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15.2025.136@141383

Numero d'incarto: 15.2025.136

Data decisione, Autorità: 05.03.2026, CEF

Titolo: Ricorso contro l’aggiudicazione. Unica conclusione possibile del ricorso; richiesta di riduzione del prezzo di aggiudicazione; principio della corrispondenza tra il chiesto il pronunciato; motivazione dell’importo della riduzione

Incarto n.
15.2025.136

Lugano

5 marzo 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta della

giudice:

Bellotti, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° ottobre 2025 di

RI 1, __________

RI 2, __________

(patrocinati dagli avv.ti PA 1 e PA 2, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro l’aggiudicazione di un autoveicolo in 3 esecuzioni del gruppo n. 3e nelle 19 esecuzioni del gruppo n. 4,promosse da

Confederazione Svizzera, Berna (esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________)

(rappresentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna)

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona (n. __________, __________, __________, __________ e __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________)

(rappresentato in alcune esecuzioni dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, in altre dall’Ufficio tesoreria e fatturazioni, Bellinzona, in altre ancora dall’Ufficio dell’imposta alla fonte, Bellinzona)

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva), Lucerna (n. __________)

(rappresentato dal suo Service Center, Lucerna)

nei confronti della

PI 1 in liquidazione, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nelle 22 esecuzioni indicate nel rubrum, il 26 settembre 2025 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha realizzato ai pubblici incanti un’automobile marca Ferrari e, mediante verbale di pari data, ha aggiudicato il veicolo ad PI 2, al prezzo di fr. 30'000.–, indicando ch’essa aveva percorso circa 67'000 km;

che con lettera del 1° ottobre 2025, RI 1 e la RI 2 hanno scritto all’UE 1) che secondo le condizioni d’in­canto il chilometraggio della Ferrari ammontava a circa 67'000 km, 2) che il giorno degl’incanti RI 1 non aveva avuto la possibilità di accendere il veicolo per controllare il chilometraggio effettivo e 3) che soltanto dopo il ritiro del veicolo egli aveva potuto controllarlo, scoprendo che in realtà la Ferrari aveva già percorso 89'052 km, sicché hanno chiesto all’Ufficio di restituire loro, quale minor valore, fr. 5'513.–, pari a fr. 0.25 x 22'052 (89'052 km ./. 67'000 km), spiegando che “detto importo, non copre evidentemente il minor valore del veicolo, ma è il minimo per l’errata indicazione da parte dell’UF [recte: UE] dei chilometri”;

che respinta la richiesta con comunicazione 2 ottobre 2025 e interpretata la lettera quale ricorso, con le sue osservazioni del 5 novembre 2025 l’UE si è rimesso al prudente giudizio della Camera, segnalando che nel frattempo l’aggiudicatario (RI 1 e non la Beauty Espace SA) aveva già disposto della vettura eseguendo importanti lavori di manutenzione che renderebbero difficoltoso un nuovo incanto, mentre gli altri interessati non si sono espressi;

che, giusta l’art. 132a LEF, l’aggiudicazione può essere contestata mediante ricorso all’autorità di vigilanza (cpv. 1) da interporre entro il termine di dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza della stessa e poteva conoscere i motivi d’impugnazione (cpv. 2), ma comunque non oltre un anno dall’aggiudicazione (cpv. 3), sicché il ricorso (la lettera), del 1° ottobre 2025, interposto entro il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, emesso il 26 settembre 2025, alla Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello – in Ticino, l’autorità di vigilanza (art. 3 LPR [RL 280.200]) – è di principio tempestivo;

che il ricorso contro l’aggiudicazione può tendere e, di conseguenza, l’eventuale decisione di accoglimento può disporre soltanto l’an­nullamento dell’aggiudicazione (con relativa restituzione dell’og­getto e rimborso del prezzo) e la fissazione di un nuovo incanto (DTF 119 III 74 consid. 1/a) – ad esempio per vizio di volontà (DTF 129 III 363 consid. 5; tra tante: CEF 15.2024.89/98 del 17 gennaio 2025, consid. 5.1-5.1.1) – e non altre conseguenze, ad esempio la sostituzione dell’aggiudicatario con un altro (CEF 15.2011.84 del 13 gennaio 2012, consid. 4; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ª ed. 2025, n. 6a ad art. 132a LEF; Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 13 e 37 ad art. 132a LEF; Jolanta Kren-Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 16 ad art. 132a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 50 ad art. 132a LEF);

che, nella misura in cui RI 1 e la RI 2 chiedono la restituzione di una parte del prezzo (riduzione del prezzo), il ricorso è dunque irricevibile;

che peraltro non è chiaro come RI 1 e la RI 2 abbiano stabilito essere corretto un rimborso di almeno fr. 0.25 per chilometro in più;

che – sia detto per abbondanza –, giusta l’art. 20a cpv. 2 n. 3, 2° periodo LEF (v. anche art. 22 LPR), in sede di ricorso, salvo in caso di nullità del provvedimento impugnato (art. 22 LEF), vige il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

che in concreto la riduzione del prezzo costituisce all’evidenza un aliud, e non soltanto un minus rispetto all’annulla­mento dell’aggiudicazione, sicché la Camera, anche volendo, non potrebbe disporre un tale annullamento, senza violare l’art. 20a cpv. 2 n. 3, 1° periodo LEF;

che oltretutto i ricorrenti non contestano di avere nel frattempo già disposto del veicolo facendo eseguire importanti lavori di manutenzione, manifestando così la volontà di non restituirlo;

che dagli atti pare che l’UE non abbia notificato il ricorso per osservazioni (anche) alla PI 1 in liquidazione, ma, visto il suo esito, ciò non può provocarle alcun pregiudizio, motivo per cui la Camera può esimersi dal notificarle anche la presente decisione (art. 9 cpv. 2 LPR; tra tante: CEF 15.2025.114 del 3 settembre 2025, pag. 3 e la precedente);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv.ti PA 1 e PA 2, __________, __________;

– Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione Incasso IVA, Schwarztorstrasse 50, Berna;

– Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona;

– Ufficio esazione e condoni, via Stefano Franscini 6, Bellinzona;

– Ufficio tesoreria e fatturazioni, Casella postale 2170, Bellinzona;

– Ufficio dell’imposta alla fonte, via Franco Zorzi 36, Bellinzona;

– Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva), Service Center, Casella postale, Lucerna.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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