12.2025.36@140291
Numero d'incarto: 12.2025.36
Data decisione, Autorità: 24.09.2025, IICCA
Ricorso: TF 4A_541/2025
Titolo: Contratto di mutuo - compensazione - principio della trasparenza inversa
Incarto n.
12.2025.36
Lugano
24 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2024.75 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 17 ottobre 2024 da
AP1, M______
patrocinata dall'avv. PA1, Lo______
contro
AO1, B______
patrocinata dall'avv. PA2, L______
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- più interessi del 5% dal 25 gennaio 2024 come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione da quest'ultima interposta al PE n. _______ dell'UE di Bellinzona;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione del 16 aprile 2025;
appellante l'attrice che, con appello del 25 aprile 2025, postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con risposta 6 giugno 2025, propone il rigetto del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
Fatti
in fatto:
AAO1 è una società sportiva, il cui amministratore unico è stato dal 17 febbraio 2022 al 1° febbraio 2024 PA1 e da allora fino al 19 agosto 2025 P______ B______.
AP1 è una società che ha per scopo l'acquisto, la vendita, la detenzione, il trasferimento e l'amministrazione di partecipazioni finanziarie in società commerciali, immobiliari e industriali. Suo amministratore unico è sin dalla iscrizione societaria dell'8 febbraio 2017 PA1.
C. Da un conto intestato a PA1 e AP1 presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______ il 25 gennaio 2024 è uscito un pagamento di fr. 30'000.- a favore di AO1 (doc. D).
D. Il 24 aprile 2024 AP1 ha notificato alla AO1 la disdetta di ogni mutuo elargito in favore di quest'ultima per complessivi fr. 70'000.-, tra cui anche di quello di fr. 30'000.- del 25 gennaio 2024 (doc. E). In mancanza di restituzione dell'importo richiesto, AP1 ha fatto notificare alla AO1 il PE n. _______ dell'UE di Bellinzona al quale quest'ultima ha interposto opposizione (doc. C).
E. Ottenuta l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2024.109), con petizione 17 ottobre 2024 AP1 ha convenuto in giudizio AO1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 30'000.- più interessi del 5% dal 25 gennaio 2024 come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE n. _______ dell'UE di Bellinzona.
F. Con osservazioni del 18 novembre 2024 AO1 si è opposta alla petizione. Eccepita la mancata capacità di postulare di PA1 per il presunto conflitto di interessi riconducibile al fatto che egli, oltre a essere patrocinatore dell'attrice e suo amministratore unico, aveva anche rivestito la carica di amministratore unico della convenuta, quest'ultima ha anzitutto contestato l'esistenza di un mutuo che semmai era stato concesso in favore di S______ SA (altra società avente fra l'altro lo scopo di acquistare, detenere, amministrare, gestire, cedere e finanziare partecipazioni ad altre società e di cui PA1 era stato amministratore unico dal 27 agosto 2019 al 30 gennaio 2024, quando gli è subentrato P______ B______), come figurava sull'avviso di pagamento della banca (doc. D: "Informazioni beneficiario: Mutuo a S______ SA"). A parte ciò, la convenuta ha eccepito l'estinzione per compensazione di ogni eventuale (e contestato) debito, rilevando che essa si era vista infliggere – il 5 settembre 2024 (doc. 2) – una multa di fr. 30'380.- dall'Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) per il mancato rispetto della normativa sui salari minimi (art. 7 LSM) e che per tale danno doveva ritenersi responsabile l'ex amministratore unico PA1 il quale, anche in ragione della sua professione di avvocato, non poteva non conoscere la normativa e le conseguenze in caso di mancato rispetto dei salari minimi.
G. Al dibattimento del 18 febbraio 2025 l'avv. PA1 ha ribadito di comparire in qualità di parte, come amministratore unico dell'attrice, e replicando ha prodotto la decisione 7 ottobre 2024 (doc. G) con cui l'UIL aveva abbandonato il procedimento (penale) nei di lui confronti "a conferma che parte attrice e il suo amministratore non hanno causato danno a AO1". Al che la convenuta ha duplicato seduta stante, osservando che il procedimento contravvenzionale abbandonato nei confronti di PA1 aveva per oggetto una presunta violazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. b LSM che nulla mutava alla contravvenzione per il mancato rispetto del salario minimo. In coda all'udienza AP1 ha ratificato ogni atto dell'avv. PA1 e dichiarato che costui era il suo beneficiario economico al 100%. Non essendovi altre prove da acquisire (oltre ai documenti prodotti e alla procura della convenuta da integrare) il Pretore aggiunto ha prospettato che avrebbe emesso la decisione senza ulteriori formalità.
H. Con decisione 16 aprile 2025 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e posto le spese processuali di fr. 1'000.- a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 4'000.- per ripetibili.
I. Contro la decisione appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 aprile 2025 per ottenerne la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L. Con risposta 6 giugno 2025 AO1 propone di respingere il gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
Considerandi
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso specifico, la decisione impugnata è stata notificata all'attrice il 17 aprile 2025, di modo che l'appello si rivela ampiamente tempestivo. Tempestiva è inoltre pure la risposta all'appello 6 giugno 2025.
2. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza di un mutuo dell'attrice in favore della convenuta. Il versamento dei fr. 30'000.- non poteva infatti ragionevolmente spiegarsi se non attraverso tale ipotesi, posto come la convenuta non aveva invocato alcun'altra motivazione (come poteva essere una donazione o la restituzione di un debito proprio), la ragione sociale dell'attrice comprendeva la concessione di finanziamenti alle proprie società partecipate così come a terzi e non era stato contestato che, all'epoca dei fatti, AO1 appartenesse all'attrice per il tramite di S______ SA. Appurata dipoi l'esigibilità del credito in restituzione del mutuo, egli ha accolto in via di principio la pretesa dell'attrice, con decorrenza degli interessi dal 6 maggio 2024 (ovvero dalla scadenza del termine di sei settimane dalla prima richiesta di rimborso [doc. E] giusta l'art. 318 CO), anziché dal 25 gennaio 2024 come aveva chiesto la medesima (loc. cit., pag. 4).
Per quel che era della compensazione, nondimeno, il Pretore aggiunto ha accolto l'eccezione poiché l'avv. PA1 e la AP1 andavano considerati un "tutt'uno", la responsabilità del primo – amministratore unico in carica per la convenuta all'epoca dei fatti sanzionati con decisione 5 settembre 2024 dall'UIL, foss'anche per sola negligenza – doveva ammettersi alla luce delle sue competenze professionali, l'importo del danno arrecato alla convenuta dall'avv. PA1 ammontava a fr. 30'380.- (sanzione amministrativa fr. 28'355.- più spese di controllo fr. 1'875.- e tassa di giustizia fr. 150.-: doc. 2) e la società convenuta era legittimata attivamente a fare valere la pretesa di risarcimento (fondata sull'art. 754 CO) trattandosi di un danno arrecato alla società. Per rapporto alla sanzione di "natura civilistica", poco importava invece il decreto di abbandono emesso dall'UIL il 7 ottobre 2024 nei confronti di PA1 (nella sua veste di ex amministratore di AO1) nell'ambito del procedimento penale aperto per violazione degli obblighi di informazione previsti dall'art. 8 cpv. 1 lett. b LSM. L'attrice non aveva inoltre – ha soggiunto il primo giudice – contestato l'opponibilità nei propri confronti del danno fatto valere dalla convenuta per l'operato dell'avv. PA1 il quale, oltre a essere amministratore unico dell'attrice ne era pure l'unico azionista e risultava essere il titolare del conto bancario da cui era partito il bonifico dei fr. 30'000.- oggetto della richiesta di restituzione dell'attrice. E quand'anche l'attrice avesse opposto la dualità giuridica tra lei e l'avv. PA1, un simile agire si sarebbe rivelato manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC). L'identità tra l'amministratore unico dell'attrice e il suo patrocinatore rendeva infine senza effetto la censura sollevata dalla convenuta in punto alla capacità di postulare dell'avv. PA1 (loc. cit., pag. 4 a 6).
3. In una prima censura l'appellante deplora che il Pretore aggiunto abbia riconosciuto la reciprocità delle pretese tra le parti in causa. Contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, essa aveva contestato l'opponibilità nei suoi confronti del danno fatto valere dalla convenuta avverso l'avv. PA1. Rileva che all'udienza del 18 febbraio 2025 aveva affermato che l'attrice e il suo amministratore non avevano causato danno all'AO1, sicché la pretesa di quest'ultima era stata contestata in toto e in tutte le sue sfaccettature. Quanto all'identità tra lei e l'avv. PA1, il Pretore aggiunto avrebbe applicato a torto il principio della trasparenza inversa (umgekehrter Durchgriff) limitandosi ad affermare con una motivazione apodittica che quand'anche una contestazione ci fosse stata, essa sarebbe stata manifestamente abusiva e inammissibile. Il Pretore aggiunto avrebbe tuttavia trascurato che, secondo la giurisprudenza in materia, il richiamo alla dualità giuridica è abusivo se è volto a ottenere un vantaggio ingiustificato. Abuso di diritto che va ammesso solo in via del tutto eccezionale e che nel caso specifico non entra in linea di conto, la differenza tra i soggetti giuridici (PA1 e AP1) non impedendo l'eventuale pagamento di tale pretesa da parte dell'avv. PA1. Ogni altra valutazione significherebbe privare di senso la distinzione tra entità giuridiche, non potendo di certo il semplice trascorrere del tempo né le eventuali lungaggini di una causa civile consentire ipso facto l'applicazione del principio della trasparenza. Alla luce di ciò l'appellante reputa senza rilievo che l'importo di fr. 30'000.- sia stato versato attraverso l'addebito di un conto "il cui titolare sarebbe l'attrice 'unitamente' all'avv. PA1". Per tacere del fatto che l'accertamento pretorile sarebbe, comunque sia, errato poiché il titolare del conto, come si evince dal doc. D, risulta AP1 e il nome dell'avv. PA1 sul documento appare soltanto perché la società "ha attivo un finanziamento ipotecario e l'avv. PA1 ne è garante personale solidale" (memoriale, pag. 3 a 6).
4. L'appellata dal canto suo obietta – su tali aspetti – che l'eccezione di compensazione non sarebbe stata mai contestata dall'appellante, posto che a fronte dell'eccezione da lei sollevata con le osservazioni del 18 novembre 2024, l'attrice al dibattimento non ha censurato l'inopponibilità del credito ma si sarebbe limitata piuttosto a negare l'esistenza del danno allegato da AO1 affermando unicamente di non avere causato danno a quest'ultima. A giusto titolo il Pretore aggiunto avrebbe dunque concluso che l'attrice non aveva contestato l'opponibilità nei suoi confronti del danno fatto valere avverso l'avv. PA1, il rilievo circa l'insussistenza del danno distinguendosi da quello relativo all'inopponibilità dell'eccezione di compensazione. La decisione impugnata non ha applicato così il principio della trasparenza inversa ma si è fondata sulla mancata contestazione dell'attrice circa l'opponibilità del credito. Ogni censura incentrata sull'erronea applicazione del principio della trasparenza inversa sarebbe dunque irricevibile (risposta all'appello, pag. 4 a 8). E quand'anche tale principio fosse stato posto a fondamento della decisione impugnata, l'accertamento pretorile circa la palese "confusione" e identità tra AP1 e l'avv. PA1 non presta il fianco alla critica. In particolare non vi sarebbe alcun errato accertamento dei fatti per avere il Pretore aggiunto ricondotto la titolarità del conto anche a PA1, l'estratto bancario (doc. D) del ricordato versamento indicando quale "cliente" la società attrice come pure il suo amministratore unico. Quanto all'argomento circa la garanzia personale di un finanziamento ipotecario, esso sarebbe tardivo oltre che non comprovato (loc. cit., pag. 8 seg.).
5. Si conviene con l'appellata (v. risposta all'appello, pag. 4) che contestazioni globali non bastano (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 con rinvio). Sta di fatto che il grado di precisione di una contestazione dipende dal grado di precisione e approfondimento delle allegazioni della controparte che avanza una propria pretesa. Più le allegazioni dei fatti sono dettagliate, più la parte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (DTF 141 III 433 consid. 2.6). Ciò che è richiesto è una chiara dichiarazione che metta in discussione la veridicità di un'affermazione di parte avversa specifica e concreta (DTF 141 III 433 consid. 2.6). Una contestazione sufficiente consente alla parte su cui grava l'onere di allegazione di individuare quali affermazioni devono essere ulteriormente sostanziate e quali essa deve dimostrare.
Nella fattispecie, come visto, di fronte all'eccezione sollevata dalla convenuta nella risposta in merito all'estinzione per compensazione del debito da mutuo – in questa sede non più contestato – e più precisamente di fronte all'allegazione secondo cui AO1 si era vista infliggere il 5 settembre 2024 una multa di fr. 30'380.- dall'UIL per mancato rispetto della normativa sui salari minimi (art. 7 LSM) e per tale danno reputava responsabile l'ex amministratore unico PA1 che, anche in ragione della sua professione di avvocato, non poteva non conoscere la normativa e le conseguenze in caso di mancato rispetto dei salari minimi, l'attrice al dibattimento ha prodotto la decisione 7 ottobre 2024 (doc. G) con cui l'UIL aveva abbandonato il procedimento (penale) nei di lui confronti "a conferma che parte attrice e il suo amministratore non hanno causato danno a AO1". Ora, se è vero che l'attrice non ha invocato esplicitamente l'inopponibilità del debito nei suoi confronti, essa ha comunque sia, anche per quanto la concerneva, contestato di avere "causato" un danno alla convenuta, dichiarandosi così di fatto estranea alla pretesa. A quel momento spettava semmai alla convenuta allegare e spiegare perché AP1 – che contestava di avere causato un danno – potesse essere ritenuta debitrice per il pregiudizio che la stessa AO1 riconduceva all'operato di un diverso soggetto giuridico (l'avv. PA1). Se non che la convenuta nella duplica si è limitata a esprimersi sulla responsabilità di costui e a sostenere che l'abbandono del procedimento penale a suo carico nulla mutava alla violazione delle norme sul salario minimo, sorvolando tuttavia sulla facoltà di opporre direttamente all'attrice la pretesa di risarcimento fondata sull'art. 754 CO. La conclusione pretorile circa la mancata contestazione dell'opponibilità del debito da parte dell'attrice non può pertanto essere seguita.
6. A ciò si aggiunge che la reciprocità dei debiti da compensare è un presupposto di legge (art. 120 cpv. 1 CO) che il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), sicché sulla base dei fatti allegati e accertati (pretesa dell'attrice in restituzione del mutuo nei confronti della convenuta, da un lato, e pretesa in risarcimento del danno lamentato dalla convenuta per l'operato del suo ex amministratore unico [art. 754 CO], dall'altro) il Pretore aggiunto nemmeno avrebbe potuto accontentarsi di una mancata contestazione dell'opponibilità del debito nei confronti dell'attrice che già a prima vista non corrispondeva al debitore della pretesa opposta in compensazione.
6.1 Certo, il Pretore aggiunto ha accolto l'eccezione di compensazione siccome ha considerato l'avv. PA1 e la AP1 un tutt'uno. Per tacere del fatto però che tale accertamento è stato desunto da una dichiarazione che l'attrice (e non la convenuta) aveva proferito al dibattimento con altra finalità (così per giustificare la ratifica di ogni atto procedurale del suo patrocinatore nonché amministratore unico essa aveva evidenziato che costui era beneficiario economico al 100% di AP1), oltre che dalla contitolarità del conto bancario da cui era partito il versamento dei noti fr. 30'000.- per il mutuo alla convenuta (doc. D), ciò non legittimava ancora, da sé solo, di astrarre dalla dualità giuridica e di ammettere la reciprocità dei crediti senza che fossero adempiuti i presupposti (rigorosi) – da addurre e provare da chi (la convenuta) deduceva un proprio diritto da tale circostanza – per fare capo al principio della trasparenza inversa, come fa valere a ragione l'appellante.
6.2 Ora, anche una società anonima riconducibile a un unico socio (Einmann-Aktiengesellschaft) va trattata come una entità con propria personalità giuridica distinta da quella del suo azionista unico (DTF 85 II 111 consid. 2). Solo in casi del tutto eccezionali il principio della trasparenza impone di ignorare l'indipendenza e l'autonomia giuridica sussistente tra una società e le persone che la controllano e ne possiedono il capitale. Le condizioni d'applicazione del principio della trasparenza sono nondimeno estremamente restrittive. Innanzitutto deve esservi un rapporto di dipendenza e di subordinazione tra la società e quelle persone: queste ultime devono controllare la società (ad esempio quale azionista unico o principale oppure quale beneficiario economico). In altre parole, tra la società e costoro deve esservi identità economica. Occorre poi che la dualità giuridica sia invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato, in particolare per sottrarsi ai propri impegni (DTF 145 III 351 consid. 4.2; STF 4A_341/2021 del 15 dicembre 2021 consid. 7.1). E se si vuol fare rispondere il capitale societario per i debiti dell'azionista (principio della trasparenza inversa) i presupposti per prescindere dalla dualità giuridica sono ancora più rigorosi, una siffatta astrazione necessitando – a tutela degli interessi dei creditori societari – di ragioni del tutto speciali quali possono essere una completa commistione dei (due) patrimoni (DTF 145 III 351 consid. 4.3.2 con rinvii).
6.3 Quale fosse, nel caso specifico, il vantaggio ingiustificato che l'attrice intendeva trarre dalla dualità giuridica (rispetto al suo amministratore unico) il Pretore aggiunto e la convenuta non hanno spiegato né si evince per altro dagli atti, non bastando ad ogni buon conto il fatto che PA1 fosse il beneficiario economico di AP1 né che il conto dal quale era provenuto il versamento di fr. 30'000.- in favore della convenuta fosse intitolato a entrambi. Per tacere del fatto che non consta una eventuale difficoltà d'incasso – mai invocata – per l'ipotesi di un'azione diretta nei confronti dell'avv. PA1. Ne discende che il Pretore aggiunto non avrebbe potuto fare capo al principio della trasparenza (inversa) e prescindere dalla diversità giuridica tra AP1 e PA1.
7. Non dandosi reciprocità dei crediti, il Pretore non poteva dunque accogliere l'eccezione di compensazione. Ciò posto, non occorre vagliare le ulteriori contestazioni dell'appellante sulla liquidità della pretesa di risarcimento fondata sull'art. 754 CO oppostale in compensazione dalla convenuta (memoriale, pag. 6 segg.).
8. Se ne conclude che, in parziale accoglimento dell'appello, la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso che la petizione è parzialmente accolta e la convenuta è condannata al pagamento di fr. 30'000.- più interessi del 5% dalla scadenza – non avendo le parti pattuito una data della restituzione del mutuo e per quanto accertato pacificamente dal Pretore aggiunto – delle sei settimane dalla prima richiesta di restituzione (art. 318 CO) avvenuta con lo scritto del 24 aprile 2024 (doc. E), ovvero dal 6 giugno 2024 (e non dal 6 maggio come calcolato per una evidente svista dal primo giudice che va corretta d'ufficio: cfr. per analogia STF 5A_111/2007 dell'8 gennaio 2008 consid. 5.2), anziché dal 25 gennaio 2024 come aveva chiesto con la petizione l'attrice.
9. Le spese giudiziarie, calcolate su un valore litigioso di fr. 30'000.-(determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza pressoché integrale dell'appellata (art. 106 cpv. 1 CPC). Si giustifica pertanto di addebitarle per intero tali spese (v. Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 16 ad art. 106; Hofmann/Baeckert in: Basler Kommentar, ZPO, 4a edizione, n. 4 ad art. 106).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L'appello 25 aprile 2025 di AP1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 aprile 2025 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che:
1.1 AO1 è condannata a pagare a AP1 fr. 30'000.- oltre interessi del 5% dal 6 giugno 2024.
1.2 È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da AO1 al PE n. _______ dell'UE di Bellinzona per l'importo di fr. 30'000.- oltre interessi del 5% dal 6 giugno 2024.
2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico di AO1 che rifonderà a AP1 fr. 4'000.- per ripetibili.
II. Le spese processuali d’appello di fr. 3’500.- sono poste a carico dell'appellata che rifonderà all'appellante fr. 2'500.- per ripetibili. All'appellante verrà restituito l'anticipo di fr. 3'500.- da essa versato.
III. Notificazione:
- avv. PA1, Via a______ R______ __, Lo______;
- avv. PA2, S______ L______, Via N______ __/CP ____, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).