15.2025.116@140314
Numero d'incarto: 15.2025.116
Data decisione, Autorità: 04.12.2025, CEF
Titolo: Minimo di esistenza. Pignoramento delle rate derivanti dalla cessione di quote di una società come credito contestato. Pignoramento del reddito da attività indipendente
Incarto n.
15.2025.116
Lugano
9 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Bellotti, presidente
Jaques e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso (n. registro UE: 102/2025) 25 agosto 2025 di
RI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento di pignoramento del reddito e di un credito emesso il 25 luglio 2025 nelle 13 esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona(esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________)
Confederazione Svizzera, Berna (n. __________, __________, __________, __________ e __________)
(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
Comune di PI 3, __________ (n. __________, __________ e __________)
(rappresentato dal suo Municipio, __________)
Fatti
in fatto: A. Nelle 13 esecuzioni indicate nel rubrum, promosse nei confronti di RI 1 dai tre enti pure ivi indicati, tra il 10 dicembre 2024 e il 12 febbraio 2025 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha avvisato l’escusso dell’imminente pignoramento.
B. Il 23 aprile 2025, l’UE ha invitato RI 1 a presentarsi il 19 maggio 2025 presso i propri uffici per procedere al pignoramento.
Poiché l’escusso non aveva dato seguito all’invito, il 20 maggio 2025 l’Ufficio ne ha ordinato l’accompagnamento forzato tramite la polizia.
C. RI 1 essendosi finalmente presentato, il 28 maggio 2025 l’UE ha redatto un primo verbale interno di pignoramento in cui ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
Consulente nel reparto della moda
fr.
6'250.00
Totale
fr.
6'250.00
Minimo d’esistenza
Comune
Importo di base
fr.
1'700.00
Comune
Spesa per l’alloggio
fr.
1'250.00
Comune
Spesa per l’assicurazione malattia
fr.
1'100.00
Totale
fr.
4'050.00
D. Quello stesso giorno, l’UE ha chiesto a RI 1 di produrre il contratto di locazione e la prova del pagamento delle ultime tre pigioni, la polizza dell’assicurazione malattia per il 2025 e la prova del pagamento delle ultime tre mensilità, nonché documentazione circa le spese mediche e la prova del loro pagamento, la “Prova delle entrate indipendente ultimi 6 mesi” e l’“Estratto conto banca PI 6 […] ultimi 6 mesi”. Il 16 giugno l’escusso ha documentato solo le spese per l’alloggio e per l’assicurazione malattia, nonché prodotto (parte del)la documentazione bancaria.
E. Dall’estratto di un conto intestato a RI 1 presso la PI 6, relativo al periodo 1° gennaio-21 maggio 2025, è risultato che la PI 4 gli ha accreditato 5 mensilità di € 57'500.– ognuna il 20 gennaio 2025 (indicando come causale “RATA 31 CESSIONE QUOTE PI 5”), il 18 febbraio 2025 (“RATA 32 DI 108 CESSIONE QUOTE PI 5”), il 21 marzo 2025 (“RATA 33 DI 108 CESSIONE QUOTE PI 5”), il 24 aprile 2025 (“RATA 34 DI 108 CESSIONE QUOTE PI 5A RI 1”) e il 20 maggio 2025 (“RATA 35 DI 108 CESSIONE QUOTE PI 5”). Se ne evince anche che l’escusso ha accreditato alla moglie, PI 7, fra l’altro, € 45'000.– il 10 febbraio 2025, € 150'000.– il 17 febbraio 2025, € 50'000.– il 26 febbraio 2025, € 50'000.– il 16 aprile 2025 (in tutti i casi indicando quale causale “prestito”), € 100'000.– il 22 maggio 2025 (“rimborso”), € 45'000.– il 2 giugno 2025 (“rimborso”) ed € 50'000.– il 22 giugno 2025 (senza causale).
F. Il 18 giugno 2025, l’Ufficio ha chiesto a RI 1, per il tramite del suo avvocato, quando sarebbe stato disponibile a comparire per fornire chiarimenti a proposito della documentazione ricevuta. L’indomani, il patrocinatore ha risposto che l’escusso sarebbe potuto comparire il 2 luglio 2025.
G. Il 10 luglio 2025, l’UE ha redatto un secondo verbale interno di pignoramento in cui ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
Consulente nel reparto della moda
fr.
6'250.00
Totale
fr.
6'250.00
Minimo d’esistenza
Comune
Importo di base
fr.
1'700.00
Comune
Spesa per l’alloggio
fr.
980.00
Debitore
Spesa per l’assicurazione malattia
fr.
463.35
Coniuge
Spesa per l’assicurazione malattia
463.35
Totale
fr.
3'606.70
Nelle osservazioni, l’Ufficio ha riportato le dichiarazioni rilasciate da RI 1, il quale aveva asserito, tra l’altro, che le rate di “CHF” 57'500.– accreditate dalla PI 4 erano “crediti da società in Italia. I versamenti sono stati interrotti a fine maggio 2025 in quanto tali crediti sono stati ceduti a diversi creditori tramite procedura in Italia (procedura di cessione per notifica di corrispondenza). Non sono sicuro delle date e delle procedure ma fornirò la relativa documentazione”. L’escusso ha sottoscritto il verbale.
H. Quello stesso giorno, l’UE ha chiesto a RI 1 di produrre entro il 24 luglio seguente documentazione circa, tra l’altro, la “Cessione incasso rate di CHF 57'500.00”. Il 23 luglio 2025, il patrocinatore ha risposto che al suo rientro dalle vacanze ne avrebbe discusso con l’escusso. Con email del 25 luglio 2025, l’Ufficio ha replicato che non avrebbe concesso un’ulteriore proroga per pro-durre quanto richiesto e, di conseguenza, che avrebbe proceduto al pignoramento sulla base degli atti.
I. Mediante provvedimento del 25 luglio 2025, denominato “Notificazione di pignoramento o sequestro del reddito”, l’UE ha ordinato all’escusso di versare, dal giorno stesso, l’importo di fr. 60'143.– mensili, pari alla differenza tra i suoi redditi, stabiliti in fr. 63'750.– (fr. 6'250.– + 57'500.–) al mese, e la quota del minimo d’esistenza familiare a suo carico di fr. 3'607.–.
L’UE ha spedito la decisione direttamente all’escusso: dapprima, sempre il 25 luglio 2025, per raccomandata, tornata al mittente siccome non ritirata, quindi, il 7 agosto 2025, per posta A plus.
L. Con ricorso del 25 agosto 2025, RI 1 si è aggravato contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma (previo conferimento dell’effetto sospensivo), nel senso di annullarlo e pignorare l’importo eccedente il suo minimo d’esistenza, protestate spese processuali e spese ripetibili.
M. Mediante ordinanza del 28 agosto 2025, la Presidente della Camera, rilevato che l’escusso non aveva mai prodotto documentazione né a proposito delle rate derivanti dalla cessione delle quote della PI 4, né a proposito della cessione dei relativi crediti, ha respinto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso, ricordandogli ch’era sua facoltà produrre all’Ufficio tale documentazione, ai fini di una rivalutazione della situazione.
N. Nelle loro osservazioni dell’11 settembre 2025, il Cantone Ticino e la Confederazione hanno chiesto di dichiarare il ricorso tardivo e inammissibile e in ogni caso di respingerlo, mentre nelle sue del 17 settembre 2025 l’UE si è rimesso al prudente giudizio della Camera.
O. Con replica spontanea del 26 settembre 2025, RI 1 si è riconfermato nella sua posizione.
P. Ad oggi, l’escusso non ha ancora prodotto la documentazione che si era impegnato a produrre.
Considerandi
in diritto: 1. Salvo che la legge preveda di adire il giudice, ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è impugnabile mediante ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 cpv. 1 LEF) – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF).
1.1 Nelle loro osservazioni, la Confederazione Svizzera e il Canton Ticino sostengono che alla trasmissione del provvedimento impugnato è applicabile l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, secondo cui la notificazione degli atti si considera avvenuta (c.d. finzione di notificazione) il settimo giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, purché il destinatario dovesse aspettarsi la notificazione e questa sia avvenuta per raccomandata. Al riguardo, rilevano che nell’impugnativa RI 1 ha indicato di essere rientrato dalle vacanze il 21 agosto 2025 e di aver saputo della decisione solo quel giorno, sicché il ricorso, interposto il 25 agosto 2025, sarebbe a loro modo di vedere tempestivo. Obiettano però che l’escusso “omette di produrre documentazione relativa alla data di partenza […] o comunque di inizio delle ferie, elemento che sarebbe fondamentale per valutare l’effettiva durata dell’assenza e la sua incidenza sulla possibilità di prendere conoscenza della decisione. Tale incompletezza mina la credibilità della versione proposta”.
Gli escutenti concedono che alla trasmissione del provvedimento impugnato sia applicabile anche l’art. 137 CPC, secondo cui, se una parte è rappresentata, la notificazione degli atti deve avvenire al rappresentante. Al riguardo, riconoscono che RI 1 era rappresentato e che nell’impugnativa egli ha indicato che, per questo motivo, la decisione non avrebbe dovuto essergli notificata direttamente. Ribattono però che la violazione dell’art. 137 CPC non rende la notificazione invalida, se la parte “non può dimostrare di essere stata privata di un termine o di un diritto sostanziale”. Aggiungono che l’escusso “parrebbe avvalersi del difetto di notifica unicamente per trarne vantaggio, comportamento che risulta contrario al principio di buona fede sancito dall’art. 2 cpv. 2 [recte: 1] CC”. In merito, fanno invero notare: ch’egli sapeva di essere stato invitato a presentarsi il 19 maggio 2025 presso gli uffici dell’UE, per procedere al pignoramento, sicché era consapevole che a un certo punto sarebbe stata emessa una decisione; che il verbale interno di pignoramento del 28 maggio 2025, da lui sottoscritto, indica il diritto d’interporre ricorso, dimodoché egli sapeva – ancora una volta – dell’emissione di una decisione e – inoltre – che avrebbe dovuto presentare l’eventuale impugnativa entro dieci giorni dalla conoscenza della decisione; infine, ch’egli, nonostante il pignoramento di reddito, ad oggi non ha ancora pagato alcunché e, benché gl’incombesse, non ha fornito alcuna prova che il suo reddito non presenta un’eccedenza pignorabile, ciò che “conferma un atteggiamento dilatorio e privo di collaborazione, incompatibile con la buona fede che deve improntare le procedure esecutive”. Gli escutenti chiedono pertanto di dichiarare il ricorso irricevibile, siccome tardivo.
1.2 Nelle sue osservazioni, l’UE dapprima sostiene anch’esso che alla trasmissione del provvedimento impugnato è applicabile l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Quindi ripercorre la spedizione del provvedimento impugnato e fa notare che RI 1 sapeva della procedura, come pure che con email del 25 luglio 2025 il suo patrocinatore è stato avvisato che l’Ufficio avrebbe proceduto al pignoramento sulla base degli atti. Ritiene perciò che l’escusso dovesse aspettarsi una notifica e, di conseguenza, che quella della decisione sia avvenuta il settimo giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso tramite raccomandata, ossia il 2 agosto 2025. Anche l’UE chiede pertanto di dichiarare il ricorso irricevibile, siccome tardivo.
1.3 Per analogia con l’art. 38 PA, la notifica di un atto esecutivo direttamente alla parte anziché al suo rappresentante non deve cagionarle pregiudizio, sicché è da considerare avvenuta solo quando la parte ne è effettivamente venuta a conoscenza (sentenza della CEF 15.2005.70 del 22 agosto 2005, RtiD 2006 I 746 n. 73 consid. 1.1 e in ultimo luogo 15.2018.11 dell’8 giugno 2018 consid. 1.1). Nel caso in esame RI 1 afferma di aver preso conoscenza dell’atto impugnato al suo ritorno dalle vacanze il 21 agosto 2025 e l’UE non è in grado di dimostrare che ne abbia conosciuto il contenuto già prima. Sebbene la finzione di notifica dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC si applichi anche alle comunicazioni di atti esecutivi per raccomandata (sentenza del Tribunale federale 5A_ 359/2016 del 7 settembre 2016, consid. 6.1 e 6.2; Abbet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ª ed. 2025, n. 6 ad art. 34 LEF; Möckli in: Kurzkommentar, SchKG, 3ª ed. 2025, n. 8-9 ad art. 34 LEF), nel caso concreto non si può considerare che l’escusso dovesse aspettarsi la comunicazione dell’atto impugnato dal momento che poteva legittimamente contare che lo stesso fosse inviato al suo patrocinatore, tanto più che RI 1 era assente dal proprio domicilio. Nelle circostanze descritte, il ricorso risulta tempestivo. Del resto il provvedimento impugnato appare potenzialmente suscettibile di ledere gravemente il minimo di esistenza di RI 1, ponendolo in una situazione insopportabile e, di conseguenza, sembra potenzialmente nullo (DTF 110 III 32 consid. 2; tra tante: sentenza della CEF 15.2025.17 del 13 maggio 2025, consid. 2.2), ciò che andrebbe verificato d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF) a prescindere dalla questione della tempesti-vità del ricorso (sentenza della CEF 15.2024.34 del 12 agosto 2024 consid. 1.2 e i rinvii).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
3. Nel ricorso, RI 1 contesta il reddito mensile di fr. 63'570.– attribuitogli dall’Ufficio d’esecuzione, sostenendo che tale importo deriva da accrediti occasionali ricevuti fino a maggio 2025 e non più percepiti successivamente. Ritiene che il reddito pignorabile avrebbe dovuto essere determinato con riferimento a giugno 2025, sicché afferma che l’Ufficio ha basato la decisione su entrate non attuali, pignorando così un reddito meramente ipotetico. Il ricorrente evidenzia inoltre che, essendo un lavoratore indipendente, i suoi guadagni sono irregolari e non possono giustificare un pignoramento fisso mensile: soggiunge infatti che l’eventuale quota eccedente il minimo esistenziale può essere calcolata solo a fine mese o alla fine del periodo annuale di pignoramento. Critica infine il fatto che l’obbligo di pagamento sia stato fatto decorrere dal 25 luglio 2025, cioè prima ancora ch’egli venisse a conoscenza della decisione. Il ricorrente chiede pertanto di riformare il provvedimento impugnato, nel senso di pignorare “l’importo” eccedente il suo minimo d’esistenza.
3.1 Nelle loro osservazioni, la Confederazione Svizzera e il Canton Ticino rilevano che dagli estratti conto di RI 1 risultano versamenti regolari e recenti, come indicato per esempio dalle causali (“rata 32 di 108”), a conferma della continuità degli accrediti. Inoltre chiedono chiarimenti sulla destinazione di un saldo superiore a fr. 100'000.– presente sul conto il 20 maggio 2025, pochi giorni prima della comparizione del ricorrente davanti all’Ufficio di esecuzione. Ricordano infine che il ricorrente era già stato informato, tramite l’avviso di pignoramento del 13 dicembre 2024 relativo a un’esecuzione di oltre fr. 66'000.–, su come avrebbe dovuto comportarsi e sulle relative conseguenze.
3.2 Nelle sue osservazioni, l’UE ripercorre i fatti esposti in narrativa, insistendo sulla circostanza che RI 1 non ha prodotto la documentazione richiestagli circa la cessione del credito derivante dalla cessione delle quote della PI 5, come non l’ha prodotta con il ricorso a comprova che le entrate su cui l’Ufficio si è fondato non sono più attuali. Precisa che l’importo pignorato tiene già conto del minimo d’esistenza dell’escusso.
3.3 A ben vedere il pignoramento verte su due oggetti diversi, ossia da un lato le rate di fr. 57'500.– ciascuna derivanti dalla cessione alla PI 4 delle quote della PI 5 detenute dall’escusso e dall’altro il reddito di fr. 6'250.– mensili da lui conseguito quale consulente nel reparto della moda.
3.3.1 Ora, è evidente che il primo oggetto non è un provento del lavoro o di un usufrutto né una rendita vitalizia e neppure pretese destinate a risarcire una perdita di guadagno o derivanti dal diritto al mantenimento nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF. Il credito di versamento (a rate) del prezzo di compravendita delle quote della PI 5 andava quindi pignorato in modo illimitato, ovvero senza limitarlo alla quota eccedente il minimo esistenziale dell’escusso, e il pignoramento notificato in virtù dell’art. 99 LEF direttamente alla terza debitrice, la PI 4, ricordato che i crediti dell’escusso sono reputati localizzati al suo domicilio, in casu __________, anche se il terzo debitore ha la sede all’estero e che la notifica del pignoramento avviene in via di pubblicazione ove, come nel caso concreto, i crediti posti in esecuzione siano fondati sul diritto pubblico (sentenza della CEF 15.2021.13 del 15 aprile 2021 consid. 2 e 3.2 e i rinvii). A scanso di equivoci, che il credito in questione sia stato, a dire del ricorrente, nel frattempo ceduto a terzi – senza però indicarne l’identità e senza sostanziare la propria affermazione con indizi oggettivi – non ne ostacola il pignoramento quale credito contestato (cfr. sentenza della CEF 15.2023.11 del 18 aprile 2023, RtiD 2023 II 731 n. 47c, consid. 3.2).
3.3.2 Sul pignoramento del reddito di fr. 6'250.– mensili e sulla determinazione del minimo esistenziale in fr. 3'606.70 mensili l’escusso non muove critiche se non quella volta a limitare il pignoramento all’eccedenza, che merita accoglimento in base alla prassi ticinese per cui in particolare in caso di redditi variabili occorre pignorare la quota eccedente il minimo vitale dell’escusso (cfr. Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ª ed. 2025, n. 33 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2008.7 del 31 marzo 2008, massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c, consid. 1.1). Per il resto non risultano dagli atti elementi manifesti che giustifichino un intervento d’ufficio di questa Camera.
3.3.3 Ciò posto, il ricorso va parzialmente accolto e il provvedimento impugnato riformato (art. 21 LEF) nel senso che a RI 1 è fatto ordine di versare all’UE mensilmente la quota dei suoi redditi (stimati in fr. 6'250.– mensili) eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 3'606.70 (indicativamente fr. 2'643.30 mensili), le indicazioni sulla durata del pignoramento e sulla presentazione di una denuncia penale in caso di mancato versamento delle quote pignorate rimanendo immutate. Per chiarezza, l’UE emetterà una nuova notifica del pignoramento nei termini appena indicati lasciando invariata la data del pignoramento (25 luglio 2025). Incombe a RI 1 fornire all’UE ogni mese i dati e i giustificativi riferiti ai redditi netti realizzati con la sua attività di consulenza nel reparto della moda, così come con eventuali altre attività (Ochsner, op. cit., n. 34 e 36 ad art. 93), e di documentare eventuali esborsi eccedenti il suo minimo vitale effettuati prima del 21 agosto 2025 (cfr. sopra consid. 1.3).
3.3.4 L’UE procederà inoltre a pignorare il credito di RI 1 verso la PI 4 volto all’incasso del prezzo residuo della cessione delle quote della PI 5 (denominato in euro e non in franchi svizzeri) quale credito contestato secondo le modalità menzionate al soprastante considerando 3.3.1 dopo averlo interrogato in particolare in merito all’indirizzo della sede della PI 4 e all’identità del terzo cessionario, fermo restando che in caso di omissione una denuncia penale nei suoi confronti verrà inoltrata per infrazione all’art. 323 n. 1 e 2 CP.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza, il provvedimento impugnato è così riformato:
1.1 A RI 1 è fatto ordine di versare all’Ufficio d’esecuzione mensilmente la quota dei suoi redditi (stimati in fr. 6'250.– mensili) eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 3'606.70, le indicazioni sulla durata del pignoramento e sulla presentazione di una denuncia penale in caso di mancato versamento delle quote pignorate rimanendo immutate.
1.1.1 L’Ufficio d’esecuzione emetterà una nuova notifica del pignoramento nei termini indicati nei soprastanti considerandi 3.3.2 e 3.3.3, lasciando invariata la data del pignoramento (25 luglio 2025).
1.2 L’UE procederà inoltre a pignorare il credito di RI 1 verso la PI 4 secondo le modalità indicate nel soprastante considerando 3.3.4.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________;
– Ufficio esazione e condoni, viale S. Franscini 6, Bellinzona;
– Municipio di PI 3, Ufficio contribuzioni, __________,
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.