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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emissione della decisione a nome della moglie del convenuto

Numero d'incarto: 14.2025.8

Data decisione, Autorità: 14.02.2025, CEF

Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emissione della decisione a nome della moglie del convenuto

Incarto n.
14.2025.8

Lugano

14 febbraio 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.813 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 28 giugno 2024 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

PI 1,

giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 4'182.87 oltre a interessi e spese;

che avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 28 giugno 2024 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

che statuendo con decisione del 14 gennaio 2025 diretta inspiegabilmente contro la moglie del convenuto, RE 1, il Giudice di pace ha accolto l’istan­­za e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’ indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un recla­mo del 20 gennaio 2025 per ottenerne l’annullamento e la sospensione immediata fino all’emanazione della decisione sul reclamo;

che nelle osservazioni 14 febbraio 2025 l’istante rileva di avere sempre indicato correttamente il nome della controparte e che l’in­dicazione errata sulla decisione impugnata è il frutto di un errore di battitura o di un refuso da un incarto precedente, che in ogni caso non le è imputabile, sicché conclude alla retrocessione del­l’incarto alla Giudicatura di pace per l’emissione di una nuova decisione rettificata per quanto attiene alla designazione del convenuto, protestate tasse, spese e ripetibili;

che l’indicazione della reclamante nella sentenza impugnata qua­le parte convenuta è un manifesto errore del Giudice di pace, siccome sia il precetto esecutivo, sia l’istanza sia pure le osservazio­ni del 27 agosto 2024 menzionano tutti il nome del marito;

che la decisione va pertanto annullata e l’incarto retrocesso al pri­mo giudice per nuovo giudizio emesso contro il vero convenuto;

che che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essen­do dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, men­tre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato, il Giudice di pace potendo prelevare, con la nuova decisione, solo le spese in relazione con la procedura di rinvio;

che ripetibili non possono essere poste a carico né della controparte, che non ha colpa nell’irregolarità alla base dell’annullamento della decisione impugnata e ha sostanzialmente aderito al recla­mo, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio);

che con l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di sospensione della procedura diventa senza oggetto;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'182.87, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa __________ è annullata e la causa gli è retrocessa per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

(con le osservazioni dell’istante

del 14 febbraio 2025);

– PI 1 __________;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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