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52.2023.298@141345

Numero d'incarto: 52.2023.298

Data decisione, Autorità: 14.09.2023, TRAM

Titolo: Ricorso contro uno scritto dichiarato irricevibile dal Tribunale cantonale amministrativo. Nozione di decisione

Incarti n.
52.2023.298
52.2023.302

Lugano

14 settembre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito

dalla vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sui ricorsi a) del 25 agosto 2023 e b) dell’11 settembre 2023 di

RI 1

patrocinata da:

contro

a) lo scritto del 10 agosto 2023 dell’CO 1;

b) lo scritto del 4 settembre 2023 dell’CO 1;

Fatti

che in seguito a delle segnalazioni fatte da alcuni dipendenti, nel gennaio del 2023 l’Ufficio CO 1 ha avviato nei confronti di RI 1 una procedura volta ad accertare il rispetto da parte di quest’ultima delle disposizioni della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11);

che con scritto del 24 luglio 2023 la banca, lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita, ha rimproverato all’CO 1 di avere proceduto ai propri accertamenti senza coinvolgerla e gli ha quindi chiesto se fosse disposto a procedere in contraddittorio a verbalizzare le persone le cui deposizioni sarebbero state utilizzate quali mezzi di prova nell’ambito del procedimento avviato a suo carico e ad assumere la testimonianza di altri dipendenti, oltre a quelli già sentiti, in grado di riferire sui fatti;

che con lettera del 10 agosto 2023 l’CO 1 ha preso posizione su tale scritto, rilevando che il controllo aziendale nei confronti di RI 1 era stato condotto nel pieno rispetto delle regole previste dalla procedura amministrativa, dalla LL e dall’art. 72 cpv. 2 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL1; RS 822.111), secondo il quale l’audizione dei dipendenti nell’ambito di una verifica del rispetto delle norme sulla protezione della salute dei lavoratori può avvenire senza la presenza del datore di lavoro o del suo rappresentante legale;

che chiarito questo punto, l’CO 1 ha comunicato alla banca che non avrebbe ripetuto in contraddittorio le audizioni e gli accertamenti già svolti, data la possibilità per la medesima di esprimersi a tempo dovuto sulle risultanze dell’inchiesta, ma di comunque essere disposto ad ascoltare altri suoi dipendenti, sempre secondo le modalità previste dall’art. 72 cpv. 2 OLL1;

che contro questo scritto il 25 agosto 2023 RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, il quale con decisione del 6 settembre 2023 ha trasmesso il gravame al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;

che nel frattempo il 28 agosto 2023, RI 1 ha trasmesso all’CO 1 una lista di nominativi di persone che erano (o erano state) alle sue dipendenze, chiedendo che le stesse fossero sentite quali testi in presenza del legale della banca;

che in risposta a questa missiva, il 4 settembre 2023 l’CO 1 ha trasmesso al patrocinatore della banca il piano dei colloqui previsti il 15, 20 e 25 settembre 2023 con i testi da essa proposti, ribadendo che i medesimi si sarebbero svolti alla sola presenza della funzionaria incaricata dell’inchiesta;

che anche avverso questa comunicazione RI 1 è insorta l’11 settembre 2023 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo;

che entrambi i ricorsi non sono stati intimati per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato, in diritto

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo, e per esso il giudice delegato alla causa, esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;

che in particolare esso, oltre ad accertare la propria competenza e la tempestività del gravame, deve verificare se il contenzioso verte attorno ad un procedimento di diritto amministrativo definito mediante decisione dell'autorità (art. 1 cpv. 1 LPAmm) e se la parte insorgente è legittimata ad agire in giudizio (art. 65 LPAmm);

che nel caso concreto la competenza di questo Tribunale è data e discende dall’art. 7 cpv. 1 della legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011 (LALL; RL 843.100);

che i gravami in oggetto, tempestivi giusta l'art. 56 cpv. 1 LL, sono stati presentati da una parte senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che resta dunque da esaminare se essi sono diretti contro delle decisioni impugnabili;

che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 200);

che il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata);

che nel caso concreto ai due scritti dell’CO 1 può essere attribuito il carattere di decisioni impugnabili soltanto nella misura in cui essi respingono la richiesta della ricorrente di ripetere in contraddittorio le audizioni dei dipendenti già sentiti e le negano la possibilità di presenziare ai colloqui che saranno a breve svolti con i testi di cui la banca stessa ha domandato, con successo, l’assunzione; per il resto queste due missive non stabiliscono o accertano diritti o obblighi a carico della ricorrente; tantomeno costituiscono degli atti d'imperio individuali con i quali viene creato o accertato in modo vincolante un rapporto concreto di diritto amministrativo;

che tuttavia dette determinazioni non pongono termine alla procedura di controllo aziendale avviata nel gennaio di quest’anno dall’CO 1 nei confronti dell’insorgente;

che le stesse, nella misura in cui sono volte a disciplinare le modalità di svolgimento dei colloqui con i dipendenti e gli ex dipendenti della banca che l’CO 1 ha già svolto o intende svolgere per fini istruttori, hanno infatti carattere squisitamente incidentale;

che in effetti una decisione è finale quando pone fine alla procedura, mentre è incidentale quando è resa nel corso della procedura e assume una funzione preparatoria e strumentale verso la decisione finale, come sono nel caso di specie le decisioni dell’CO 1 di non ripetere in contraddittorio le audizioni già effettuate e di non ammettere la presenza del patrocinatore della ricorrente alle nuove audizioni che verranno effettuate (Borghi/Corti, op. cit., n. 2b ad art. 44);

che fatta eccezione per le decisioni concernenti la competenza e le domande di ricusa, le quali sono suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere impugnate ulteriormente, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente sono impugnabili a titolo indipendente soltanto se: a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile o b) l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. art. 66 cpv. 2 LPAmm);

che in concreto nessuna di queste condizioni è data;

che, esclusa di primo acchito la seconda ipotesi menzionata dalla predetta norma, le decisioni adottate dall’CO 1 non sono suscettibili di arrecare all’insorgente alcun danno irreparabile ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, potendo sempre quest’ultima contestare dal profilo procedurale lo svolgimento dell’inchiesta, impugnando la decisione di merito che l’autorità cantonale di prime cure dovrà emanare a conclusione della procedura di controllo da essa avviata, una volta portata a termine la fase istruttoria;

che, alla luce di quanto precede, i gravami presentati dalla ricorrente, che possono essere evasi con un solo giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm), si avverano dunque inammissibili;

che con l’emanazione del presente giudizio la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso presentato l’11 settembre 2023 diventa priva d’oggetto;

che visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. I ricorsi a) e b) sono irricevibili.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera

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