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14.2025.102@140786

Numero d'incarto: 14.2025.102

Data decisione, Autorità: 17.02.2026, CEF

Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Concomitante fallimento del debitore; estinzione delle esecuzioni e, di conseguenza, delle procedure di rigetto promosse nei suoi confronti. Stralcio del procedimento dal ruolo, siccome diventato privo di oggetto; presupposti

Incarto n.
14.2025.102

Lugano

17 febbraio 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della giudice:

Bellotti, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 gennaio 2025 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,

Bellinzona)

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 18 giugno 2025 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 giugno 2025 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che mediante decisione del 26 luglio 2022 (inc. SO.__________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha rilevato che la RE1non aveva adempiuto a quanto ordinatole (motivazioni, pag. 3) con decisione cautelare del 4 gennaio 2021 (passata in giudicato), ovvero di far firmare tre documenti a una prima società e di consegnarli a una seconda società (pagg. 1 e 3 della motivazione);

che il Pretore ha quindi condannato la RE 1 “a pagare la multa disciplinare di fr. 5'000.– e la multa di fr. 1'000.– per ogni giorno di inadempimento, a far tempo dal 24 dicembre 2021” (dispositivo n. 1) e ha posto a suo carico la tassa di giustizia e le spe­se;

che mediante decisione del 4 ottobre 2022 (inc. 12.2022.100), la Seconda Camera civile (II CCA) del Tribunale d’appello ha respin­to l’appello presentato dalla RE 1 contro la decisione pretorile;

che la decisione della II CCA è passata in giudicato, siccome non è stata impugnata;

che con precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 17 gennaio 2025 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Cantone Ticino ha escusso la RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 1'176'213.70 oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 6 giugno 2025 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha (parzialmente) accolto l’istanza presentata dal Cantone Ticino il 27 gennaio 2025 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta al citato PE per fr. 1'104'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 14 gennaio 2025 e per fr. 72'013.70, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.–;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2025 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’i­stanza, e in via subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, in ogni caso protestate spese e ripetibili;

che mediante decreto del 25 giugno 2025 il presidente della Camera ha respinto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

che mediante decisione del 12 gennaio 2026, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dall’indomani alle ore 10:00, come si evince dal pertinente estratto del Registro di commercio relativo alla società;

che la dichiarazione di fallimento ha estinto di diritto, a far tempo dalla sua pronuncia, l’esecuzione oggetto del reclamo (art. 206 cpv. 1, 1° periodo LEF), non ricorrendo nel caso concreto l’eccezione di cui all’art. 206 cpv. 1, 2° periodo LEF;

che la decisione del Pretore è passata in giudicato, siccome non è stata impugnata;

che i procedimenti relativi a esecuzioni che si sono estinte diventano senza oggetto, ciò che vale in particolare per le procedure di rigetto dell’opposizione nei confronti del fallito (DTF 118 III 40 consid. 5/a, pag. 42, che cita invero le procedure costituenti semplici incidenti dell’esecuzione forzata, nelle quali però rientra senz’altro la procedura di rigetto; tra tante: sentenze della CEF 14.2020.160 del 18 marzo 2021, pag. 2 e 14.2011.124 del 19 settembre 2011, RtiD 2012 I 979 seg. n. 50c, con rimandi);

che però se il fallimento viene successivamente chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), tranne quella che ha condotto al fallimento nonché, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quelle per cui è già stata richiesta (e ottenuta) la continuazione dell’esecuzione in via fallimentare (DTF 124 III 123 consid. 2, sentenze del Tribunale federale 5A_784/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 3.3.2 a 3.4 e 5A_370/2010 del 22 settembre 2010; Lustenberger/Schenker in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 18d ad art. 230 LEF e i rinvii; Vouilloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ª ed. 2025, n. 26 ad art. 230 LEF);

che, di regola, prima di stralciare la causa il giudice del rigetto de­ve perciò aspettare la pubblicazione della dichiarazione di fallimento (art. 232 LEF) oppure (perlomeno) la decisione del giudice del fallimento che autorizza l’ufficio dei fallimenti a procedere alla liquidazione in via sommaria (art. 231 LEF), le quali attestano definitivamente che il fallimento non verrà chiuso per mancanza di attivo e, di conseguenza, che l’esecuzione non rinascerà (senten­za della CEF 14.2015.201 del 3 febbraio 2016 pag. 2);

che, eccezionalmente, in seconda sede, il giudice del rigetto può decidere anche senz’aspettare una delle due predette eventualità, purché abbia la certezza che la decisione di fallimento sia passata in giudicato e che l’esecuzione in questione non rinascerà in virtù dell’art. 230 cpv. 4 LEF;

che nella fattispecie l’esecuzione (n. __________), per la quale il Pretore ha ammesso il rigetto definitivo in questione e che non è stata sospesa con il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo, è già sfociata in una comminatoria di fallimento, ed è anzi proprio quella che ha condotto al fallimento;

che siccome la dichiarazione di fallimento del 12 gennaio 2026 non è stata impugnata, il reclamo in esame può (e deve) essere dichiarato sin d’ora senza oggetto e stralciato dal ruolo (art. 242 CPC);

che le spese del presente giudizio andrebbero ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che viste le particolarità della fattispecie, nel presente caso si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese processuali;

che non si pone invece problema di ripetibili, giacché la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'176'013.70, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è stralciato dal ruolo siccome diventato senza oggetto.

2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili o indennità. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo versato dalla reclamante le verrà restituito.

3. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________, __________;

– Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, della Divisione giustizia, Residenza governativa, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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