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Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2025.36

Data decisione, Autorità: 25.07.2025, CCR

Titolo:

Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

ANTICIPO IRRICEVIBILITÀ

art. 101 cpv. 3 CPC

Incarto n.

16.2025.36

Lugano,

25 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Jurissevich

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 8 maggio 2025 di

AP1, C______

contro la decisione 7 aprile 2025 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa SE.2024.7 promossa con istanza 28 giugno 2024 da

AO1, C______

patrocinata da PA1, L______

richiamata la decisione 16 maggio 2025 con cui questa Camera ha assegnato a AP1 un termine - scaduto infruttuoso - per versare l’anticipo delle spese processuali per il reclamo 8 maggio 2025;

vista la diffida 18 giugno 2025 di questa Camera con la quale è stato assegnato al reclamante un termine suppletorio scadente il 4 luglio 2025 per effettuare un deposito di fr. 500.– a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, questa Camera, conformemente all’art. 101 cpv. 3 CPC, non sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico;

preso atto che anche il termine suppletorio è decorso infruttuoso sicché, in mancanza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), la Camera non entra nel merito del reclamo;

considerato che gli oneri processuali vanno posti a carico di chi li ha provocati e le spese giudiziarie devono essere ridotte, la procedura terminando senza sentenza;

richiamati gli art. 101 e 108 CPC;

pronuncia:           1.  Il reclamo 8 maggio 2025 di AP1 avverso la decisione 7 aprile 2025 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2.  Le spese del presente giudizio di fr. 50.– sono poste a carico di AP1.

3.  Notificazione a:

- AP1, Via No______ __, C______;

- PA1, Via N______ __, L______.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.–, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è invece ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Ultimo aggiornamento: 03.05.2026

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