H. Contro la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 settembre 2025 con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la domanda riconvenzionale di AO1, con seguito di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

I. Con risposta 20 ottobre 2025 AO1 propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

Considerandi

in diritto:

1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 3 settembre 2025 contro la decisione 7 agosto 2025 è tempestivo. Come è tempestiva – in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC - la risposta all’appello 20 ottobre 2025.

2. Nella decisione impugnata – per quel che è dell'unico tema rimasto litigioso in appello, ovvero la restituzione di fr. 64'143.40 a AO1 – il Pretore, appurata l'esistenza di un rapporto di concubinato, ossia di un contratto innominato retto dagli accordi specifici e spesso taciti tra i partners, ha ricordato che per la proprietà di un conto bancario vale la presunzione – derivata anche dagli obblighi specifici in materia che impongono alle banche depositarie di identificare il cliente e l'avente diritto economico - che il suo titolare sia anche il proprietario degli averi che vi sono depositati (art. 930 CC). Ciò posto e in difetto di una dichiarazione che attesti che il rivendicante degli averi depositati è il beneficiario economico del conto, chi rivendica una titolarità comune de facto su un conto bancario è dunque tenuto a fornirne la prova (art. 8 CC). Nel caso specifico – ha proseguito il Pretore – spettava così al convenuto (riconvenzionale) rovesciare la presunzione di proprietà esclusiva del conto postfinance n. __-_____-_ intestato – già da prima della relazione con AP1 - alla sola AO1 e degli averi ivi depositati. Ciò che in concreto non era però avvenuto. Per il primo giudice non era stato possibile appurare se e in quale misura l'attrice (riconvenzionale) avesse fatto capo ad altri mezzi di sostentamento finanziari da parte del compagno. Era tuttavia chiaro che ella avesse regolarmente utilizzato quel conto per il pagamento del proprio premio di cassa malati e per le spese correnti, oltre che per ricevere somme assicurative proprie, il che contrastava a priori con la qualifica di "conto di risparmio comune" che AP1 intendeva invece attribuirgli. I saldi mensili attestavano inoltre che le spese elencate a pag. 15 della risposta/domanda riconvenzionale – e poste alla base della richiesta di restituzione di AO1 – non avrebbero potuto essere sostenute con il solo apporto di fr. 2'000.- mensili e che per fare fronte a quei prelievi l'attrice (riconvenzionale) avrebbe dovuto necessariamente fare capo anche a mezzi propri (assicurazione vita, prestazione di libero passaggio e versamenti provenienti dall'ex marito). A fronte di tali elementi, AP1 non era stato così in grado di dimostrare che i versamenti da lui effettuati su tale conto fossero da ritenere vincolati a uno scopo comune, che tali versamenti non fossero destinati a garantire il mantenimento di AO1 e che il conto in questione fosse stato destinato a una forma di risparmio comune. L'interessato non aveva pertanto dimostrato di potere vantare eventuali diritti sul conto in rassegna e sugli averi depositati. Doveva permanere la presunzione di proprietà esclusiva della controparte su di essi (loc. cit., pag. 11 seg.).

Assodato ciò, il Pretore ha constatato che AP1 non aveva contestato di avere fatto capo ai prelievi elencati a pag. 15 della risposta/domanda riconvenzionale per propri bisogni personali. Esclusa da ambo le parti l'ipotesi di una liberalità da parte dell'attrice (riconvenzionale), rimaneva l'eventualità di un prestito o di un indebito arricchimento, sicché era evidente che le cifre messe a disposizione del convenuto (riconvenzionale) e rimaste incontestate dovessero essere restituite al termine del concubinato. In entrambe le ipotesi la richiesta di rimborso era tempestiva, la restituzione essendo stata richiesta nel termine annuale dell'art. 67 vCO che decorreva in concreto dalla fine del concubinato (27 agosto 2018). Onde l'accoglimento della richiesta di restituzione di fr. 64'143.40 oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2018 (loc. cit., pag. 12).

3. L'appellante si duole anzitutto di un accertamento erroneo dei fatti e di una violazione delle regole sull'onere della prova (art. 8 CC) nella misura in cui il Pretore ha constatato che egli non avrebbe contestato di avere fatto capo ai prelievi elencati dalla controparte a pag. 15 della risposta/domanda riconvenzionale. Al riguardo riconosce di non avere revocato in dubbio di avere beneficiato di importi provenienti dal conto postale di AO1 (ritenendo che esso fosse a disposizione di entrambi) ma rileva di avere contestato – anche in ragione del tempo trascorso dai prelievi/addebiti in questione (avvenuti in parte finanche oltre 15 anni addietro) e sulla cui natura la controparte non aveva fornito prove - nella duplica riconvenzionale (pag. 5, n. 7-11) di avere ricevuto esattamente gli importi da costei indicati nel doc. 3 (memoriale, pag. 3 e pag. 5).

3.1 Si conviene con l'appellante che egli nella duplica riconvenzionale ha effettivamente contestato la richiesta di restituzione fondata sul doc. 3. In quel memoriale (pag. 5, n. 7 segg.) egli ha infatti fra l'altro obiettato che "Le pretese di cui al doc. 3 sono recisamente contestate e per altro ampiamente prescritte. Il Signor AP1 non ha poi prelevato gli importi indicati dalla Signora AO1 nel suo scritto doc. 3. Si ribadisce in oltre che la comunicazione sub doc. 3 è uno scritto redatto dalla convenuta quale reazione all'onta subita a causa della veemente reazione dell'ex compagno alla scoperta del tradimento (…). Le operazioni evidenziate nel doc. 10 si riferiscono sì ad addebiti di pari importo a quelli elencati; ma ciò non significa necessariamente che (1) tali pagamenti fossero stati eseguiti dal Signor AP1 oppure (2) che fossero sì stati eseguiti dallo stesso ma per propri scopi tanto da poterne la convenuta esigerne la restituzione anni dopo, come neppure che (3) tali addebiti siano effettivamente stati a loro tempo eseguiti per le causali indicate nel 2018 (cfr. doc. 3) dalla convenuta; per inciso la convenuta avrebbe potuto prendere un suo vecchio estratto conto (doc. 10) e posteriormente asserire (doc. 3) che taluni addebiti furono eseguiti per qualsivoglia ragione che le potrebbe conferire una pretesa risarcitoria".

3.2 Come non fa dubbio che tale contestazione, sollevata nell'ambito di un secondo scambio degli scritti ordinato dal Pretore nella procedura ordinaria (art. 225 CPC), fosse ammissibile (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIIa ed., Vol. 2, n.11 ad art. 225; Killias/Möhler in: Berner Kommentar, ZPO, 2a edizione, n. 6a ad art. 225), a prescindere dal fatto che AP1 l'avesse già avanzata con la risposta riconvenzionale, dove per altro egli, seppure forse in maniera ambigua e non nei termini usati nella duplica riconvenzionale, aveva comunque per finire contestato la pretesa di fr. 63'143.40 siccome "in nessun modo descritta, specificata e tantomeno provata da controparte" oltre che prescritta (risposta riconvenzionale, pag. 15). Cos'altro l'interessato dovesse addurre per ribattere all'elenco degli addebiti/prelievi operati sul conto della controparte anni addietro non è del resto dato di vedere. In ogni caso, il fatto che AP1 abbia, ancora nella risposta all'appello, ammesso di avere beneficiato – in generale - di importi provenienti dal conto postale di AO1 nei tanti anni (18) della convivenza, non consentiva di concludere, come ha fatto il primo giudice, che egli non avesse contestato di avere fatto capo ai prelievi elencati (per complessivi fr. 64'143.40) a pag. 15 della risposta/domanda riconvenzionale (che è una trascrizione dell'elenco di cui al doc. 3) per propri bisogni personali. Al riguardo l'appello è provvisto di buon diritto.

4. Ciò posto, spettava all'attrice riconvenzionale che chiedeva la restituzione degli importi elencati nel doc. 3 e tracciati dal doc. 10 (estratto conto postfinance) dimostrare – con l'ausilio segnatamente dei giustificativi bancari per quanto riguardava gli asseriti addebiti del conto in favore dell'ex compagno o, invero più difficilmente, in altro modo (tramite l'escussione di eventuali testimoni e/o almeno l'interrogatorio delle parti che però su tale punto ha permesso di accertare i fatti solo limitatamente a una posizione [v. sotto, consid. 4.3 e 4.4]) per i presunti prelievi operati da AP1 con la di lei postcard - che gli importi ivi indicati fossero andati a favore di costui con l'obbligo di restituzione (art. 8 CC; DTF 144 III 93 consid. 5.1.1; cfr. pure la sentenza del Tribunale cantonale vallesano del 1° settembre 2022, C1 20 122, consid. 3.1, pubblicata in: RVJ 2023 pag. 193).

4.1 Sta di fatto che né il doc. 3 (che è una dichiarazione di parte) né il doc. 10 (che è sì un estratto del conto di AO1 ma non riporta né la causale dei prelievi e degli addebiti in questione né tanto meno il beneficiario dei medesimi) dimostrano ciò. In che misura l'interessata avrebbe tenuto regolare traccia e conto dei crediti maturati nei confronti dell'ex compagno "tant'è che nel giro di alcuni giorni ha saputo redigere il ricapitolativo di cui ai doc. 3 e 10", come adduce nella sua risposta all'appello (pag. 7), non è dato di capire. Ad ogni buon conto ella non reca alcuna prova al riguardo.

4.2 Nella misura in cui l'appellata desume dal doc. 15 – che è la risposta 6 settembre 2018 di AP1 alla sua (prima) richiesta di restituzione di fr. 64'143.40 del 5 settembre 2018 (doc. 3) – la "piena consapevolezza" di costui che l'importo fosse dovuto siccome l'interessato non aveva respinto la richiesta bensì aveva opposto una propria domanda – poi ritirata – di retrocessione dei fr. 2'000.- mensili da lui corrisposti per la maggior parte della convivenza (per complessivi fr. 450'000.-) e dai quali ella avrebbe potuto dedurre – secondo lei in compensazione - l'importo di fr. 64'143.40 (risposta all'appello, pag. 3 seg.), AO1 perde di vista che quella era stata una proposta formulata dall'ex compagno a mero titolo transattivo – e quindi non vincolante - poco dopo la rottura della loro relazione. Da essa l'appellata non può dedurre il riconoscimento e ancor meno la prova della sua pretesa ma tutt'al più un indizio.

4.3 Nella misura in cui AO1 fa valere invece che il Pretore avrebbe "considerato gli accertamenti specifici al primo punto della posta complessiva di CHF 64'143.40, ovvero la polizza riscattata con il concorso di O______ M______ per far giungere a AP1 CHF 11'000.00" (risposta all'appello, pag. 10), l'allegazione si rivela di dubbia ricevibilità già solo perché l'interessata non spiega dove il primo giudice avrebbe compiuto tale accertamento, di cui per altro non figura traccia nella decisione impugnata. Dovesse in ogni caso l'appellata riferirsi alla deposizione 29 gennaio 2025 di O______ M______, consulente della Z______ A______, e in particolare alla dichiarazione di quest'ultimo secondo cui il 31 ottobre 2001 l'interessata aveva riscattato la propria polizza di terzo pilastro libero (3B) e gli aveva riferito in tale occasione che il suo convivente aveva bisogno di quei soldi, ciò non dimostrerebbe ancora la circostanza – contestata dalla controparte (v. anche la sua deposizione del 30 aprile 2024, pag. 6) – trattandosi di una testimonianza fondata sul sentito dire (inidonea ad adempiere i presupposti dell'art. 169 CPC: II CCA del 9 giugno 2020, inc. 12.2018.120, consid. 6) e non su un fatto (in concreto: la presunta consegna in contanti al compagno: risposta/domanda riconvenzionale 13 maggio 2019 pag. 15) percepito in modo diretto dall'interessato (sul tema cfr. Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 4a edizione, n. 1 ad art. 169 CPC). Ciò posto, non occorre vagliare oltre se la specifica richiesta di restituzione fosse, comunque sia, prescritta, come invoca l'appellante in subordine (memoriale, pag. 7 a 9).

4.4 L'appellata obietta che l'appello va in ogni caso respinto per quanto attiene alla "riconosciuta pretesa in ripetizione di CHF 15'000.00 dipendente da dazione di data 13.10.2017 da parte di AO1 per consentire a AP1 l'acquisto di una nuova autovettura (fatto ammesso), pretesa che neppure per parte appellante può dirsi prescritta (conclusione espressamente ammessa)" (risposta all'appello, pag. 15). L'argomento è fondato. In effetti, dalla deposizione di AP1 emerge chiaramente come costui abbia per finire riconosciuto il versamento di quell'importo, a differenza invece delle altre poste chieste in restituzione sulla scorta del doc. 3 (verbale 30 aprile 2024, pag. 6). Circostanza confermata del resto dalla ricevuta di pagamento acclusa al doc. I. Che poi tale versamento fosse avvenuto per permettere l'acquisto della vettura dell'allora compagno – e non, come da quegli affermato in occasione della sua deposizione (loc. cit.), "per l'uso di parecchi anni della BMW serie 3 acquistata da me" – si evince dal contratto stipulato il 16 ottobre 2017 da AP1 con la C______ SA per l'acquisto (per fr. 28'000.-) di una vettura BMW modello 320d xDrive dietro permuta di un veicolo BMW modello ____ e dalla ricevuta del pagamento di fr. 15'000.- effettuato il 13 ottobre 2017 da AO1 in favore di AP1 (doc. I).

E alla luce di ciò non fa inoltre dubbio che tale importo fosse, anche in assenza di un esplicito accordo, da restituire, considerate la sua finalità, la sua cospicuità e la situazione finanziaria di AO1 che non svolgeva attività lucrativa e che per il suo mantenimento dipendeva in larga misura dal periodico sostegno finanziario del compagno (sulla qualifica, a seconda della sua finalità, di una dazione all'interno di un rapporto di concubinato quale mutuo, donazione o contributo per i fabbisogni correnti cfr. Bosshardt, Grundfragen im Zusammenhang mit Eigentumsverhältnissen bei faktischen Lebensgemeinschaften, Berna 2024, pag. 134 segg.; Gabellon, Le contrat de concubinage et la pianification patrimoniale des concubins in: FamPra.ch 2015, pag. 63; Gallmetzer/ Spichiger/Wolf, Die Lebensgemeinschaften in Italien und der Schweiz in: AJP 2018, pag. 587; v. pure sentenza citata del Tribunale cantonale vallesano in: RVJ 2023 pag. 193). Su questo punto la decisione impugnata sfugge dunque alla critica.

4.5 Per quanto attiene agli altri importi rivendicati, AO1 non ha addotto prove a sostegno della sua richiesta, come ella aveva del resto già avuto modo di avvedersi nel proprio memoriale conclusivo del 30 giugno 2025, allorché aveva rilevato che "L'istruttoria si è certo chinata maggiormente sulle poste più cospicue, segnatamente la prima e l'ultima, ovvero il riscatto di polizza di cui ha saputo riferire anche il teste O______ M______ (CHF 11'000.00) ed il versamento banca su banca dei CHF 15'000.00 chiesti da AP1 per finanziare l'acquisto di una nuova autovettura (…)" (loc. cit., pag. 14). E, come accennato dianzi (sopra, consid. 3.2), dal fatto che il convenuto riconvenzionale non abbia contestato di avere beneficiato di importi provenienti dal conto postale di lei (ma non di quelli in rassegna) non si può desumere la prova (ma, di nuovo, semmai un mero indizio) che AO1 abbia - al di là di ogni ragionevole dubbio - versato o consegnato all'allora compagno (con l'obbligo di restituzione) gli importi elencati nel doc. 3. Tant'è che ella – contrariamente al convenuto riconvenzionale - neppure in occasione della sua deposizione del 30 aprile 2024 ha fornito il minimo accenno e chiarimento al proposito e va così rimessa alle proprie responsabilità.

5. Fatta eccezione per la somma di fr. 15'000.- di cui si è detto sopra (consid. 4.4), l'appello trova pertanto – parziale - accoglimento, senza che occorra pronunciarsi sulle ulteriori argomentazioni e in particolare sulla finalità degli importi rivendicati e sulla eccezione di prescrizione della pretesa che, per quanto concerne almeno la restituzione dei fr. 15'000.- versati il 13 ottobre 2017 per l'acquisto della vettura, è pacificamente tempestiva (v. appello, pag. 9 n. 3.3). La decisione impugnata va dunque riformata nel senso che AP1 è tenuto a corrispondere a AO1 fr. 15'000.- oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2018.

6. Gli oneri processuali della presente sentenza seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione dell'obbligo di restituzione da fr. 64'143.40 a fr. 15'000.-. Ciò giustifica di porre le spese processuali di appello per tre quarti a carico dell'appellata e per un quarto a carico dell'appellante, cui la controparte rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili parziali.

7. L'esito del giudizio odierno impone di modificare anche il dispositivo di primo grado sulle spese (fissate in fr. 5'000.- dal Pretore e che le parti non discutono nel loro ammontare) che si giustifica di ripartire – in luogo di metà ciascuno come ha fatto il primo giudice che si è così dipartito implicitamente da un valore litigioso complessivo di fr. 128'286.80 – per nove decimi a carico dell'attrice riconvenzionale e per un decimo a carico del convenuto riconvenzionale, al quale AO1 rifonderà fr. 5'000.- per ripetibili parziali (quattro quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c), importo che AP1 ha rivendicato con l'appello e che non v'è ragione di ridurre alla luce dei parametri fissati in particolare dall'art. 11 cpv. 1 RTar.

8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore rimasto litigioso in questa sede (fr. 64'143.40) raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30’000.- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 3 settembre 2025 di AP1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 7 agosto 2025 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1. La domanda riconvenzionale presentata da AO1 il 13 maggio 2019 è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AP1 è condannato a versare a AO1

fr. 15'000.- oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2018.

2. Le spese processuali di fr. 5'000.- sono poste per 9/10 a carico dell'attrice riconvenzionale e per 1/10 a carico del convenuto riconvenzionale, al quale AO1 rifonderà CHF 5’000.- per ripetibili parziali.

II. Le spese processuali della procedura d'appello, di fr. 4'000.-, sono poste per ¾ a carico dell'appellata e per ¼ a carico dell'appellante, cui AO1 rifonderà 1'500.- per ripetibili parziali. L'anticipo di fr. 4'000.- versato dall'appellante gli verrà restituito in ragione di fr. 3'000.-.

III. Notificazione:

- avv. PA1, S______ l______ e n______ H______, Via A______ _, Lu______;

- avv. PA2, Via L______ _, Lu______.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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