Lexipedia

32.2026.26@141297

Numero d'incarto: 32.2026.26

Data decisione, Autorità: 27.05.2026, TCA

Titolo: Ricorso (accolto) contro la decisione dell’UAI di compensare AFI e API con le rendite retroattive dovute. I.c., l’UAI ha – a torto – “conteggiato periodi al di fuori dal diritto al versamento di prestazioni anticipate”. Decisione impugnata annullata e atti rinviati all’UAI per nuovo conteggio

Raccomandata

Incarto n.
32.2026.26

jv/gm

Lugano

27 maggio 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2026 di

RI1, ______

contro

la decisione del 12 febbraio 2026 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Fatti

1.1. RI1, nato nel 1991, di formazione cuoco in dietetica (con AFC) e da ultimo attivo in tal vece, il 1./14 febbraio 2022 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal 28 luglio 2021 al 13 febbraio 2022 e del 50% dal 18 aprile al 15 ottobre 2021 ed indicando quale danno alla salute un “Problema ai piedi, osso spigoloso, continuo sfregamento tendine d’achille” (docc. 102, 105, 109 e 114 incarto AI).

1.2. Esperita l’istruttoria di rito, inclusa una perizia psichiatrica (doc. 175 incarto AI), con decisione del 12 febbraio 2026 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita pari ad un grado d’invalidità del 100% dal 1. agosto 2021, di una rendita pari ad un grado d’invalidità del 57% dal 1. settembre 2022 al 31 dicembre 2023 e di una rendita pari ad un grado d’invalidità del 62% dal 1. gennaio 2024, con versamento retroattivo dal 1. agosto 2022 in ragione della domanda tardiva (docc. 190, 195 e 196 incarto AI).

L’Ufficio AI ha posto in compensazione complessivi fr. 16'184 sui pagamenti retroattivi delle rendite dovute per il periodo dal 1. settembre 2022 al 31 dicembre 2023, di cui fr. 13'921 a titolo di Assegno Famigliare Integrativo (AFI) e di Assegno di Prima Infanzia (API) (doc. 196, pag. 495 e seg. incarto AI).

1.3. L’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 12 febbraio 2026, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti “all’IAS affinché proceda ad un nuovo conteggio delle compensazioni, tenendo conto del fatto che il ricorrente ha percepito le prestazioni AFI/API unicamente per tre mesi nel 2023”, subordinatamente che il TCA> corregga il conteggio.

Chiede “l’ammissione al gratuito patrocinio con l’esenzione dal pagamento della tassa giudiziaria”, producendo il relativo certificato comunale.

Censura l’ammontare nominale della compensazione effettuata dall’Ufficio AI a titolo di Assegno Famigliare Integrativo (AFI) e di Assegno di Prima Infanzia (API) per il 2023 con le rendite retroattive dovute, sostenendo che per tale anno egli ha percepito AFI e API solo per tre mensilità e non, come erroneamente calcolato dall’amministrazione, per l’intero anno civile.

Contesta altresì il fatto che l’Ufficio AI abbia posto in compensazione anche “tre mensilità del 2022, periodo nel quale non era ancora stata presentata alcuna richiesta […] API e AFI”.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che “[…] l’UAI è incorso in un errore nel considerare il periodo di compensazione AFI/API e più precisamente conteggiando periodi al di fuori dal diritto al versamento di prestazioni anticipate”.

Conseguentemente, l’Ufficio AI ha proposto l’accoglimento del gravame e la retrocessione degli atti per il ricalcolo delle prestazioni.

Considerandi

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il <TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’ammontare nominale dell’AFI e dell’API che l’Ufficio AI ha posto in compensazione con le rendite retroattive dovute per il periodo 1. settembre 2022-31 dicembre 2023 è corretto o meno.

2.3. L’art. 20 LPGA presenta il seguente tenore:

1Le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:

a. il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se

b. egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.

2Tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2.

Giusta l’art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. Per il cpv. 2 del citato disposto, i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

a. al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

Per l’art. 85bis cpv. 1 OAI, i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d’assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell’assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l’arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall’articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valer ei loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all’atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell’ufficio AI.

Per l’art. 85bis cpv. 2 OAI, sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente consentite, nella misura in cui l’assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell’arretrato al terzo che gli ha concesso l’anticipo;

b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

L’art. 85bis cpv. 3 OAI prevede che gli arretrati di rendita possono essere versati all’organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.

Per la cifra 10062 delle Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, superstiti e l’invalidità (valide dal 1. gennaio 2024, stato al 1. gennaio 2026) (DR), gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un’assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all’importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo.

Secondo la cifra 10065 DR, sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

- le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse (cifra 10066 DR);

- le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione; cifra 10067 DR).

Ai sensi della cifra 10068 DR, sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

Per la cifra 10071 DR, l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.

Giusta la cifra 10072 DR, il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (Pratique VSI 1993 pag. 89)

Per la cifra 10075 DR, le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempiute senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.

2.4. Per la cifra 10194 DR, se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

Per la cifra 10196 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:

Il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (cifra 10197 DR).

Il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita (cifra 10198 DR).

Secondo la cifra 10202 DR il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).

Per la cifra 10203 DR il credito deve riguardare: contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; cifra 10204 DR); prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate (cifra 10205 DR); prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite (cifra 10205 DR); rendite e indennità giornaliere da restituire dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (cifra 10206 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (cifra 10206 DR); tasse d’ingiunzione, spese d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (cifra 10207 DR); risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, cifra 10208 DR).

2.5. Gli assegni integrativi e di prima infanzia previsti dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 sono una prestazione sociale cantonale (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. g e h Laps, RL 870.100; cfr. anche artt. 47 e segg. e 51 e segg. Laf, RL 856.100). Giusta l’art. 32 cpv. 1 Laps, l’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi. Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

Per una fattispecie concernente la compensazione di AFI ed API con prestazioni retroattive dovute, vedasi STCA 32.2025.80 del 16 marzo 2026 consid. 2.7.

In casu, non è litigioso, di per sé, il diritto dell’Ufficio AI di porre in compensazione con le prestazioni retroattivamente dovute gli assegni AFI e API percepiti, ma piuttosto l’ammontare nominale dell’asserito credito posto in compensazione dall’amministrazione a titolo AFI e API.

Il ricorrente sostiene di aver percepito “prestazioni AFI/API unicamente per tre mesi nel 2023”, non comprendendo il motivo per cui nel conteggio figurino tre mensilità del 2022, censurando il conteggio dell’Ufficio AI e chiedendo il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo conteggio (cfr. supra consid. 1.3.).

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso di essere incorso in un errore nel calcolo delle compensazioni, chiedendo l’accoglimento del gravame e la retrocessione degli atti per procedere ad un nuovo conteggio delle prestazioni (cfr. supra consid. 1.4.).

Pertanto, la risposta di causa dell’Ufficio AI configura un’adesione (acquiescenza) integrale alla pretesa di causa attorea (cfr. STCA 32.2021.132 del 29 marzo 2022 con riferimenti).

Dalla documentazione si evince che l’Ufficio AI ha riconosciuto un AFI di mensili fr. 795 ed un API di mensili fr. 2'915, entrambi dal 1. ottobre 2023 (I, allegati B e C). Pertanto, l’ammontare nominale delle suddette prestazioni per il 2023 è di complessivi fr. 11'130 (fr. 2'385 + fr. 8'745). Tuttavia, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha posto in compensazione con le rendite retroattive relative al periodo 1. settembre 2022-31 dicembre 2023 (per complessivi fr. 17'952), gli AFI/API per complessivi fr. 13'926, senza indicare i periodi di riferimento di quest’ultimo importo (I, allegato AI). La differenza di fr. 2'796 (fr. 13'926 - fr. 11'130) non è stata spiegata neppure con risposta di causa, l’Ufficio AI essendosi limitato ad ammettere un errore nel conteggiare “periodi al di fuori dal diritti al versamento di prestazioni anticipate” (cfr. supra consid. 1.4.).

Inoltre, non è chiaro il motivo per cui nel conteggio sono stati considerati anche gli ultimi mesi del 2022 (dal 1. settembre al 31 dicembre 2022), il ricorrente avendo percepito AFI e AGI solo dall’ottobre 2023.

In tali circostanze, nulla osta, sul piano giuridico (cfr. supra consid. 2.3.-2.4.) o fattuale, a procedere come da richiesta della Cassa.

Pertanto, la decisione dell’Ufficio AI del 12 febbraio 2026 è annullata e gli atti vanno rinviati all’amministrazione che dovrà procedere ad un riconteggio delle prestazioni da porre in compensazione con i versamenti retroattivi delle prestazioni dovute.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti), le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.7. Come accennato (cfr. supra consid. 1.3.), il ricorrente chiede “l’ammissione al gratuito patrocinio con l’esenzione dal pagamento della tassa giudiziaria”.

In concreto, il ricorrente non è stato patrocinato in causa da un legale, non sono stati chiesti anticipi o cauzioni e le spese processuali sono state accollate integralmente all’Ufficio AI, soccombente in causa, ragione per cui con l’emanazione del presente giudizio la sua istanza diviene priva d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 12 febbraio 2026 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. L’istanza tendente all’esenzione dalle spese processuali con gratuito patrocinio è priva d’oggetto.

3. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

32.2026.26@141297 | Lexipedia | Lexipedia